FAQ
Parola chiave: ammissibilità
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Per partecipare ai bandi è obbligatorio possedere la partita IVA?
Sì, è obbligatorio, per tutti i bandi, tranne che per i soggetti cui è consentito di partecipare al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”. Per il Bando 1 “Nuove Opere”, si vedano i punti da 3.1 a 3.6. Per il Bando 3 “Live e promozione nazionale e internazionale”, si vedano i punti da 3.1 a 3.5.
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Per partecipare ai bandi è obbligatorio inviare il certificato di attribuzione della partita IVA comprensivo di codice ATECO?
Sì, è obbligatorio per tutti i bandi, tranne che per i soggetti cui è consentito di partecipare al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, ai quali non è richiesto di possedere la partita IVA. Per quanto riguarda il Bando 1 “Nuove opere” e il Bando 3 “Live e promozione nazionale e internazionale”, come stabilito in entrambi al punto 7 (Bando 1: cfr. punti da 7.1 a 7.6; Bando 3: cfr. punti da 7.1 a 7.5), l’invio del certificato di attribuzione della partita IVA comprensivo di codice ATECO è obbligatorio per tutti i soggetti proponenti, pena l’esclusione dalla selezione.
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Le persone giuridiche aventi sede legale all’estero possono partecipare ai bandi?
No, come previsto dai requisiti di ammissibilità indicati all’art. 3 di tutti i bandi.
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Per partecipare ai bandi è necessario essere iscritti a SIAE?
No, l’iscrizione a SIAE non è necessaria. La partecipazione ai bandi è aperta a tutti i soggetti che soddisfano i requisiti di ammissibilità previsti all’art. 3 di ciascun bando.
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In quale settore artistico può essere candidato un progetto riguardante l’arte circense/l’arte di strada?
Un progetto riguardante l’arte circense/l’arte di strada può essere candidato nel settore Teatro, fermo restando che i contenuti artistici delle proposte progettuali, ivi inclusa la loro coerenza con il settore artistico di riferimento, saranno valutati dalla Commissione di valutazione.
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In quale settore artistico può essere candidato un progetto riguardante l’opera lirica/operetta/musical/opera di teatro musicale?
Un progetto riguardante l’opera lirica/operetta/musical/opera di teatro musicale può essere candidato nel settore Teatro, fermo restando che i contenuti artistici delle proposte progettuali, ivi inclusa la loro coerenza con il settore artistico di riferimento, saranno valutati dalla Commissione di valutazione.
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Il rappresentante legale del soggetto proponente deve essere under 35 e residente in Italia?
No. Entrambi i requisiti ipotizzati non sono richiesti dai Bandi “Per Chi Crea”.
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Possono partecipare ai bandi anche le persone fisiche?
No, la partecipazione delle persone fisiche non è ammessa in nessun caso. I requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti sono indicati all’art. 3 di ciascun bando.
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Possono partecipare ai bandi anche le ditte/imprese individuali?
No, la partecipazione delle ditte/imprese individuali, in quanto persone fisiche, non è ammessa in nessun caso. I requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti sono indicati all’art. 3 di ciascun bando.
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Un’associazione culturale avente sede legale in Italia può partecipare ai bandi?
Sì, ad eccezione del Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” al quale possono partecipare esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo. Come previsto infatti all’art. 3 dei bandi 1 e 3, la partecipazione è consentita a tutti i soggetti pubblici e privati di cui al Libro I, Titolo II, Capo I, Capo II e Capo III del Codice Civile, ivi inclusi quelli non riconosciuti, purché in possesso dei restanti requisiti di ammissibilità indicati al suddetto art. 3 di ciascun bando.
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Un ente pubblico avente sede legale in Italia può partecipare ai bandi?
Sì, ad eccezione del Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” al quale possono partecipare esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo. Come previsto infatti all’art. 3 del Bando 1 “Nuove Opere” e del Bando 3 “Live e promozione nazionale e internazionale”, la partecipazione è consentita a tutti i soggetti pubblici e privati di cui al Libro I, Titolo II, Capo I, Capo II e Capo III del Codice Civile, ivi inclusi quelli non riconosciuti, purché in possesso dei restanti requisiti di ammissibilità indicati al suddetto art. 3 di ciascun bando.
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Per partecipare ai bandi è obbligatorio essere iscritti alla Camera di Commercio?
No, i requisiti di ammissibilità sono indicati all’art. 3 di ciascun bando.
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È possibile presentare un progetto cofinanziato con risorse di soggetti terzi, pubblici o privati?
Sì, fermo restando che, come indicato all’art. 2 di tutti i bandi, in coerenza con quanto indicato all’art. 2 comma 5 dell’Atto di Indirizzo del Ministero della Cultura (REP. Decreti 09.02.2023 N. 62), a pena di esclusione non saranno ammessi a finanziamento progetti che siano già beneficiari, a qualunque titolo, di contributi da parte del Ministero della Cultura, escluse le misure di sostegno erogate per far fronte alla pandemia da Covid-19.
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Può partecipare ai bandi un soggetto che è attualmente beneficiario di contributi da parte del Ministero della Cultura (a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo o su altri fondi/canali di sostegno)?
Sì, può partecipare. La causa di esclusione indicata all’art. 2 di tutti i bandi “Per Chi Crea”, conformemente al punto 2.5 dell’Atto di Indirizzo del MiC (REP. Decreti 09.02.2023 N. 62), è infatti riferita al progetto, non al soggetto proponente.
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È possibile partecipare ai bandi con un progetto che beneficia di contributi da parte del Ministero della Cultura (a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo o su altri fondi/canali di sostegno)?
No, come indicato all’art. 2 di tutti i bandi, in coerenza con quanto indicato all’art. 2 comma 5 dell’Atto di Indirizzo del Ministero della Cultura (REP. Decreti 09.02.2023 N. 62), a pena di esclusione non saranno ammessi a finanziamento progetti che siano già beneficiari, a qualunque titolo, di contributi da parte del Ministero della Cultura, escluse le misure di sostegno erogate per far fronte alla pandemia da Covid-19. Il progetto presentato in sede di candidatura ai bandi “Per Chi Crea” non dovrà costituire l’oggetto di tali contributi (ad eccezione di eventuali contributi Covid-19), ovvero dovrà essere “nuovo” nei propri elementi costitutivi rispetto ad altri eventuali progetti, di titolarità del soggetto proponente, già finanziati con risorse MiC. Al tal proposito si rammenta che SIAE, di concerto con il Ministero della Cultura, potrà procedere alle opportune verifiche.
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Può partecipare ai bandi un soggetto che in passato è risultato beneficiario di un contributo a valere su passate edizioni del programma “Per Chi Crea” o del programma “Sillumina”?
Sì, come indicato all’art. 2 di ciascun bando, è ammessa la partecipazione anche da parte di soggetti che hanno beneficiato di contributi erogati nell'ambito del programma “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura” o nell’ambito del programma “Per Chi Crea” (Edizione 2018) o di altre iniziative promosse e sostenute da SIAE
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Con riferimento al Bando 1 e al Bando 3, qual è la differenza tra soggetto proponente e artista under 35 oggetto della candidatura?
Il soggetto proponente è colui che presenta la candidatura e che, in caso di assegnazione del contributo, si occupa di realizzare il progetto e di gestire i rapporti con SIAE, ivi inclusa la rendicontazione del progetto stesso. Il soggetto proponente deve essere in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti all’art. 3 di ciascun bando. L’artista (o il “collettivo”) under 35 e residente in Italia oggetto della candidatura è invece colui che sarà protagonista delle attività previste dal progetto, a seconda del bando cui si riferisce (ad es., realizzazione della nuova opera nel caso del Bando 1, partecipazione al tour o alla rassegna nel caso del Bando 3).
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Con riferimento al Bando 1 e al Bando 3, settore Musica, gli eventuali turnisti/musicisti che affiancheranno l’artista/gli artisti under 35 su cui è incentrata la proposta progettuale devono essere under 35 e residenti in Italia?
No, tale requisito riguarda esclusivamente l’artista/gli artisti under 35 su cui è incentrata la proposta progettuale.
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Con riferimento al Bando 1 e al Bando 3, settori Musica, Teatro e Danza, il management/personale tecnico coinvolto nella realizzazione della proposta progettuale deve essere composto da soggetti under 35 e residenti in Italia?
No, tale requisito riguarda esclusivamente l’artista/gli artisti under 35 su cui è incentrata la proposta progettuale.
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Con riferimento al Bando 1 e al Bando 3 è possibile presentare un progetto che prevede che gli artisti under 35 sui quali è incentrata la proposta progettuale non ricevano alcun compenso per la realizzazione del progetto?
No, come indicato all’art. 2 del Bando 1 e del Bando 3, agli artisti under 35 sul quale/sui quali è incentrata la proposta progettuale deve essere garantito uno specifico compenso economico nell’ambito del budget del progetto.
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Con riferimento al Bando 1, tutti i settori, e al Bando 3, settori Cinema e Libro, il requisito delle produzioni realizzate in passato dal soggetto proponente può essere dimostrato con produzioni sottoposte a licenza Creative Commons?
No, con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, tutti i settori, e al Bando 3 “Live e promozione nazionale e internazionale”, settori Cinema e Libro, il requisito delle produzioni realizzate in passato dal soggetto proponente non può essere dimostrato con produzioni sottoposte a licenza Creative Commons poiché fuori dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633 in materia di diritto d’autore, cui è espressamente ancorato l’Atto di Indirizzo del Ministero della Cultura (REP. Decreti 09.02.2023 N. 62) che istituisce i bandi del programma “Per Chi Crea”.
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Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, la nuova opera che sarà realizzata tramite il progetto potrà essere sottoposta a licenza Creative Commons?
No, non è possibile partecipare al Bando 1 “Nuove opere” con un progetto riguardante la realizzazione di una nuova opera che sarà sottoposta a licenza Creative Commons poiché fuori dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633 in materia di diritto d’autore, cui è espressamente ancorato l’Atto di Indirizzo del Ministero della Cultura (REP. Decreti 09.02.2023 N. 62) che istituisce i bandi del programma “Per Chi Crea”.
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Il Bando 1 “Nuove opere”, settore Musica, è riservato esclusivamente alle case discografiche?
No, non solo. Come indicato all’art. 3.5 del Bando 1 “Nuove opere”, nel settore Musica possono partecipare tutti i soggetti pubblici e privati di cui al Libro I, Titolo II; Capo I, Capo II e Capo III del Codice Civile, ivi inclusi quelli non riconosciuti, purché in possesso dei restanti requisiti di ammissibilità elencati allo stesso art. 3.5. Tra questi vi è lo svolgimento di attività professionale di produzione e/o edizione e/o distribuzione discografica e la titolarità di almeno n. 6 produzioni discografiche pubblicate nel periodo 2017-2022.
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Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, la nuova opera dell’artista under 35 oggetto della proposta progettuale dovrà essere un’opera prima?
No, il Bando 1 “Nuove opere” prevede esclusivamente che l’opera oggetto della proposta progettuale abbia “carattere inedito”, ovvero, come indicato all'art. 2 del Bando, la cui pubblicazione o diffusione al pubblico dovrà avvenire, pena l’esclusione, a seguito della pubblicazione delle graduatorie dei soggetti vincitori del presente Bando ed entro il termine stabilito per la conclusione dei progetti, ovvero entro il 30.10.2024.
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Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, la nuova opera dell’artista under 35 oggetto della proposta progettuale può essere un’opera prima?
Sì, il Bando non prevede l’obbligo che l’artista under 35 abbia già pubblicato/realizzato opere in passato.
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Con riferimento al Bando 1 e al Bando 3, per il settore Musica, è possibile presentare una proposta progettuale incentrata su un gruppo musicale formatosi da poco tempo o appositamente costituito?
Sì, purché tale gruppo musicale (ad es., band, ensemble od orchestre) rispetti il requisito indicato all’art. 2.5 del Bando 1 “Nuove opere” e all’art. 2.4 del Bando 3 “Live e promozione nazionale e internazionale” che prevede che almeno l’80% dei componenti delle singole band, ensemble od orchestre dovrà avere un’età non superiore ai 35 anni ed essere residente in Italia.
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Con riferimento al Bando 1 e al Bando 3, la proposta progettuale può riguardare un artista/“collettivo” under 35 che è già stato oggetto in passato di una proposta progettuale che ha ottenuto un contributo nell’ambito del programma Per Chi Crea?
Sì, i bandi non prevedono limitazioni a riguardo.
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Con riferimento al Bando 1, settori Arti visive, performative e multimediali, Cinema, Danza e Teatro, la prima presentazione/esecuzione in pubblico delle nuove opere che saranno realizzate può essere effettuata all’estero?
Sì, il Bando 1 “Nuove opere” non prevede limitazioni a riguardo.
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Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, settore Arti visive, performative e multimediali, quale documentazione può essere inviata per dimostrare la titolarità delle 6 produzioni realizzate nel periodo 2017-2022?
Come indicato all'art. 7.1 del Bando 1 “Nuove opere”, settore Arti visive, performative e multimediali, in sede di candidatura i soggetti proponenti dovranno inviare la “documentazione attestante la titolarità della produzione da parte del soggetto proponente di ciascuna delle 6 produzioni realizzate nel periodo 2017-2022”. Tale documentazione può comprendere, a titolo esemplificativo: eventuali contratti/accordi formali tra il soggetto titolare della produzione e l’artista/gli artisti titolari delle opere connessi alla realizzazione di eventi espositivi riguardanti le opere dell’artista in oggetto (ad es., mostra personale, proiezioni, ecc.); oppure eventuali contratti tra il soggetto titolare della produzione e soggetti terzi (ad es., musei, gallerie) presso cui si è svolta la presentazione al pubblico dell’opera (ad es., mostre, proiezioni); oppure eventuali permessi SIAE connessi all’utilizzo dell’opera da parte del soggetto proponente; oppure eventuale documentazione attestante l’avvenuto contributo finanziario del soggetto proponente alla produzione o rappresentazione o esposizione dell’opera. Oltre a tale documentazione, e soltanto in aggiunta, è possibile inviare materiali promozionali e stampa (ad es., rassegna stampa, comunicati stampa) o prodotti editoriali (ad es., catalogo di mostre/altro). Indipendentemente dalla tipologia di documentazione trasmessa, la stessa dovrà contenere esplicito riferimento alla titolarità della produzione dell’opera da parte del soggetto proponente e al relativo anno di realizzazione.
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Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, e specificamente al settore Arti visive, performative e multimediali, la proposta progettuale può essere incentrata sul curatore?
Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, settore Arti visive, performative e multimediali, le proposte progettuali dovranno essere incentrate sull’artista (gli artisti nel caso di “collettivi”) cui l’opera è direttamente attribuibile a seconda dell’ambito artistico di riferimento (ad es., lo scultore nel caso di opere scultoree, il fotografo nel caso di opere fotografiche, ecc.). Il curatore non può costituire pertanto l’artista sul quale può essere incentrata la proposta progettuale.
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Con riferimento al Bando 1 "Nuove opere", settore Musica, i brani che saranno inclusi nella nuova produzione discografica devono essere necessariamente composti dall’artista under 35 oggetto della proposta progettuale?
No. Il Bando non prevede tale obbligo.
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Con riferimento al Bando 1, settore Musica, è possibile presentare un progetto riguardante una nuova produzione discografica contenente brani composti da un autore over 35 che saranno interpretati dall’artista under 35 oggetto della proposta progettuale?
Sì, purché tali brani abbiano carattere inedito, ovvero non siano mai stati pubblicati/presentati in contesti con presenza di pubblico, o in ogni caso fruibili dal pubblico, né in Italia né all’estero, né mediante canali digitali.
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Con riferimento al Bando 1, settore Musica, è possibile presentare un progetto riguardante una nuova produzione discografica contenente brani già pubblicati in passato che saranno reinterpretati dall’artista under 35 oggetto della proposta progettuale?
No. Come indicato all’art. 2.5 del Bando 1 “Nuove opere”, per quanto riguarda il settore Musica il Bando finanzia proposte progettuali che prevedono la realizzazione di una nuova produzione discografica avente carattere inedito, ovvero contenente brani non ancora pubblicati/presentati in contesti con presenza di pubblico, o in ogni caso fruibili dal pubblico, né in Italia né all’estero, né mediante canali digitali.
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Con riferimento al Bando 1, settore Musica, è possibile presentare un progetto riguardante una nuova produzione discografica contenente uno o più brani già pubblicati?
No. Come indicato all’art. 2.5 del Bando 1 “Nuove opere”, per quanto riguarda il settore Musica il Bando finanzia proposte progettuali che prevedono la realizzazione di una nuova produzione discografica avente carattere inedito, ovvero contenente esclusivamente brani non ancora pubblicati/presentati in contesti con presenza di pubblico, o in ogni caso fruibili dal pubblico, né in Italia né all’estero, né mediante canali digitali.
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Con riferimento al Bando 1, settore Musica, è possibile presentare un progetto riguardante una nuova produzione discografica contenente brani già depositati alla SIAE?
Sì, purché tali brani abbiano carattere inedito, ovvero non siano mai stati pubblicati/presentati in contesti con presenza di pubblico, o in ogni caso fruibili dal pubblico, né in Italia né all’estero, né mediante canali digitali. Vale quanto indicato all’art. 2.5 del Bando 1 “Nuove opere” per quanto riguarda il settore Musica.
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Con riferimento al Bando 1, settore Cinema, è possibile presentare un progetto di produzione di una nuova opera per la quale è stata effettuata la prima istanza della domanda di tax credit al MiC, ottenendo esito positivo?
No, a meno che il soggetto proponente non fornisca apposita documentazione comprovante l’avvenuta comunicazione al MiC di rinuncia al diritto di presentare l’istanza finale relativa al tax credit in oggetto. In coerenza con quanto indicato all’art. 2 comma 5 dell’Atto di Indirizzo del Ministero della Cultura (REP. Decreti 09.02.2023 N. 62), a pena di esclusione non saranno ammessi a finanziamento progetti che siano già beneficiari, a qualunque titolo, di contributi da parte del Ministero della Cultura, escluse le misure di sostegno erogate per far fronte alla pandemia da Covid-19.
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Con riferimento al Bando 1, settore Cinema, è possibile presentare un progetto di produzione di una nuova opera per la quale sono già stati assegnati contributi da parte del MiC eventualmente anche sotto forma di tax credit?
No. In coerenza con quanto indicato all’art. 2 comma 5 dell’Atto di Indirizzo del Ministero della Cultura (REP. Decreti 09.02.2023 N. 62), a pena di esclusione non saranno ammessi a finanziamento progetti che siano già beneficiari, a qualunque titolo, di contributi da parte del Ministero della Cultura, escluse le misure di sostegno erogate per far fronte alla pandemia da Covid-19.
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Con riferimento al Bando 1, settore Cinema, è possibile presentare un progetto di produzione di una nuova opera per la quale sono già stati assegnati contributi da parte di enti pubblici diversi dal Ministero della Cultura o da parte di soggetti privati?
Sì, purché l’opera oggetto della proposta progettuale abbia “carattere inedito”, ovvero, come indicato all'art. 2.2 del Bando 1 “Nuove opere”, settore Cinema, non sia stata ancora realizzata e mai proiettata/riprodotta/distribuita (a seconda della tipologia di opera) in contesti con presenza di pubblico, o in ogni caso fruibili dal pubblico, né in Italia né all’estero, né mediante canali digitali.
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Con riferimento ai bandi 1 e 3 (Cinema), le opere cinematografiche o assimilate realizzate da soggetti terzi e acquisite dal soggetto proponente concorrono al rispetto del requisito della titolarità delle 3 produzioni pubblicate nel periodo 2017-2022?
Con riferimento al Bando 1 “Nuove Opere” e al Bando 3 “Live e promozione nazionale e internazionale”, per il settore Cinema, il requisito della titolarità della produzione delle opere cinematografiche o assimilate pubblicate in passato, indicato all'art. 3.2 del Bando 1 e all’art. 3.1 del Bando 3, viene riconosciuto previa la verifica della corrispondenza tra il soggetto proponente e la documentazione comprovante la titolarità della produzione inviata dal medesimo, secondo quanto indicato all'art. 7.2 del Bando 1 e all’art. 7.1 del Bando 3. Tale verifica sarà effettuata dalla Commissione di valutazione.
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Con riferimento ai bandi 1 e 3 (Cinema), le opere cinematografiche o assimilate prodotte dal proponente in co-produzione con altri soggetti concorrono al rispetto del requisito della titolarità delle 3 produzioni pubblicate nel periodo 2017-2022?
Con riferimento al Bando 1 “Nuove Opere” e al Bando 3 “Live e promozione nazionale e internazionale”, per il settore Cinema, il requisito della titolarità della produzione delle opere cinematografiche o assimilate pubblicate in passato, indicato all'art. 3.2 del Bando 1 e all’art. 3.1 del Bando 3, viene riconosciuto previa la verifica della corrispondenza tra il soggetto proponente e la documentazione comprovante la titolarità della produzione inviata dal medesimo, secondo quanto indicato all'art. 7.2 del Bando 1 e all’art. 7.1 del Bando 3. Tale verifica sarà effettuata dalla Commissione di valutazione.
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Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, settore Danza, quale documentazione può essere inviata per dimostrare la titolarità delle 4 produzioni teatrali realizzate nel periodo 2017-2022?
Come indicato all'art. 7.3 del Bando 1 “Nuove opere”, settore Danza, in sede di candidatura i soggetti proponenti dovranno inviare la “documentazione attestante la titolarità della produzione da parte del soggetto proponente di ciascuna delle 4 produzioni realizzate nel periodo 2017-2022”. Tale documentazione può comprendere, a titolo esemplificativo: eventuali contratti tra il soggetto titolare della produzione e il cast artistico coinvolto nell’esecuzione dell’opera e/o eventuali contratti/accordi formali tra il soggetto titolare della produzione e organizzazioni teatrali e di danza, enti pubblici, festival, che hanno ospitato la rappresentazione dell’opera e/o eventuali permessi SIAE e borderò connessi all’utilizzo per esecuzione pubblica dell’opera da parte del soggetto proponente e/o eventuale documentazione previdenziale attestante le giornate di lavoro del cast artistico coinvolto dal soggetto proponente nella rappresentazione dell’opera. Oltre a tale documentazione, e soltanto in aggiunta, è possibile inviare materiali promozionali o stampa (ad es., rassegna stampa, comunicati stampa). Indipendentemente dalla tipologia di documentazione trasmessa, la stessa dovrà contenere esplicito riferimento alla titolarità della produzione dell’opera da parte del soggetto proponente e al relativo anno di realizzazione.
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È possibile partecipare al Bando 1 “Nuove opere” nel settore Libro e lettura con una proposta progettuale riguardante la realizzazione di libri illustrati, narrativa illustrata o albi illustrati per bambini o ragazzi?
Sì.
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È possibile partecipare al Bando 1 “Nuove opere”, settore Libro e lettura, con un progetto riguardante la realizzazione di un audiolibro/audiodramma?
Sì, fermo restando quanto previsto all’art. 2.4 del Bando 1 “Nuove opere” per il settore Libro e lettura.
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Con riferimento al Bando 1, settore Musica, la titolarità delle 6 produzioni pubblicate nel periodo 2017-2022 può essere dimostrata con documentazione attestante il deposito delle opere mediante codice IPI e codice SIAE?
Con riferimento al Bando 1 “Nuove Opere”, per il settore Musica, il requisito della titolarità di almeno n. 6 produzioni discografiche pubblicate nel periodo 2017-2022, indicato all'art. 3.5 del Bando, viene riconosciuto previa la verifica da effettuarsi, secondo quanto indicato all'art. 7.5 del Bando medesimo, da parte della Commissione di valutazione.
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Con riferimento al Bando 1, settore Musica, le produzioni discografiche realizzate da soggetti terzi e acquisite dal proponente concorrono al rispetto del requisito della titolarità delle 6 produzioni discografiche pubblicate nel periodo 2017-2022?
Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, settore Musica, il requisito della titolarità delle produzioni discografiche pubblicate in passato, indicato all'art. 3.5 del Bando, viene riconosciuto previa la verifica della corrispondenza tra il soggetto proponente e la documentazione comprovante la titolarità della produzione inviata dal medesimo, secondo quanto indicato all'art. 7.5 del Bando. Tale verifica sarà effettuata dalla Commissione di valutazione.
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Con riferimento al Bando 1, settore Musica, le produzioni discografiche prodotte dal soggetto proponente in co-produzione con altri soggetti concorrono al rispetto del requisito della titolarità delle 6 produzioni pubblicate nel periodo 2017-2022?
Con riferimento al Bando 1 “Nuove Opere”, per il settore Musica, il requisito della titolarità di almeno n. 6 produzioni discografiche pubblicate nel periodo 2017-2022, indicato all'art. 3.5 del Bando, viene riconosciuto previa la verifica da effettuarsi, secondo quanto indicato all'art. 7.5 del Bando medesimo, da parte della Commissione di valutazione.
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Con riferimento al Bando 1, settore Teatro, è ammissibile un progetto che prevede la realizzazione di un’opera teatrale basata su un testo che in passato sia già stato pubblicato, ma mai rappresentato né in Italia né all'estero?
Come indicato all'art. 2.6 del Bando 1 “Nuove opere”, settore Teatro, il Bando finanzia proposte progettuali che prevedono la realizzazione (scrittura, allestimento, messa in scena) di una nuova opera teatrale che, tra le altre caratteristiche obbligatorie, al momento della presentazione della proposta progettuale dovrà avere «carattere inedito», ovvero dovrà riferirsi a un testo (sceneggiatura/copione) che non sia mai stato rappresentato in contesti con presenza di pubblico, o in ogni caso fruibili dal pubblico, né in Italia né all’estero, né mediante canali digitali. Sono pertanto considerate “inedite” le opere il cui testo è stato già pubblicato ma mai rappresentato né in Italia né all'estero.
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Con riferimento al Bando 1, settore Teatro, è ammissibile un progetto che prevede la realizzazione di un’opera teatrale basata su un testo che in passato è già stato rappresentato, ancorché in forma parziale o in presenza di un numero esiguo di persone?
No, come indicato all'art. 2.6 del Bando 1 “Nuove opere”, settore Teatro, il Bando finanzia proposte progettuali che prevedono la realizzazione (scrittura, allestimento, messa in scena) di una nuova opera teatrale che, tra le altre caratteristiche obbligatorie, al momento della presentazione della proposta progettuale dovrà avere «carattere inedito», ovvero dovrà riferirsi a un testo (sceneggiatura/copione) che non sia mai stato rappresentato in contesti con presenza di pubblico, o in ogni caso fruibili dal pubblico, né in Italia né all’estero, né mediante canali digitali.
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Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, settore Teatro, cosa si intende con il termine “titolari” in riferimento al requisito della titolarità di almeno 4 produzioni teatrali realizzate nel periodo 2017-2022?
Con il termine “titolari” si intende che i soggetti proponenti dovranno risultare intestatari della realizzazione delle 4 produzioni, sotto il profilo organizzativo e finanziario, per quanto riguarda l’allestimento, messa in scena ed eventuale circuitazione delle produzioni. Tale titolarità può essere dimostrata mediante l’invio della documentazione indicata all’art. 7.6 del Bando.
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Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, per i settori Teatro e Danza, le produzioni realizzate nel periodo 2017-2022 devono essere obbligatoriamente nuove produzioni o possono essere “riprese” di produzioni passate?
Con riferimento al Bando 1, per i settori Teatro e Danza, tra le produzioni realizzate dai soggetti proponenti nel periodo 2017-2022, richieste come requisito di ammissibilità secondo quanto indicato all’art. 3.3 e all’art. 3.6 del Bando, possono rientrare anche “riprese” di produzioni che hanno debuttato precedentemente al periodo considerato.
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Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, settore Teatro, quale documentazione può essere inviata per dimostrare la titolarità delle 4 produzioni teatrali realizzate nel periodo 2017-2022?
Come indicato all'art. 7.6 del Bando 1 “Nuove opere”, settore Teatro, in sede di candidatura i soggetti proponenti dovranno inviare la “documentazione attestante la titolarità della produzione da parte del soggetto proponente di ciascuna delle 4 produzioni realizzate nel periodo 2017-2022”. Tale documentazione può comprendere, a titolo esemplificativo: eventuali contratti tra il soggetto titolare della produzione e il cast artistico coinvolto nell’esecuzione dell’opera e/o eventuali contratti/accordi formali tra il soggetto titolare della produzione e organizzazioni teatrali e di danza, enti pubblici, festival, che hanno ospitato la rappresentazione dell’opera e/o eventuali permessi SIAE e borderò connessi all’utilizzo per esecuzione pubblica dell’opera da parte del soggetto proponente e/o eventuale documentazione previdenziale attestante le giornate di lavoro del cast artistico coinvolto dal soggetto proponente nella rappresentazione dell’opera. Oltre a tale documentazione, e soltanto in aggiunta, è possibile inviare materiali promozionali o stampa (ad es., rassegna stampa, comunicati stampa). Indipendentemente dalla tipologia di documentazione trasmessa, la stessa dovrà contenere esplicito riferimento alla titolarità della produzione dell’opera da parte del soggetto proponente e al relativo anno di realizzazione.
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Con riferimento al Bando 1, settore Teatro, le produzioni teatrali realizzate dal soggetto proponente in co-produzione con altri soggetti concorrono al rispetto del requisito della titolarità delle 4 produzioni realizzate nel periodo 2017-2022?
Con riferimento al Bando 1 “Nuove Opere”, per il settore Teatro, il requisito della titolarità di almeno n. 4 produzioni teatrali realizzate nel periodo 2017-2022, indicato all'art. 3.6 del Bando, viene riconosciuto previa la verifica da effettuarsi, secondo quanto indicato all'art. 7.6 del Bando medesimo, da parte della Commissione di valutazione.
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Può partecipare al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” una persona fisica?
No, come indicato all’art. 3 del Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, possono partecipare al Bando esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3.
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Può partecipare al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” un soggetto privato?
No, come indicato all’art. 3 del Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, possono partecipare al Bando esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3. La partecipazione al Bando, inoltre, è ammessa esclusivamente “in forma singola” (non sono ammessi partenariati). Tuttavia, all’art. 2 il Bando prevede che le istituzioni scolastiche proponenti possano presentare proposte progettuali che prevedano il coinvolgimento di massimo n. 6 organizzazioni pubbliche e/o private operanti nel settore artistico di riferimento della singola proposta progettuale, le quali potranno partecipare alla realizzazione del progetto in qualità di sostenitrici, patrocinanti ovvero in qualità di prestatori di servizi ricevendo un corrispettivo a carico dell’istituzione scolastica proponente, fermo restando che tutte le spese relative al budget del progetto dovranno essere sostenute esclusivamente dall’istituzione scolastica proponente, secondo quanto indicato all’art. 5 del Bando 2.
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Può partecipare al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” un’associazione culturale?
No, come indicato all’art. 3 del Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, possono partecipare al Bando esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3. La partecipazione al Bando, inoltre, è ammessa esclusivamente “in forma singola” (non sono ammessi partenariati). Tuttavia, all’art. 2 il Bando prevede che le istituzioni scolastiche proponenti possano presentare proposte progettuali che prevedano il coinvolgimento di massimo n. 6 organizzazioni pubbliche e/o private operanti nel settore artistico di riferimento della singola proposta progettuale, le quali potranno partecipare alla realizzazione del progetto in qualità di sostenitrici, patrocinanti ovvero in qualità di prestatori di servizi ricevendo un corrispettivo a carico dell’istituzione scolastica proponente, fermo restando che tutte le spese relative al budget del progetto dovranno essere sostenute esclusivamente dall’istituzione scolastica proponente, secondo quanto indicato all’art. 5 del Bando 2.
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Può partecipare al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” una scuola paritaria?
No, come indicato all’art. 3 del Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, possono partecipare al Bando esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3. La partecipazione al Bando, inoltre, è ammessa esclusivamente “in forma singola” (non sono ammessi partenariati). Tuttavia, all’art. 2 il Bando prevede che le istituzioni scolastiche proponenti possano presentare proposte progettuali che prevedano il coinvolgimento di massimo n. 6 organizzazioni pubbliche e/o private operanti nel settore artistico di riferimento della singola proposta progettuale, le quali potranno partecipare alla realizzazione del progetto in qualità di sostenitrici, patrocinanti ovvero in qualità di prestatori di servizi ricevendo un corrispettivo a carico dell’istituzione scolastica proponente, fermo restando che tutte le spese relative al budget del progetto dovranno essere sostenute esclusivamente dall’istituzione scolastica proponente, secondo quanto indicato all’art. 5 del Bando 2.
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Può partecipare al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” un asilo nido o una scuola di infanzia?
No, come indicato all’art. 3 del Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, possono partecipare al Bando esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3.
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Può partecipare al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” un Conservatorio di musica (AFAM)?
No, come indicato all’art. 3 del Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, possono partecipare al Bando esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3.
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Con riferimento al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, è possibile coinvolgere, in qualità di destinatari delle attività, studenti non iscritti all’istituzione scolastica proponente?
Come indicato all’art. 2 del Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, i progetti potranno prevedere la partecipazione, in qualità di destinatari delle attività di formazione e promozione culturale, anche di studenti non necessariamente iscritti all'istituzione scolastica proponente ma aventi le medesime caratteristiche degli studenti di quest’ultima (studenti di istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia).
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Cosa si intende per “istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo”?
La definizione comprende le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo ciclo di istruzione (scuole primarie e scuole secondarie di primo grado) e del secondo ciclo di istruzione (scuole secondarie di secondo grado e percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale).
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Sono ammissibili al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” i percorsi triennali o quadriennali di istruzione e formazione professionale (IeFP) di competenza regionale?
Sì, come indicato all’art. 3 del Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” possono partecipare al Bando le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3. Le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo sono costituite dalle scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (primo ciclo) e dalle scuole secondarie di secondo grado e percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale (secondo ciclo).
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Può partecipare al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” un partenariato costituito da più soggetti?
No, come indicato all’art. 3 del Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” la partecipazione al Bando è ammessa esclusivamente “in forma singola” (non sono ammessi partenariati) e possono partecipare al Bando esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3. Tuttavia, all’art. 2 il Bando prevede che le istituzioni scolastiche proponenti possano presentare proposte progettuali che prevedano il coinvolgimento di massimo n. 6 organizzazioni pubbliche e/o private operanti nel settore artistico di riferimento della singola proposta progettuale, le quali potranno partecipare alla realizzazione del progetto in qualità di sostenitrici, patrocinanti ovvero in qualità di prestatori di servizi ricevendo un corrispettivo a carico dell’istituzione scolastica proponente, fermo restando che tutte le spese relative al budget del progetto dovranno essere sostenute esclusivamente dall’istituzione scolastica proponente, secondo quanto indicato all’art. 5 del Bando 2.
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Con riferimento al Bando 2, la proposta progettuale dev’essere già stata oggetto, in sede di candidatura, di apposita delibera di adesione del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto dell’istituzione scolastica proponente?
No. Come indicato all’art. 2 del Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, i progetti che risulteranno vincitori del suddetto Bando dovranno essere oggetto di specifica adesione del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto dell’istituzione scolastica beneficiaria mediante apposita delibera. La trasmissione di copia delle suddette delibere sarà richiesta da SIAE, alle istituzioni scolastiche beneficiarie che risulteranno assegnatarie del contributo, in sede di stipula della Convenzione, pena la revoca del contributo. Tale delibera potrà pertanto essere adottata anche in data successiva alla presentazione della proposta progettuale.
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Con riferimento al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, tra le organizzazioni private che possono essere coinvolte nel progetto possono rientrarvi soggetti privati di qualsiasi forma giuridica?
Sì, il Bando non prevede limitazioni a riguardo.
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Con riferimento al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, tra le organizzazioni pubbliche e/o private che possono essere coinvolte nel progetto possono rientrare anche soggetti aventi sede legale all’estero?
Sì, il Bando non prevede limitazioni a riguardo.
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Con riferimento al Bando 2, nel caso in cui l'istituzione scolastica proponente non disponesse di professionalità interne per lo svolgimento delle attività progettuali, è possibile affidarne l'intero svolgimento a professionalità (docenti/tutor) esterne?
Sì, il Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” non prevede limitazioni riguardo alla possibilità di realizzare i progetti mediante l’esclusivo coinvolgimento di professionalità esterne all’istituzione scolastica beneficiaria.
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Con riferimento al Bando 2, una stessa organizzazione pubblica e/o privata può essere coinvolta, in qualità di sostenitrice, patrocinante ovvero in qualità di prestatrice di servizi, in più proposte progettuali di diverse istituzioni scolastiche?
Sì, il Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” non prevede limitazioni a riguardo.
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Con riferimento al Bando 2, uno stesso professionista/collaboratore esterno può essere coinvolto in qualità di formatore/collaboratore in più proposte progettuali di diverse istituzioni scolastiche?
Sì, il Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” non prevede limitazioni a riguardo.
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Con riferimento al Bando 3, settore Cinema, è possibile presentare un progetto di doppiaggio/sottotitolatura di un’opera cinematografica o assimilata non ancora pubblicata?
No, come previsto all’art. 2.1 del Bando 3 “Live e promozione nazionale e internazionale”, per quanto riguarda il settore Cinema, il Bando finanzia proposte progettuali che prevedono il doppiaggio/sotto-titolatura e la distribuzione all’estero di un’opera cinematografica o assimilata già edita e pubblicata in Italia. Si considera pubblicata un’opera già realizzata e proiettata/riprodotta/distribuita (a seconda della tipologia di opera) in contesti con presenza di pubblico, o in ogni caso fruibili dal pubblico, eventualmente anche mediante canali digitali.
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Con riferimento al Bando 3, settori Musica, Teatro e Danza, quando devono essere stati costituiti i soggetti proponenti per essere ammissibili?
Come indicato agli artt. 3.2, 3.4 e 3.5 del Bando 3 “Live e promozione nazionale e internazionale”, i soggetti proponenti, per essere ammissibili, devono avere data di costituzione anteriore di almeno 3 (tre) anni alla data di pubblicazione del Bando, ovvero al 02.05.2023.
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Con riferimento al Bando 3, settore Musica, gli artisti under 35 che saranno coinvolti nel tour o nel festival/rassegna previsto/a dal progetto potranno eseguire un repertorio composto da un autore over 35?
Sì, il Bando 3 “Live e promozione nazionale e internazionale” non prevede limitazioni a riguardo.
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Con riferimento al Bando 3, settore Musica, gli artisti under 35 che saranno coinvolti nel tour o nel festival/rassegna previsto/a dal progetto potranno eseguire un repertorio inedito?
Sì, il Bando 3 “Live e promozione nazionale e internazionale” non prevede limitazioni a riguardo.
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Con riferimento al Bando 3, settore Musica, gli artisti under 35 che saranno coinvolti nel tour o nel festival/rassegna previsto/a dal progetto dovranno obbligatoriamente eseguire soltanto un repertorio inedito e/o di cui sono autori?
No, possono eseguire, oltre a quanto previsto necessariamente dal Bando, anche brani non inediti e/o di altri autori.
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Con riferimento al Bando 3, settori Danza e Teatro, le opere dei cast artistici under 35 che saranno coinvolti nell’ambito dei tour o dei festiva/rassegne previsti dal progetto possono essere opere inedite o opere prime?
Sì, il Bando non prevede l’obbligo che i cast astici under 35 proposti abbiano già realizzato opere in passato, né prevede che le opere che saranno rappresentate nell’ambito dei tour o dei festival/rassegne siano già state presentate al pubblico in passato.
INFORMATIVA
In attuazione dell'art. 71–octies, comma 3-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall’articolo 1, comma 335, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, ai sensi del quale "al fine di favorire la creatività dei giovani autori, il 10 per cento di tutti i compensi incassati ai sensi dell’articolo 71-septies, calcolato prima delle ripartizioni effettuate dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, è destinato dalla Società, sulla base di apposito atto di indirizzo annuale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale" e sulla base di quanto stabilito nell’Atto di indirizzo del Ministero della Cultura (REP. Decreti 09.02.2023 N. 62), la SIAE presenta il programma “Per Chi Crea” il quale prevede n. 3 azioni per la promozione della creatività dei giovani autori, finanziate mediante l’utilizzo delle risorse derivanti da copia privata, nei settori: Arti visive, performative e multimediali - Cinema - Danza - Libro e Lettura - Musica - Teatro