FAQ
Parola chiave: teatro
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In quale settore artistico può essere candidato un progetto riguardante l’arte circense/l’arte di strada?
Un progetto riguardante l’arte circense/l’arte di strada può essere candidato nel settore Teatro, fermo restando che i contenuti artistici delle proposte progettuali, ivi inclusa la loro coerenza con il settore artistico di riferimento, saranno valutati dalla Commissione di valutazione.
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In quale settore artistico può essere candidato un progetto riguardante l’opera lirica/operetta/musical/opera di teatro musicale?
Un progetto riguardante l’opera lirica/operetta/musical/opera di teatro musicale può essere candidato nel settore Teatro, fermo restando che i contenuti artistici delle proposte progettuali, ivi inclusa la loro coerenza con il settore artistico di riferimento, saranno valutati dalla Commissione di valutazione.
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Con riferimento al Bando 1, settori Arti visive, performative e multimediali, Cinema, Danza e Teatro, la prima presentazione/esecuzione in pubblico delle nuove opere che saranno realizzate può essere effettuata all’estero?
Sì, il Bando 1 “Nuove opere” non prevede limitazioni a riguardo.
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Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, settore Arti visive, performative e multimediali, quale documentazione può essere inviata per dimostrare la titolarità delle 6 produzioni realizzate nel periodo 2017-2022?
Come indicato all'art. 7.1 del Bando 1 “Nuove opere”, settore Arti visive, performative e multimediali, in sede di candidatura i soggetti proponenti dovranno inviare la “documentazione attestante la titolarità della produzione da parte del soggetto proponente di ciascuna delle 6 produzioni realizzate nel periodo 2017-2022”. Tale documentazione può comprendere, a titolo esemplificativo: eventuali contratti/accordi formali tra il soggetto titolare della produzione e l’artista/gli artisti titolari delle opere connessi alla realizzazione di eventi espositivi riguardanti le opere dell’artista in oggetto (ad es., mostra personale, proiezioni, ecc.); oppure eventuali contratti tra il soggetto titolare della produzione e soggetti terzi (ad es., musei, gallerie) presso cui si è svolta la presentazione al pubblico dell’opera (ad es., mostre, proiezioni); oppure eventuali permessi SIAE connessi all’utilizzo dell’opera da parte del soggetto proponente; oppure eventuale documentazione attestante l’avvenuto contributo finanziario del soggetto proponente alla produzione o rappresentazione o esposizione dell’opera. Oltre a tale documentazione, e soltanto in aggiunta, è possibile inviare materiali promozionali e stampa (ad es., rassegna stampa, comunicati stampa) o prodotti editoriali (ad es., catalogo di mostre/altro). Indipendentemente dalla tipologia di documentazione trasmessa, la stessa dovrà contenere esplicito riferimento alla titolarità della produzione dell’opera da parte del soggetto proponente e al relativo anno di realizzazione.
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Con riferimento al Bando 1, settore Teatro, è ammissibile un progetto che prevede la realizzazione di un’opera teatrale basata su un testo che in passato sia già stato pubblicato, ma mai rappresentato né in Italia né all'estero?
Come indicato all'art. 2.6 del Bando 1 “Nuove opere”, settore Teatro, il Bando finanzia proposte progettuali che prevedono la realizzazione (scrittura, allestimento, messa in scena) di una nuova opera teatrale che, tra le altre caratteristiche obbligatorie, al momento della presentazione della proposta progettuale dovrà avere «carattere inedito», ovvero dovrà riferirsi a un testo (sceneggiatura/copione) che non sia mai stato rappresentato in contesti con presenza di pubblico, o in ogni caso fruibili dal pubblico, né in Italia né all’estero, né mediante canali digitali. Sono pertanto considerate “inedite” le opere il cui testo è stato già pubblicato ma mai rappresentato né in Italia né all'estero.
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Con riferimento al Bando 1, settore Teatro, è ammissibile un progetto che prevede la realizzazione di un’opera teatrale basata su un testo che in passato è già stato rappresentato, ancorché in forma parziale o in presenza di un numero esiguo di persone?
No, come indicato all'art. 2.6 del Bando 1 “Nuove opere”, settore Teatro, il Bando finanzia proposte progettuali che prevedono la realizzazione (scrittura, allestimento, messa in scena) di una nuova opera teatrale che, tra le altre caratteristiche obbligatorie, al momento della presentazione della proposta progettuale dovrà avere «carattere inedito», ovvero dovrà riferirsi a un testo (sceneggiatura/copione) che non sia mai stato rappresentato in contesti con presenza di pubblico, o in ogni caso fruibili dal pubblico, né in Italia né all’estero, né mediante canali digitali.
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Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, settore Teatro, cosa si intende con il termine “titolari” in riferimento al requisito della titolarità di almeno 4 produzioni teatrali realizzate nel periodo 2017-2022?
Con il termine “titolari” si intende che i soggetti proponenti dovranno risultare intestatari della realizzazione delle 4 produzioni, sotto il profilo organizzativo e finanziario, per quanto riguarda l’allestimento, messa in scena ed eventuale circuitazione delle produzioni. Tale titolarità può essere dimostrata mediante l’invio della documentazione indicata all’art. 7.6 del Bando.
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Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, per i settori Teatro e Danza, le produzioni realizzate nel periodo 2017-2022 devono essere obbligatoriamente nuove produzioni o possono essere “riprese” di produzioni passate?
Con riferimento al Bando 1, per i settori Teatro e Danza, tra le produzioni realizzate dai soggetti proponenti nel periodo 2017-2022, richieste come requisito di ammissibilità secondo quanto indicato all’art. 3.3 e all’art. 3.6 del Bando, possono rientrare anche “riprese” di produzioni che hanno debuttato precedentemente al periodo considerato.
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Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, settore Teatro, quale documentazione può essere inviata per dimostrare la titolarità delle 4 produzioni teatrali realizzate nel periodo 2017-2022?
Come indicato all'art. 7.6 del Bando 1 “Nuove opere”, settore Teatro, in sede di candidatura i soggetti proponenti dovranno inviare la “documentazione attestante la titolarità della produzione da parte del soggetto proponente di ciascuna delle 4 produzioni realizzate nel periodo 2017-2022”. Tale documentazione può comprendere, a titolo esemplificativo: eventuali contratti tra il soggetto titolare della produzione e il cast artistico coinvolto nell’esecuzione dell’opera e/o eventuali contratti/accordi formali tra il soggetto titolare della produzione e organizzazioni teatrali e di danza, enti pubblici, festival, che hanno ospitato la rappresentazione dell’opera e/o eventuali permessi SIAE e borderò connessi all’utilizzo per esecuzione pubblica dell’opera da parte del soggetto proponente e/o eventuale documentazione previdenziale attestante le giornate di lavoro del cast artistico coinvolto dal soggetto proponente nella rappresentazione dell’opera. Oltre a tale documentazione, e soltanto in aggiunta, è possibile inviare materiali promozionali o stampa (ad es., rassegna stampa, comunicati stampa). Indipendentemente dalla tipologia di documentazione trasmessa, la stessa dovrà contenere esplicito riferimento alla titolarità della produzione dell’opera da parte del soggetto proponente e al relativo anno di realizzazione.
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Con riferimento al Bando 1, settore Teatro, le produzioni teatrali realizzate dal soggetto proponente in co-produzione con altri soggetti concorrono al rispetto del requisito della titolarità delle 4 produzioni realizzate nel periodo 2017-2022?
Con riferimento al Bando 1 “Nuove Opere”, per il settore Teatro, il requisito della titolarità di almeno n. 4 produzioni teatrali realizzate nel periodo 2017-2022, indicato all'art. 3.6 del Bando, viene riconosciuto previa la verifica da effettuarsi, secondo quanto indicato all'art. 7.6 del Bando medesimo, da parte della Commissione di valutazione.
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Con riferimento al Bando 1, settore Teatro, le spese relative al compenso per il drammaturgo della nuova opera teatrale sono ammissibili?
Sì, tali spese sono ammissibili.
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Con riferimento al Bando 1, settore Teatro, sono ammesse le spese per repliche successive alla prima messa in scena dell’opera?
No, sono ammesse esclusivamente le spese relative alla prima messa in scena o debutto dell’opera.
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Con riferimento al Bando 3 è possibile presentare un progetto riguardante un festival o una rassegna dedicata ad artisti under 35 da realizzarsi nell'ambito di un festival/rassegna più ampio/a e/o già esistente organizzato/a da un soggetto terzo?
Sì, come indicato agli artt. 2.2, 2.4 e 2.5 del Bando 3 “Live e promozione nazionale e internazionale”, per quanto riguarda le tipologie progettuali C. e D., sono ammesse proposte progettuali riguardanti rassegne da realizzarsi all'interno di festival o rassegne più ampie e/o già esistenti, fermo restando che la proposta progettuale presentata in sede di candidatura al Bando (ivi incluso il budget del progetto) dovrà riferirsi esclusivamente alla rassegna che prevede il coinvolgimento di artisti di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia. Si segnala che, in questi casi, la rassegna finanziata dal Bando, ovvero quella dedicata agli artisti di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia, dovrà essere autonomamente e chiaramente identificabile nell'ambito del festival o della rassegna più ampia in cui sarà inserita. Si segnala, inoltre, che come indicato all’art. 5.1 del Bando 3 le spese rendicontate dai soggetti beneficiari al termine dei progetti saranno considerate ammissibili esclusivamente se pertinenti ed imputabili, direttamente o indirettamente, alle attività previste dal progetto finanziato nonché effettivamente sostenute e contabilizzate, ovvero effettivamente quietanzate dal soggetto beneficiario.
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Con riferimento al Bando 3 è possibile presentare un progetto riguardante un festival o una rassegna dedicata ad artisti under 35 da realizzarsi nell'ambito di un festival/rassegna più ampio/a che prevede anche l’esibizione di artisti over 35?
Sì, come indicato agli artt. 2.2, 2.4 e 2.5 del Bando 3 “Live e promozione nazionale e internazionale”, per quanto riguarda le tipologie progettuali C. e D., sono ammesse proposte progettuali riguardanti rassegne da realizzarsi all'interno di festival o rassegne più ampie e/o già esistenti, fermo restando che la proposta progettuale presentata in sede di candidatura al Bando (ivi incluso il budget del progetto) dovrà riferirsi esclusivamente alla rassegna che prevede il coinvolgimento di artisti di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia. Si segnala che, in questi casi, la rassegna finanziata dal Bando, ovvero quella dedicata agli artisti di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia, dovrà essere autonomamente e chiaramente identificabile nell'ambito del festival o della rassegna più ampia in cui sarà inserita. Si segnala, inoltre, che come indicato all’art. 5.1 del Bando 3 le spese rendicontate dai soggetti beneficiari al termine dei progetti saranno considerate ammissibili esclusivamente se pertinenti ed imputabili, direttamente o indirettamente, alle attività previste dal progetto finanziato nonché effettivamente sostenute e contabilizzate, ovvero effettivamente quietanzate dal soggetto beneficiario.
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Con riferimento al Bando 3, settori Musica, Teatro e Danza, quando devono essere stati costituiti i soggetti proponenti per essere ammissibili?
Come indicato agli artt. 3.2, 3.4 e 3.5 del Bando 3 “Live e promozione nazionale e internazionale”, i soggetti proponenti, per essere ammissibili, devono avere data di costituzione anteriore di almeno 3 (tre) anni alla data di pubblicazione del Bando, ovvero al 02.05.2023.
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Con riferimento al Bando 3, settori Musica, Teatro e Danza, tipologie A. e B., è possibile presentare una proposta progettuale che prevede il coinvolgimento di un artista/ “collettivo” di artisti under 35 che in passato non ha mai effettuato un tour?
Sì, il Bando 3 “Live e promozione nazionale e internazionale” non prevede limitazioni a riguardo.
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Con riferimento al Bando 3, settori Musica, Teatro e Danza, in fase di realizzazione del progetto è possibile incrementare il numero di componenti dei “collettivi” artistici proposti in sede di candidatura?
Sì. Nei casi in cui è previsto il coinvolgimento di “collettivi” di artisti (es., gruppi musicali, orchestre, compagnie teatrali, ecc.) in fase di realizzazione del progetto è possibile incrementare il numero degli artisti, interpreti, autori ed esecutori sui quali è incentrata la proposta progettuale purché sia comunque rispettato il requisito della prevalenza di componenti di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia (minimo l’80% dei componenti di ciascun “collettivo”).
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Con riferimento al Bando 3, settori Musica, Teatro e Danza, gli spettacoli realizzati nell’ambito del progetto possono essere sia a ingresso gratuito sia a pagamento?
Sì, il Bando non prevede limitazioni a riguardo.
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Con riferimento al Bando 3, settori Musica, Teatro e Danza (tipologie A e B), il soggetto proponente può ricevere compensi dai promoter locali delle date previste dal tour?
Sì, senza limitazioni.
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Con riferimento al Bando 3, settori Musica, Teatro e Danza, comuni diversi afferenti alla medesima regione sono considerati città diverse ai fini del rispetto del numero minimo di spettacoli da effettuare?
Sì, il Bando non prevede limitazioni a riguardo.
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Con riferimento al Bando 3, settori Musica, Teatro e Danza, comuni diversi afferenti alla medesima provincia sono considerati città diverse ai fini del rispetto del numero minimo di spettacoli da effettuare?
Sì, il Bando non prevede limitazioni a riguardo.
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Con riferimento al Bando 3, settori Musica, Teatro e Danza, è richiesta una determinata estensione territoriale ed abitativa delle “città” nelle quali deve avvenire la realizzazione del tour?
Nel bando non è prevista una determinata estensione territoriale ed abitativa.
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Con riferimento al Bando 3, settori Musica, Teatro e Danza, è possibile in fase di realizzazione del progetto modificare le date o le location degli spettacoli/concerti previsti in sede di proposta progettuale?
Come indicato al paragrafo 2.2 della Guida operativa in allegato al Bando 3 “Live e promozione nazionale e internazionale”, fermo restando l’obbligo del rispetto delle tempistiche di avvio e termine dei progetti previste dal Bando, sono ammesse proposte di variazione riguardanti le tempistiche di realizzazione del progetto, le quali dovranno essere preventivamente comunicate e approvate da SIAE. Con riferimento ai progetti afferenti ai settori Musica, Teatro e Danza, le proposte di variazione delle tempistiche del progetto potranno riguardare: le date degli spettacoli/concerti (il cronoprogramma nel caso di festival/rassegne nazionali o internazionali) indicati nel “Progetto delle attività” contenuto al punto C) della Proposta progettuale; le tempistiche previste nello schema di cronoprogramma contenuto nel “Progetto di comunicazione e promozione” al punto D) della Proposta progettuale. Inoltre, come indicato al paragrafo 2.3 della suddetta Guida operativa, fermo restando l’obbligo di mantenimento delle caratteristiche di ammissibilità del progetto (definite all’art. 2 del Bando), sono ammesse proposte di variazione ai contenuti del progetto medesimo esclusivamente di carattere “non strutturale”, le quali dovranno essere preventivamente comunicate a SIAE e da quest’ultima approvate. Con riferimento ai progetti afferenti ai settori Musica, Teatro e Danza, le proposte di variazione ai contenuti del progetto potranno riguardare sia il “Progetto delle attività” contenuto al punto C) della Proposta progettuale, sia il “Progetto di comunicazione e promozione” contenuto al punto D) della Proposta progettuale. Resta inteso che non saranno ammesse variazioni inerenti le location e i “contesti” previsti per la realizzazione delle attività progettuali (concerti, presentazioni, esposizioni, ecc.) qualora tali variazioni comportino una riduzione considerevole del valore qualitativo del progetto come presentato in sede di candidatura e approvato dalla Commissione di valutazione.
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Con riferimento al Bando 3, settori Musica, Teatro e Danza, quale documentazione potrà essere inviata al termine del progetto per dimostrare l’avvenuta realizzazione degli spettacoli previsti dal progetto?
Come indicato al punto C. degli artt. 11.2, 11.4 e 11.5 del Bando 3 “Live e promozione nazionale e internazionale” per i settori Danza, Musica e Teatro, tra la documentazione attestante l’avvenuto svolgimento delle attività previste nella proposta progettuale che i soggetti beneficiari dovranno trasmettere per poter ricevere l’erogazione del saldo finale del contributo vi rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: documentazione foto/video, contratti con artisti, contratti con promoter locali, borderò o documenti analoghi.
INFORMATIVA
In attuazione dell'art. 71–octies, comma 3-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall’articolo 1, comma 335, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, ai sensi del quale "al fine di favorire la creatività dei giovani autori, il 10 per cento di tutti i compensi incassati ai sensi dell’articolo 71-septies, calcolato prima delle ripartizioni effettuate dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, è destinato dalla Società, sulla base di apposito atto di indirizzo annuale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale" e sulla base di quanto stabilito nell’Atto di indirizzo del Ministero della Cultura (REP. Decreti 09.02.2023 N. 62), la SIAE presenta il programma “Per Chi Crea” il quale prevede n. 3 azioni per la promozione della creatività dei giovani autori, finanziate mediante l’utilizzo delle risorse derivanti da copia privata, nei settori: Arti visive, performative e multimediali - Cinema - Danza - Libro e Lettura - Musica - Teatro