FAQ
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Per partecipare ai bandi è obbligatorio possedere la partita IVA?
Sì, è obbligatorio, per tutti i bandi, tranne che per i soggetti cui è consentito di partecipare al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”. Per il Bando 1 “Nuove Opere”, si vedano i punti da 3.1 a 3.6. Per il Bando 3 “Live e promozione nazionale e internazionale”, si vedano i punti da 3.1 a 3.5.
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Per partecipare ai bandi è obbligatorio inviare il certificato di attribuzione della partita IVA comprensivo di codice ATECO?
Sì, è obbligatorio per tutti i bandi, tranne che per i soggetti cui è consentito di partecipare al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, ai quali non è richiesto di possedere la partita IVA. Per quanto riguarda il Bando 1 “Nuove opere” e il Bando 3 “Live e promozione nazionale e internazionale”, come stabilito in entrambi al punto 7 (Bando 1: cfr. punti da 7.1 a 7.6; Bando 3: cfr. punti da 7.1 a 7.5), l’invio del certificato di attribuzione della partita IVA comprensivo di codice ATECO è obbligatorio per tutti i soggetti proponenti, pena l’esclusione dalla selezione.
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Le persone giuridiche aventi sede legale all’estero possono partecipare ai bandi?
No, come previsto dai requisiti di ammissibilità indicati all’art. 3 di tutti i bandi.
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Per partecipare ai bandi è necessario essere iscritti a SIAE?
No, l’iscrizione a SIAE non è necessaria. La partecipazione ai bandi è aperta a tutti i soggetti che soddisfano i requisiti di ammissibilità previsti all’art. 3 di ciascun bando.
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Lo stesso soggetto proponente può ricevere più di un contributo a valere sui bandi “Per Chi Crea”?
Sì, nel caso in cui uno stesso soggetto proponente presenti più proposte progettuali su diversi bandi “Per Chi Crea”, tale soggetto può risultare vincitore, e dunque assegnatario del contributo, per più di un progetto. Resta fermo il rispetto del numero massimo di proposte progettuali presentabili da parte dello stesso soggetto, riportato all'art. 2 di ciascun bando, pena l’esclusione dalla selezione.
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Uno stesso artista può essere inserito in più proposte progettuali?
Sì, i bandi “Per Chi Crea” non prevedono limitazioni in merito al numero di proposte progettuali in cui può essere inserito uno stesso artista under 35 e residente in Italia. Tali proposte progettuali, pur essendo incentrate sullo stesso artista, dovranno riferirsi a progetti diversi, fermo restando il rispetto del numero massimo di proposte presentabili da ciascun soggetto proponente nell’ambito dello stesso bando nei termini indicati all’art. 2, pena l’esclusione dalla selezione.
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Cosa si intende per artista «di età non superiore ai 35 anni»?
Come indicato all’art. 2 di tutti i bandi, con il termine artista «di età non superiore ai 35 anni» si intendono quelle persone che non abbiano ancora compiuto 36 anni alla data di scadenza dei bandi. In data 8 giugno 2023 il Consiglio di Gestione della SIAE ha disposto la proroga ai termini di scadenza di tutti i bandi del programma “Per Chi Crea”, fissando il nuovo termine per la presentazione delle candidature al 19.07.2023. Ne consegue che con il termine artista «di età non superiore ai 35 anni» si intendono quelle persone che non abbiano ancora compiuto 36 anni al 19.07.2023.
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Qual è il numero massimo di proposte progettuali presentabili dallo stesso soggetto proponente per ciascun bando?
Il numero massimo di proposte progettuali presentabili dallo stesso soggetto proponente è indicato all’art. 2 di ciascun bando. Per quanto riguarda il Bando 1 “Nuove opere” ciascun soggetto proponente (nel caso di partenariato nel solo Settore Cinema, sia il soggetto capofila, sia i soggetti partner) può presentare nell’ambito del singolo bando, a pena di esclusione, al massimo 2 proposte progettuali. Per quanto riguarda il Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, a pena di esclusione, ciascun soggetto proponente può presentare nell’ambito del singolo bando al massimo 1 proposta progettuale. Per quanto riguarda il Bando 3 “Live e promozione nazionale e internazionale”, a pena di esclusione, ciascun soggetto proponente può presentare nell’ambito del singolo bando al massimo 2 proposte progettuali.
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È possibile presentare proposte progettuali che prevedano il coinvolgimento di artisti (o di studenti nel caso del Bando 2) di nazionalità non italiana?
Sì, purché residenti in Italia. Come previsto all’art. 2 dei bandi, sono ammessi progetti che prevedono il coinvolgimento di artisti (o di studenti nel caso del Bando 2) di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia, inclusi i soggetti di nazionalità non italiana, purché residenti in Italia.
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È possibile presentare proposte progettuali che prevedano il coinvolgimento di artisti (o di studenti nel caso del Bando 2) di età inferiore ai 18 anni?
Sì, purché residenti in Italia. Come previsto all’art. 2 dei bandi, sono ammessi progetti che prevedono il coinvolgimento di artisti (o di studenti nel caso del Bando 2) di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia, inclusi i soggetti di nazionalità non italiana.
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Uno stesso artista può essere inserito in più proposte progettuali presentate da soggetti proponenti diversi?
Sì, i bandi “Per Chi Crea” non prevedono limitazioni in merito al numero di proposte progettuali in cui può essere inserito uno stesso artista under 35 e residente in Italia. Tali proposte progettuali, pur essendo incentrate sullo stesso artista, dovranno riferirsi a progetti diversi, fermo restando il rispetto del numero massimo di proposte presentabili da ciascun soggetto proponente nell’ambito dello stesso bando nei termini indicati all’art. 2, pena l’esclusione dalla selezione.
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In quale settore artistico può essere candidato un progetto riguardante l’arte circense/l’arte di strada?
Un progetto riguardante l’arte circense/l’arte di strada può essere candidato nel settore Teatro, fermo restando che i contenuti artistici delle proposte progettuali, ivi inclusa la loro coerenza con il settore artistico di riferimento, saranno valutati dalla Commissione di valutazione.
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In quale settore artistico può essere candidato un progetto riguardante l’opera lirica/operetta/musical/opera di teatro musicale?
Un progetto riguardante l’opera lirica/operetta/musical/opera di teatro musicale può essere candidato nel settore Teatro, fermo restando che i contenuti artistici delle proposte progettuali, ivi inclusa la loro coerenza con il settore artistico di riferimento, saranno valutati dalla Commissione di valutazione.
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Come deve essere applicato, ove previsto, il vincolo dell’80% relativo ai componenti del “collettivo” di artisti che devono avere età non superiore ai 35 anni ed essere residenti in Italia?
Laddove nei bandi sia presente l’obbligo per cui almeno l’80% dei componenti di un “collettivo” deve avere un’età non superiore ai 35 anni ed essere residente in Italia, e qualora l’applicazione della percentuale dell’80% dia luogo a un numero non intero, il numero di componenti che dovranno avere obbligatoriamente un’età non superiore ai 35 anni ed essere residenti in Italia viene calcolato arrotondando il risultato all’intero più vicino. Ad esempio, nel caso di un “collettivo” composto da 3 componenti, l’80% equivale a 2,4 componenti; arrotondando all’intero più vicino, il numero di under 35 residenti in Italia obbligatori è 2. Nel caso di un “collettivo” composto da 2 componenti, l’80% equivale a 1,6 componenti; in questo caso, arrotondando all’intero più vicino, il numero di under 35 residenti in Italia obbligatori è 2.
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Nel caso di assegnazione del contributo, è necessario aprire un nuovo conto corrente dedicato al progetto?
No, non è necessario aprire un nuovo conto corrente dedicato al progetto. Come indicato all'art. 14 di tutti i bandi, è possibile utilizzare un conto corrente già esistente.
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Tra le tipologie di spesa ammissibili è possibile includere l’IVA?
Come indicato all’art. 5 di ciascun bando e al punto 5.2 delle relative guide operative, l’IVA può rientrare tra le spese ammissibili solo nel caso in cui costituisca un costo “non recuperabile” per il soggetto proponente.
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Possono rientrare tra le spese ammissibili eventuali interessi debitori od oneri finanziari di altra natura sostenuti dal soggetto beneficiario per la copertura delle spese progettuali?
No, come indicato all’art. 5.2 dei bandi tali spese non sono ammissibili.
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Nel caso di assegnazione di un contributo, per ricevere l’erogazione è necessario rendicontare spese pari al costo totale del progetto o esclusivamente spese pari al contributo accordato da SIAE?
In relazione al Bando 1 “Nuove opere” e al Bando 3 “Live e promozione nazionale e internazionale”, come previsto all’art. 10 di ciascuno dei suddetti bandi, ai fini dell’erogazione del contributo i soggetti beneficiari dovranno rendicontare un ammontare di spese pari al costo totale del progetto, comprendente l’eventuale quota di cofinanziamento prevista in sede di presentazione della Proposta progettuale. In relazione al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, come previsto all’art. 10 del Bando, ai fini dell’erogazione del contributo l’istituzione scolastica beneficiaria dovrà rendicontare un ammontare di spese pari all’importo del contributo assegnato da SIAE. In ogni caso, le spese dovranno essere rendicontate secondo l’articolazione per macro-voci di spesa prevista nel budget previsionale riportato all’interno della Proposta progettuale presentata in sede di candidatura o successivamente modificato secondo le regole previste nelle guide operative allegate a ciascun bando.
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Quando avrà luogo, per i soggetti beneficiari, l’erogazione del saldo finale del contributo?
L’erogazione del saldo finale del contributo avverrà, per tutti i soggetti beneficiari, a seguito del termine del 15.01.2025, previsto all’art. 11 dei bandi del programma “Per Chi Crea”, previa la verifica della documentazione trasmessa dai soggetti beneficiari stessi.
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Il rappresentante legale del soggetto proponente deve essere under 35 e residente in Italia?
No. Entrambi i requisiti ipotizzati non sono richiesti dai Bandi “Per Chi Crea”.
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Possono partecipare ai bandi anche le persone fisiche?
No, la partecipazione delle persone fisiche non è ammessa in nessun caso. I requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti sono indicati all’art. 3 di ciascun bando.
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Possono partecipare ai bandi anche le ditte/imprese individuali?
No, la partecipazione delle ditte/imprese individuali, in quanto persone fisiche, non è ammessa in nessun caso. I requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti sono indicati all’art. 3 di ciascun bando.
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Un’associazione culturale avente sede legale in Italia può partecipare ai bandi?
Sì, ad eccezione del Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” al quale possono partecipare esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo. Come previsto infatti all’art. 3 dei bandi 1 e 3, la partecipazione è consentita a tutti i soggetti pubblici e privati di cui al Libro I, Titolo II, Capo I, Capo II e Capo III del Codice Civile, ivi inclusi quelli non riconosciuti, purché in possesso dei restanti requisiti di ammissibilità indicati al suddetto art. 3 di ciascun bando.
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Un ente pubblico avente sede legale in Italia può partecipare ai bandi?
Sì, ad eccezione del Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” al quale possono partecipare esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo. Come previsto infatti all’art. 3 del Bando 1 “Nuove Opere” e del Bando 3 “Live e promozione nazionale e internazionale”, la partecipazione è consentita a tutti i soggetti pubblici e privati di cui al Libro I, Titolo II, Capo I, Capo II e Capo III del Codice Civile, ivi inclusi quelli non riconosciuti, purché in possesso dei restanti requisiti di ammissibilità indicati al suddetto art. 3 di ciascun bando.
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Per partecipare ai bandi è obbligatorio essere iscritti alla Camera di Commercio?
No, i requisiti di ammissibilità sono indicati all’art. 3 di ciascun bando.
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È possibile presentare un progetto cofinanziato con risorse di soggetti terzi, pubblici o privati?
Sì, fermo restando che, come indicato all’art. 2 di tutti i bandi, in coerenza con quanto indicato all’art. 2 comma 5 dell’Atto di Indirizzo del Ministero della Cultura (REP. Decreti 09.02.2023 N. 62), a pena di esclusione non saranno ammessi a finanziamento progetti che siano già beneficiari, a qualunque titolo, di contributi da parte del Ministero della Cultura, escluse le misure di sostegno erogate per far fronte alla pandemia da Covid-19.
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Può partecipare ai bandi un soggetto che è attualmente beneficiario di contributi da parte del Ministero della Cultura (a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo o su altri fondi/canali di sostegno)?
Sì, può partecipare. La causa di esclusione indicata all’art. 2 di tutti i bandi “Per Chi Crea”, conformemente al punto 2.5 dell’Atto di Indirizzo del MiC (REP. Decreti 09.02.2023 N. 62), è infatti riferita al progetto, non al soggetto proponente.
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È possibile partecipare ai bandi con un progetto che beneficia di contributi da parte del Ministero della Cultura (a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo o su altri fondi/canali di sostegno)?
No, come indicato all’art. 2 di tutti i bandi, in coerenza con quanto indicato all’art. 2 comma 5 dell’Atto di Indirizzo del Ministero della Cultura (REP. Decreti 09.02.2023 N. 62), a pena di esclusione non saranno ammessi a finanziamento progetti che siano già beneficiari, a qualunque titolo, di contributi da parte del Ministero della Cultura, escluse le misure di sostegno erogate per far fronte alla pandemia da Covid-19. Il progetto presentato in sede di candidatura ai bandi “Per Chi Crea” non dovrà costituire l’oggetto di tali contributi (ad eccezione di eventuali contributi Covid-19), ovvero dovrà essere “nuovo” nei propri elementi costitutivi rispetto ad altri eventuali progetti, di titolarità del soggetto proponente, già finanziati con risorse MiC. Al tal proposito si rammenta che SIAE, di concerto con il Ministero della Cultura, potrà procedere alle opportune verifiche.
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Può partecipare ai bandi un soggetto che in passato è risultato beneficiario di un contributo a valere su passate edizioni del programma “Per Chi Crea” o del programma “Sillumina”?
Sì, come indicato all’art. 2 di ciascun bando, è ammessa la partecipazione anche da parte di soggetti che hanno beneficiato di contributi erogati nell'ambito del programma “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura” o nell’ambito del programma “Per Chi Crea” (Edizione 2018) o di altre iniziative promosse e sostenute da SIAE
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Con riferimento al Bando 1 e al Bando 3, qual è la differenza tra soggetto proponente e artista under 35 oggetto della candidatura?
Il soggetto proponente è colui che presenta la candidatura e che, in caso di assegnazione del contributo, si occupa di realizzare il progetto e di gestire i rapporti con SIAE, ivi inclusa la rendicontazione del progetto stesso. Il soggetto proponente deve essere in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti all’art. 3 di ciascun bando. L’artista (o il “collettivo”) under 35 e residente in Italia oggetto della candidatura è invece colui che sarà protagonista delle attività previste dal progetto, a seconda del bando cui si riferisce (ad es., realizzazione della nuova opera nel caso del Bando 1, partecipazione al tour o alla rassegna nel caso del Bando 3).
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Con riferimento al Bando 1 e al Bando 3, l’artista under 35 e residente in Italia sul quale è incentrata la proposta progettuale può essere anche il rappresentante legale del soggetto proponente?
Sì, purché tale soggetto non abbia ancora compiuto 36 anni alla data di scadenza dei bandi e sia residente in Italia.
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Con riferimento al Bando 1 e al Bando 3, settore Musica, gli eventuali turnisti/musicisti che affiancheranno l’artista/gli artisti under 35 su cui è incentrata la proposta progettuale devono essere under 35 e residenti in Italia?
No, tale requisito riguarda esclusivamente l’artista/gli artisti under 35 su cui è incentrata la proposta progettuale.
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Con riferimento al Bando 1 e al Bando 3, per il settore Musica, il repertorio discografico degli artisti proposti può essere inviato sia in formato audio sia in formato video?
Sì, resta inteso che, come indicato all’art. 7.5 del Bando 1 “Nuove opere” e all’art. 7.4 del Bando 3 “Live e promozione nazionale e internazionale”, non è ammessa la trasmissione di documentazione tramite link.
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Con riferimento al Bando 1 e al Bando 3, settori Musica, Teatro e Danza, il management/personale tecnico coinvolto nella realizzazione della proposta progettuale deve essere composto da soggetti under 35 e residenti in Italia?
No, tale requisito riguarda esclusivamente l’artista/gli artisti under 35 su cui è incentrata la proposta progettuale.
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Con riferimento al Bando 1 e al Bando 3 è possibile presentare un progetto che prevede che gli artisti under 35 sui quali è incentrata la proposta progettuale non ricevano alcun compenso per la realizzazione del progetto?
No, come indicato all’art. 2 del Bando 1 e del Bando 3, agli artisti under 35 sul quale/sui quali è incentrata la proposta progettuale deve essere garantito uno specifico compenso economico nell’ambito del budget del progetto.
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Per i Bandi 1 e 3, nel caso di assegnazione di un contributo, per ricevere l’erogazione del saldo finale, le spese rendicontate dovranno risultare effettivamente pagate (quietanzate)?
Sì, all’art. 5.1 del Bando 1 “Nuove opere” e del Bando 3 “Live e promozione nazionale e internazionale” e al punto 5.1 delle relative guide operative sono elencati i principi di ammissibilità della spesa. Tra questi vi è il principio per cui una spesa, per essere considerata ammissibile, in sede di richiesta di erogazione del saldo finale del contributo dovrà risultare effettivamente quietanzata dal soggetto beneficiario dando luogo alle relative registrazioni contabili nel rispetto della normativa fiscale.
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Con riferimento al Bando 1 e al Bando 3, qual è la corretta modalità, qualora consentito dai bandi, per rendicontare il lavoro svolto dai rappresentanti legali del soggetto beneficiario?
Un rappresentante legale del soggetto beneficiario può ricevere un compenso per la realizzazione del progetto a condizione di aver formalizzato la propria posizione lavorativa per mezzo di una qualche forma di contrattualizzazione. In tal modo, in fase di rendicontazione, il soggetto terzo indipendente iscritto all’Albo dei revisori legali dei conti incaricato di certificare il Rendiconto dettagliato delle spese effettuate dal soggetto beneficiario (art. 13 dei bandi) sarà in grado di imputare al progetto il relativo costo sulla base della tipologia contrattuale e delle attività effettivamente svolte dal tale rappresentante legale. A seconda della forma di contrattualizzazione scelta, sarà possibile imputare le relative spese al progetto sulla base delle indicazioni presenti all'interno del paragrafo 5 della Guida Operativa in allegato a ciascun bando.
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Con riferimento al Bando 1 e al Bando 3 sono ammissibili le spese per la progettazione, il monitoraggio e la gestione del progetto?
Sì, tali spese sono ammissibili.
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Con riferimento al Bando 1, tutti i settori, e al Bando 3, settori Cinema e Libro, il requisito delle produzioni realizzate in passato dal soggetto proponente può essere dimostrato con produzioni sottoposte a licenza Creative Commons?
No, con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, tutti i settori, e al Bando 3 “Live e promozione nazionale e internazionale”, settori Cinema e Libro, il requisito delle produzioni realizzate in passato dal soggetto proponente non può essere dimostrato con produzioni sottoposte a licenza Creative Commons poiché fuori dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633 in materia di diritto d’autore, cui è espressamente ancorato l’Atto di Indirizzo del Ministero della Cultura (REP. Decreti 09.02.2023 N. 62) che istituisce i bandi del programma “Per Chi Crea”.
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Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, la nuova opera che sarà realizzata tramite il progetto potrà essere sottoposta a licenza Creative Commons?
No, non è possibile partecipare al Bando 1 “Nuove opere” con un progetto riguardante la realizzazione di una nuova opera che sarà sottoposta a licenza Creative Commons poiché fuori dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633 in materia di diritto d’autore, cui è espressamente ancorato l’Atto di Indirizzo del Ministero della Cultura (REP. Decreti 09.02.2023 N. 62) che istituisce i bandi del programma “Per Chi Crea”.
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Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, è possibile avviare la produzione della nuova opera oggetto della proposta progettuale prima della pubblicazione delle graduatorie dei vincitori?
Come indicato all’art. 6 del Bando, tutte le attività previste dai progetti finanziati potranno realizzarsi a partire dalla data di pubblicazione del Bando medesimo (ovvero dal 02.05.2023) e dovranno concludersi entro e non oltre il 30.10.2024 e, in ogni caso, secondo le tempistiche che saranno concordate con SIAE. Resta inteso, pena l’esclusione dalla selezione o la revoca del contributo, che la pubblicazione o presentazione/esecuzione in pubblico delle nuove opere che saranno realizzate dovrà avvenire dopo la pubblicazione delle graduatorie dei vincitori ed entro il termine stabilito per la conclusione dei progetti, ovvero entro il 30.10.2024.
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Il Bando 1 “Nuove opere”, settore Musica, è riservato esclusivamente alle case discografiche?
No, non solo. Come indicato all’art. 3.5 del Bando 1 “Nuove opere”, nel settore Musica possono partecipare tutti i soggetti pubblici e privati di cui al Libro I, Titolo II; Capo I, Capo II e Capo III del Codice Civile, ivi inclusi quelli non riconosciuti, purché in possesso dei restanti requisiti di ammissibilità elencati allo stesso art. 3.5. Tra questi vi è lo svolgimento di attività professionale di produzione e/o edizione e/o distribuzione discografica e la titolarità di almeno n. 6 produzioni discografiche pubblicate nel periodo 2017-2022.
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Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, la nuova opera dell’artista under 35 oggetto della proposta progettuale dovrà essere un’opera prima?
No, il Bando 1 “Nuove opere” prevede esclusivamente che l’opera oggetto della proposta progettuale abbia “carattere inedito”, ovvero, come indicato all'art. 2 del Bando, la cui pubblicazione o diffusione al pubblico dovrà avvenire, pena l’esclusione, a seguito della pubblicazione delle graduatorie dei soggetti vincitori del presente Bando ed entro il termine stabilito per la conclusione dei progetti, ovvero entro il 30.10.2024.
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Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, la nuova opera dell’artista under 35 oggetto della proposta progettuale può essere un’opera prima?
Sì, il Bando non prevede l’obbligo che l’artista under 35 abbia già pubblicato/realizzato opere in passato.
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Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, settore Musica, la nuova produzione discografica che sarà realizzata mediante il progetto dovrà essere obbligatoriamente prodotta in formato fisico (ad es., CD, vinile)?
No, come indicato all’art. 2.5 del Bando 1 “Nuove opere”, settore Musica, la nuova produzione discografica dovrà essere distribuita su piattaforme digitali (o per vendita in formato “fisico” o per vendita in formato digitale) ed eventualmente presso negozi di dischi o canali di vendita analoghi. La “stampa” della produzione discografica in formato fisico (ad es., CD, vinile) non è pertanto obbligatoria.
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Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, settore Musica, è possibile pubblicare dei brani singoli prima di pubblicare l’intera nuova produzione discografica prevista dal progetto di cui tali brani singoli saranno parte integrante?
Sì, purché, come indicato all’art. 6 del Bando 1 “Nuove opere”, tale pubblicazione avvenga dopo la pubblicazione delle graduatorie dei vincitori ed entro il termine stabilito per la conclusione dei progetti, ovvero entro il 30.10.2024, pena l’esclusione dalla selezione o la revoca del contributo.
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Con riferimento al Bando 1 e al Bando 3, per il settore Musica, è possibile presentare una proposta progettuale incentrata su un gruppo musicale formatosi da poco tempo o appositamente costituito?
Sì, purché tale gruppo musicale (ad es., band, ensemble od orchestre) rispetti il requisito indicato all’art. 2.5 del Bando 1 “Nuove opere” e all’art. 2.4 del Bando 3 “Live e promozione nazionale e internazionale” che prevede che almeno l’80% dei componenti delle singole band, ensemble od orchestre dovrà avere un’età non superiore ai 35 anni ed essere residente in Italia.
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Con riferimento al Bando 1 e al Bando 3, la proposta progettuale può riguardare un artista/“collettivo” under 35 che è già stato oggetto in passato di una proposta progettuale che ha ottenuto un contributo nell’ambito del programma Per Chi Crea?
Sì, i bandi non prevedono limitazioni a riguardo.
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Con riferimento al Bando 1 e al Bando 3, gli artisti under 35 e residenti in Italia che saranno oggetto della proposta progettuale devono essere iscritti a SIAE?
No, i bandi non prevedono tale obbligo.
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Con riferimento al Bando 1 e al Bando 3, è previsto un limite massimo da rispettare in sede di definizione del costo complessivo del progetto?
No, il Bando 1 “Nuove opere” e il Bando 3 “Live e promozione nazionale e internazionale” non prevedono un limite massimo relativamente al costo complessivo del progetto. Viceversa, tutti i bandi prevedono un limite massimo del contributo richiedibile a SIAE per ciascuna proposta progettuale. Tale limite è indicato all’art. 4 di ciascun bando. Si ricorda, inoltre, che al termine dei progetti, come indicato all’art. 4 di ciascun bando, i soggetti beneficiari saranno chiamati a rendicontare le spese effettuate con riferimento all’intero costo del progetto, comprensivo dell’eventuale quota di cofinanziamento prevista in sede di proposta progettuale. Non saranno rendicontabili, ovvero non saranno riconosciuti come forme di cofinanziamento, supporti o contributi “in natura” (ad es., lavoro volontario, sponsorizzazioni tecniche, affitti gratuiti di spazi).
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Con riferimento al Bando 1 e al Bando 3, è obbligatorio prevedere un costo complessivo del progetto superiore al contributo richiesto a SIAE?
No, come indicato all’art. 4 del Bando 1 “Nuove opere” e del Bando 3 “Live e promozione nazionale e internazionale” il contributo assegnato da SIAE potrà coprire fino al 100% del costo totale del progetto. L’eventuale cofinanziamento del progetto da parte del soggetto proponente, con risorse proprie o di soggetti terzi, non è dunque obbligatorio ma costituirà elemento di premialità nell’ambito della valutazione di merito che sarà effettuata dalla Commissione, come specificato all’art. 9 di ciascun bando. Resta inteso che, in tutti i casi, al termine del progetto, i soggetti beneficiari saranno chiamati a rendicontare le spese effettuate con riferimento all’intero costo del progetto, comprensivo dell’eventuale quota di cofinanziamento prevista in sede di proposta progettuale. Non saranno rendicontabili, ovvero non saranno riconosciuti come forme di cofinanziamento, supporti o contributi “in natura” (ad es., lavoro volontario, sponsorizzazioni tecniche, affitti gratuiti di spazi).
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Con riferimento al Bando 1 e al Bando 3, Musica, sono ammissibili spese riguardanti il compenso (o viaggio, vitto e alloggio) di eventuali turnisti/musicisti che affiancheranno l’artista/gli artisti under 35 su cui è incentrata la proposta progettuale?
Sì, tali spese sono ammissibili.
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Con riferimento al Bando 1 e al Bando 3, quando viene erogato il contributo assegnato?
Come indicato all’art. 10 del Bando 1 “Nuove opere” e del Bando 3 “Live e promozione nazionale e internazionale”, il contributo assegnato da SIAE sarà erogato in seguito al completamento di tutte le attività previste dal progetto, previa presentazione di documentazione idonea attestante: 1. l’effettiva realizzazione delle attività previste dal progetto; 2. l’effettiva realizzazione delle spese previste dal budget complessivo del progetto. Nel caso di cofinanziamento del progetto, con risorse proprie o di soggetti terzi, il soggetto beneficiario dovrà rendicontare l’intero costo del progetto previsto nella proposta progettuale, ivi inclusa la quota di cofinanziamento dichiarata. Sulla base di specifica richiesta da parte dei soggetti beneficiari, e compatibilmente con la disponibilità di cassa, a seguito della firma della Convenzione, SIAE potrà concedere anticipazioni pari al 50% del contributo assegnato, dietro presentazione di idonea fidejussione bancaria, o di primaria compagnia assicurativa o di altro intermediario finanziario abilitato, il cui costo può essere inserito tra le spese ammissibili del progetto.
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Con riferimento al Bando 1, settori Arti visive, performative e multimediali, Cinema, Danza e Teatro, la prima presentazione/esecuzione in pubblico delle nuove opere che saranno realizzate può essere effettuata all’estero?
Sì, il Bando 1 “Nuove opere” non prevede limitazioni a riguardo.
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Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, settore Arti visive, performative e multimediali, quale documentazione può essere inviata per dimostrare la titolarità delle 6 produzioni realizzate nel periodo 2017-2022?
Come indicato all'art. 7.1 del Bando 1 “Nuove opere”, settore Arti visive, performative e multimediali, in sede di candidatura i soggetti proponenti dovranno inviare la “documentazione attestante la titolarità della produzione da parte del soggetto proponente di ciascuna delle 6 produzioni realizzate nel periodo 2017-2022”. Tale documentazione può comprendere, a titolo esemplificativo: eventuali contratti/accordi formali tra il soggetto titolare della produzione e l’artista/gli artisti titolari delle opere connessi alla realizzazione di eventi espositivi riguardanti le opere dell’artista in oggetto (ad es., mostra personale, proiezioni, ecc.); oppure eventuali contratti tra il soggetto titolare della produzione e soggetti terzi (ad es., musei, gallerie) presso cui si è svolta la presentazione al pubblico dell’opera (ad es., mostre, proiezioni); oppure eventuali permessi SIAE connessi all’utilizzo dell’opera da parte del soggetto proponente; oppure eventuale documentazione attestante l’avvenuto contributo finanziario del soggetto proponente alla produzione o rappresentazione o esposizione dell’opera. Oltre a tale documentazione, e soltanto in aggiunta, è possibile inviare materiali promozionali e stampa (ad es., rassegna stampa, comunicati stampa) o prodotti editoriali (ad es., catalogo di mostre/altro). Indipendentemente dalla tipologia di documentazione trasmessa, la stessa dovrà contenere esplicito riferimento alla titolarità della produzione dell’opera da parte del soggetto proponente e al relativo anno di realizzazione.
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Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, e specificamente al settore Arti visive, performative e multimediali, la proposta progettuale può essere incentrata sul curatore?
Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, settore Arti visive, performative e multimediali, le proposte progettuali dovranno essere incentrate sull’artista (gli artisti nel caso di “collettivi”) cui l’opera è direttamente attribuibile a seconda dell’ambito artistico di riferimento (ad es., lo scultore nel caso di opere scultoree, il fotografo nel caso di opere fotografiche, ecc.). Il curatore non può costituire pertanto l’artista sul quale può essere incentrata la proposta progettuale.
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Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, settore Musica, la produzione della nuova opera discografica dovrà essere regolata mediante un contratto “in casting” o mediante un contratto di licenza con l’artista under 35?
Il Bando 1 “Nuove opere” non prevede indicazioni specifiche a riguardo, fermo restando che, come previsto all’art. 2.5 del Bando medesimo, all’artista under 35 sul quale sarà incentrata la proposta progettuale dovrà essere garantito specifico compenso economico nell’ambito del budget del progetto.
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Con riferimento al Bando 1 "Nuove opere", settore Musica, i brani che saranno inclusi nella nuova produzione discografica devono essere necessariamente composti dall’artista under 35 oggetto della proposta progettuale?
No. Il Bando non prevede tale obbligo.
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Con riferimento al Bando 1, settore Musica, è possibile presentare un progetto riguardante una nuova produzione discografica contenente brani composti da un autore over 35 che saranno interpretati dall’artista under 35 oggetto della proposta progettuale?
Sì, purché tali brani abbiano carattere inedito, ovvero non siano mai stati pubblicati/presentati in contesti con presenza di pubblico, o in ogni caso fruibili dal pubblico, né in Italia né all’estero, né mediante canali digitali.
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Con riferimento al Bando 1 "Nuove opere", settore Musica, è possibile presentare un progetto riguardante una nuova produzione discografica contenente brani composti da un autore under 35 ma che saranno interpretati ed eseguiti da un artista over 35?
No, come indicato all’art. 2.5 del Bando 1 “Nuove opere”, per quanto riguarda il settore Musica il Bando finanzia proposte progettuali che prevedono la realizzazione di una nuova produzione discografica il cui contenuto dovrà essere eseguito, interpretato (ed eventualmente composto) da un artista di età non superiore ai 35 anni e residente in Italia (nel caso di band, gruppi musicali, ensemble od orchestre, almeno l’80% dei componenti dovrà avere un’età non superiore ai 35 anni ed essere residente in Italia).
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Con riferimento al Bando 1, settore Musica, è possibile presentare un progetto riguardante una nuova produzione discografica contenente brani già pubblicati in passato che saranno reinterpretati dall’artista under 35 oggetto della proposta progettuale?
No. Come indicato all’art. 2.5 del Bando 1 “Nuove opere”, per quanto riguarda il settore Musica il Bando finanzia proposte progettuali che prevedono la realizzazione di una nuova produzione discografica avente carattere inedito, ovvero contenente brani non ancora pubblicati/presentati in contesti con presenza di pubblico, o in ogni caso fruibili dal pubblico, né in Italia né all’estero, né mediante canali digitali.
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Con riferimento al Bando 1, settore Musica, è possibile presentare un progetto riguardante una nuova produzione discografica contenente uno o più brani già pubblicati?
No. Come indicato all’art. 2.5 del Bando 1 “Nuove opere”, per quanto riguarda il settore Musica il Bando finanzia proposte progettuali che prevedono la realizzazione di una nuova produzione discografica avente carattere inedito, ovvero contenente esclusivamente brani non ancora pubblicati/presentati in contesti con presenza di pubblico, o in ogni caso fruibili dal pubblico, né in Italia né all’estero, né mediante canali digitali.
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Con riferimento al Bando 1, settore Musica, è possibile presentare un progetto riguardante una nuova produzione discografica contenente brani già depositati alla SIAE?
Sì, purché tali brani abbiano carattere inedito, ovvero non siano mai stati pubblicati/presentati in contesti con presenza di pubblico, o in ogni caso fruibili dal pubblico, né in Italia né all’estero, né mediante canali digitali. Vale quanto indicato all’art. 2.5 del Bando 1 “Nuove opere” per quanto riguarda il settore Musica.
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Con riferimento al Bando 1 e al Bando 3, per il settore Musica, è possibile inviare dei “provini” dei brani degli artisti proposti, anziché produzioni discografiche già pubblicate?
Sì, come indicato al punto 7 dell’art. 7.5 del Bando 1 “Nuove opere” e al punto 3 dell’art. 7.4 del Bando 3 “Live e promozione nazionale e internazionale”, nel caso in cui l’artista/gli artisti o il gruppo musicale/gruppi musicali proposto/i non abbiano mai pubblicato una produzione discografica è possibile inviare brani anche sotto forma di “provini”. Nel caso del Bando 1 dovranno essere inviati minimo n. 2 brani. Nel caso del Bando 3 è ammesso anche l’invio di un unico brano per artista/gruppo musicale proposto.
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Con riferimento al Bando 1, settore Musica, è possibile realizzare la nuova opera discografica in co-produzione con altri soggetti?
La partecipazione al Bando 1 “Nuove opere” per il settore Musica è ammessa esclusivamente in forma singola. Tuttavia questo non esclude che alla produzione della nuova opera partecipino anche altri soggetti, oltre al soggetto beneficiario del contributo SIAE. Resta inteso che in sede di rendicontazione finale, le spese effettuate, con riferimento al costo totale del progetto (inclusa l’eventuale quota di co-finanziamento) presentato in sede di candidatura, per essere ammissibili dovranno risultare intestate esclusivamente al soggetto beneficiario del contributo.
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Con riferimento al Bando 1, settore Musica, le spese relative al compenso per l’autore dei brani che saranno interpretati dall’artista under 35 oggetto della proposta progettuale sono ammissibili?
Sì, tali spese sono ammissibili.
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Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, qual è il periodo temporale di ammissibilità delle spese?
Come indicato all’art. 5.1 del Bando, saranno considerate ammissibili spese effettuate nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del Bando (02.05.2023) e il termine fissato entro il quale i soggetti beneficiari dovranno trasmettere le rendicontazioni finali, vale a dire il 15.01.2025.
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Con riferimento al Bando 1, settore Cinema, è possibile presentare un progetto di produzione di una nuova opera per la quale è stata effettuata la prima istanza della domanda di tax credit al MiC, ottenendo esito positivo?
No, a meno che il soggetto proponente non fornisca apposita documentazione comprovante l’avvenuta comunicazione al MiC di rinuncia al diritto di presentare l’istanza finale relativa al tax credit in oggetto. In coerenza con quanto indicato all’art. 2 comma 5 dell’Atto di Indirizzo del Ministero della Cultura (REP. Decreti 09.02.2023 N. 62), a pena di esclusione non saranno ammessi a finanziamento progetti che siano già beneficiari, a qualunque titolo, di contributi da parte del Ministero della Cultura, escluse le misure di sostegno erogate per far fronte alla pandemia da Covid-19.
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Con riferimento al Bando 1, settore Cinema, è possibile presentare un progetto di produzione di una nuova opera per la quale sono già stati assegnati contributi da parte del MiC eventualmente anche sotto forma di tax credit?
No. In coerenza con quanto indicato all’art. 2 comma 5 dell’Atto di Indirizzo del Ministero della Cultura (REP. Decreti 09.02.2023 N. 62), a pena di esclusione non saranno ammessi a finanziamento progetti che siano già beneficiari, a qualunque titolo, di contributi da parte del Ministero della Cultura, escluse le misure di sostegno erogate per far fronte alla pandemia da Covid-19.
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Con riferimento al Bando 1, settore Cinema, è possibile presentare un progetto di produzione di una nuova opera per la quale sono già stati assegnati contributi da parte di enti pubblici diversi dal Ministero della Cultura o da parte di soggetti privati?
Sì, purché l’opera oggetto della proposta progettuale abbia “carattere inedito”, ovvero, come indicato all'art. 2.2 del Bando 1 “Nuove opere”, settore Cinema, non sia stata ancora realizzata e mai proiettata/riprodotta/distribuita (a seconda della tipologia di opera) in contesti con presenza di pubblico, o in ogni caso fruibili dal pubblico, né in Italia né all’estero, né mediante canali digitali.
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Con riferimento al Bando 1 e al Bando 3, settore Cinema, quale documentazione può essere inviata per dimostrare la titolarità delle 3 produzioni pubblicate nel periodo 2017-2022?
Come indicato all’art. 7.2 del Bando 1 “Nuove opere” e all’art. 7.1 del Bando 3 “Live e promozione nazionale e internazionale”, settore Cinema, in sede di candidatura i soggetti proponenti dovranno inviare “Documentazione attestante la titolarità della produzione da parte del soggetto proponente di ciascuna delle 3 produzioni pubblicate nel periodo 2017-2022”. Nel caso di partenariato tale documentazione dovrà essere trasmessa con riferimento a tutti i soggetti facenti parte del partenariato medesimo, ivi inclusi capofila e partner. Tale documentazione può comprendere, a titolo esemplificativo: iscrizione dell’opera al Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive e/o altra documentazione comprovante la titolarità di diritti relativi alla produzione dell’opera (contratti di coproduzione dell’opera, contratti di cessione dei diritti di autore, locandina ufficiale dell’opera, screenshot dei titoli di testa, link a cataloghi ufficiali online ad es. IMDb, Mymovies). Indipendentemente dalla tipologia di documentazione trasmessa, la stessa dovrà contenere esplicito riferimento alla titolarità della produzione dell’opera da parte del soggetto proponente e al relativo anno di pubblicazione.
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Con riferimento ai bandi 1 e 3 (Cinema), le opere cinematografiche o assimilate realizzate da soggetti terzi e acquisite dal soggetto proponente concorrono al rispetto del requisito della titolarità delle 3 produzioni pubblicate nel periodo 2017-2022?
Con riferimento al Bando 1 “Nuove Opere” e al Bando 3 “Live e promozione nazionale e internazionale”, per il settore Cinema, il requisito della titolarità della produzione delle opere cinematografiche o assimilate pubblicate in passato, indicato all'art. 3.2 del Bando 1 e all’art. 3.1 del Bando 3, viene riconosciuto previa la verifica della corrispondenza tra il soggetto proponente e la documentazione comprovante la titolarità della produzione inviata dal medesimo, secondo quanto indicato all'art. 7.2 del Bando 1 e all’art. 7.1 del Bando 3. Tale verifica sarà effettuata dalla Commissione di valutazione.
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Con riferimento ai bandi 1 e 3 (Cinema), le opere cinematografiche o assimilate prodotte dal proponente in co-produzione con altri soggetti concorrono al rispetto del requisito della titolarità delle 3 produzioni pubblicate nel periodo 2017-2022?
Con riferimento al Bando 1 “Nuove Opere” e al Bando 3 “Live e promozione nazionale e internazionale”, per il settore Cinema, il requisito della titolarità della produzione delle opere cinematografiche o assimilate pubblicate in passato, indicato all'art. 3.2 del Bando 1 e all’art. 3.1 del Bando 3, viene riconosciuto previa la verifica della corrispondenza tra il soggetto proponente e la documentazione comprovante la titolarità della produzione inviata dal medesimo, secondo quanto indicato all'art. 7.2 del Bando 1 e all’art. 7.1 del Bando 3. Tale verifica sarà effettuata dalla Commissione di valutazione.
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Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, settore Danza, quale documentazione può essere inviata per dimostrare la titolarità delle 4 produzioni teatrali realizzate nel periodo 2017-2022?
Come indicato all'art. 7.3 del Bando 1 “Nuove opere”, settore Danza, in sede di candidatura i soggetti proponenti dovranno inviare la “documentazione attestante la titolarità della produzione da parte del soggetto proponente di ciascuna delle 4 produzioni realizzate nel periodo 2017-2022”. Tale documentazione può comprendere, a titolo esemplificativo: eventuali contratti tra il soggetto titolare della produzione e il cast artistico coinvolto nell’esecuzione dell’opera e/o eventuali contratti/accordi formali tra il soggetto titolare della produzione e organizzazioni teatrali e di danza, enti pubblici, festival, che hanno ospitato la rappresentazione dell’opera e/o eventuali permessi SIAE e borderò connessi all’utilizzo per esecuzione pubblica dell’opera da parte del soggetto proponente e/o eventuale documentazione previdenziale attestante le giornate di lavoro del cast artistico coinvolto dal soggetto proponente nella rappresentazione dell’opera. Oltre a tale documentazione, e soltanto in aggiunta, è possibile inviare materiali promozionali o stampa (ad es., rassegna stampa, comunicati stampa). Indipendentemente dalla tipologia di documentazione trasmessa, la stessa dovrà contenere esplicito riferimento alla titolarità della produzione dell’opera da parte del soggetto proponente e al relativo anno di realizzazione.
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È possibile partecipare al Bando 1 “Nuove opere” nel settore Libro e lettura con una proposta progettuale riguardante la realizzazione di libri illustrati, narrativa illustrata o albi illustrati per bambini o ragazzi?
Sì.
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È possibile partecipare al Bando 1 “Nuove opere”, settore Libro e lettura, con un progetto riguardante la realizzazione di un audiolibro/audiodramma?
Sì, fermo restando quanto previsto all’art. 2.4 del Bando 1 “Nuove opere” per il settore Libro e lettura.
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Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, settore Musica, quale documentazione può essere inviata per dimostrare la titolarità delle 6 produzioni discografiche pubblicate nel periodo 2017-2022?
Come indicato all’art. 7.5 del Bando 1 “Nuove opere”, settore Musica, in sede di candidatura i soggetti proponenti dovranno inviare “N. 1 copia delle copertine di ciascuna delle 6 produzioni discografiche pubblicate nel periodo 2017-2022” recanti esplicito riferimento alla titolarità della produzione da parte del soggetto proponente. La titolarità delle produzioni discografiche pubblicate nel periodo 2017-2022 si riferisce alla titolarità delle produzioni in termini di copyright o publishing (ad es., identificativi “C” e/o “P” o altra documentazione idonea attestante la titolarità). La mera partecipazione, in qualsiasi misura, alla realizzazione di produzioni discografiche realizzate per conto di terzi, ad esempio in qualità di studio di registrazione, non equivale al possesso del requisito della titolarità della produzione delle opere, così come inteso dal Bando. Indipendentemente dalla tipologia di documentazione trasmessa, la stessa dovrà contenere esplicito riferimento alla titolarità della produzione dell’opera da parte del soggetto proponente e al relativo anno di pubblicazione.
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Con riferimento al Bando 1, settore Musica, la titolarità delle 6 produzioni pubblicate nel periodo 2017-2022 può essere dimostrata con documentazione attestante il deposito delle opere mediante codice IPI e codice SIAE?
Con riferimento al Bando 1 “Nuove Opere”, per il settore Musica, il requisito della titolarità di almeno n. 6 produzioni discografiche pubblicate nel periodo 2017-2022, indicato all'art. 3.5 del Bando, viene riconosciuto previa la verifica da effettuarsi, secondo quanto indicato all'art. 7.5 del Bando medesimo, da parte della Commissione di valutazione.
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Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, settore Musica, tra le 6 produzioni discografiche pubblicate nel periodo 2017-2022, richieste come requisito di ammissibilità, possono essere inclusi EP o singoli?
Sì, il Bando non prevede limitazioni specifiche in merito alla tipologia di produzione discografica che soddisfa il requisito. Ogni valutazione spetta comunque alla Commissione.
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Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, settore Musica, tra le 6 produzioni discografiche pubblicate nel periodo 2017-2022, richieste come requisito di ammissibilità, possono essere incluse produzioni pubblicate solo in formato digitale?
Sì, il Bando non prevede limitazioni specifiche in merito alla tipologia di produzione discografica che soddisfa il requisito. Ogni valutazione spetta comunque alla Commissione di valutazione.
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Con riferimento al Bando 1, settore Musica, le produzioni discografiche realizzate da soggetti terzi e acquisite dal proponente concorrono al rispetto del requisito della titolarità delle 6 produzioni discografiche pubblicate nel periodo 2017-2022?
Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, settore Musica, il requisito della titolarità delle produzioni discografiche pubblicate in passato, indicato all'art. 3.5 del Bando, viene riconosciuto previa la verifica della corrispondenza tra il soggetto proponente e la documentazione comprovante la titolarità della produzione inviata dal medesimo, secondo quanto indicato all'art. 7.5 del Bando. Tale verifica sarà effettuata dalla Commissione di valutazione.
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Con riferimento al Bando 1, settore Musica, le produzioni discografiche prodotte dal soggetto proponente in co-produzione con altri soggetti concorrono al rispetto del requisito della titolarità delle 6 produzioni pubblicate nel periodo 2017-2022?
Con riferimento al Bando 1 “Nuove Opere”, per il settore Musica, il requisito della titolarità di almeno n. 6 produzioni discografiche pubblicate nel periodo 2017-2022, indicato all'art. 3.5 del Bando, viene riconosciuto previa la verifica da effettuarsi, secondo quanto indicato all'art. 7.5 del Bando medesimo, da parte della Commissione di valutazione.
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Con riferimento al Bando 1, settore Teatro, è ammissibile un progetto che prevede la realizzazione di un’opera teatrale basata su un testo che in passato sia già stato pubblicato, ma mai rappresentato né in Italia né all'estero?
Come indicato all'art. 2.6 del Bando 1 “Nuove opere”, settore Teatro, il Bando finanzia proposte progettuali che prevedono la realizzazione (scrittura, allestimento, messa in scena) di una nuova opera teatrale che, tra le altre caratteristiche obbligatorie, al momento della presentazione della proposta progettuale dovrà avere «carattere inedito», ovvero dovrà riferirsi a un testo (sceneggiatura/copione) che non sia mai stato rappresentato in contesti con presenza di pubblico, o in ogni caso fruibili dal pubblico, né in Italia né all’estero, né mediante canali digitali. Sono pertanto considerate “inedite” le opere il cui testo è stato già pubblicato ma mai rappresentato né in Italia né all'estero.
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Con riferimento al Bando 1, settore Teatro, è ammissibile un progetto che prevede la realizzazione di un’opera teatrale basata su un testo che in passato è già stato rappresentato, ancorché in forma parziale o in presenza di un numero esiguo di persone?
No, come indicato all'art. 2.6 del Bando 1 “Nuove opere”, settore Teatro, il Bando finanzia proposte progettuali che prevedono la realizzazione (scrittura, allestimento, messa in scena) di una nuova opera teatrale che, tra le altre caratteristiche obbligatorie, al momento della presentazione della proposta progettuale dovrà avere «carattere inedito», ovvero dovrà riferirsi a un testo (sceneggiatura/copione) che non sia mai stato rappresentato in contesti con presenza di pubblico, o in ogni caso fruibili dal pubblico, né in Italia né all’estero, né mediante canali digitali.
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Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, settore Teatro, cosa si intende con il termine “titolari” in riferimento al requisito della titolarità di almeno 4 produzioni teatrali realizzate nel periodo 2017-2022?
Con il termine “titolari” si intende che i soggetti proponenti dovranno risultare intestatari della realizzazione delle 4 produzioni, sotto il profilo organizzativo e finanziario, per quanto riguarda l’allestimento, messa in scena ed eventuale circuitazione delle produzioni. Tale titolarità può essere dimostrata mediante l’invio della documentazione indicata all’art. 7.6 del Bando.
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Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, per i settori Teatro e Danza, le produzioni realizzate nel periodo 2017-2022 devono essere obbligatoriamente nuove produzioni o possono essere “riprese” di produzioni passate?
Con riferimento al Bando 1, per i settori Teatro e Danza, tra le produzioni realizzate dai soggetti proponenti nel periodo 2017-2022, richieste come requisito di ammissibilità secondo quanto indicato all’art. 3.3 e all’art. 3.6 del Bando, possono rientrare anche “riprese” di produzioni che hanno debuttato precedentemente al periodo considerato.
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Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, settore Teatro, quale documentazione può essere inviata per dimostrare la titolarità delle 4 produzioni teatrali realizzate nel periodo 2017-2022?
Come indicato all'art. 7.6 del Bando 1 “Nuove opere”, settore Teatro, in sede di candidatura i soggetti proponenti dovranno inviare la “documentazione attestante la titolarità della produzione da parte del soggetto proponente di ciascuna delle 4 produzioni realizzate nel periodo 2017-2022”. Tale documentazione può comprendere, a titolo esemplificativo: eventuali contratti tra il soggetto titolare della produzione e il cast artistico coinvolto nell’esecuzione dell’opera e/o eventuali contratti/accordi formali tra il soggetto titolare della produzione e organizzazioni teatrali e di danza, enti pubblici, festival, che hanno ospitato la rappresentazione dell’opera e/o eventuali permessi SIAE e borderò connessi all’utilizzo per esecuzione pubblica dell’opera da parte del soggetto proponente e/o eventuale documentazione previdenziale attestante le giornate di lavoro del cast artistico coinvolto dal soggetto proponente nella rappresentazione dell’opera. Oltre a tale documentazione, e soltanto in aggiunta, è possibile inviare materiali promozionali o stampa (ad es., rassegna stampa, comunicati stampa). Indipendentemente dalla tipologia di documentazione trasmessa, la stessa dovrà contenere esplicito riferimento alla titolarità della produzione dell’opera da parte del soggetto proponente e al relativo anno di realizzazione.
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Con riferimento al Bando 1, settore Teatro, le produzioni teatrali realizzate dal soggetto proponente in co-produzione con altri soggetti concorrono al rispetto del requisito della titolarità delle 4 produzioni realizzate nel periodo 2017-2022?
Con riferimento al Bando 1 “Nuove Opere”, per il settore Teatro, il requisito della titolarità di almeno n. 4 produzioni teatrali realizzate nel periodo 2017-2022, indicato all'art. 3.6 del Bando, viene riconosciuto previa la verifica da effettuarsi, secondo quanto indicato all'art. 7.6 del Bando medesimo, da parte della Commissione di valutazione.
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Con riferimento al Bando 1, settore Teatro, le spese relative al compenso per il drammaturgo della nuova opera teatrale sono ammissibili?
Sì, tali spese sono ammissibili.
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Con riferimento al Bando 1, settore Teatro, sono ammesse le spese per repliche successive alla prima messa in scena dell’opera?
No, sono ammesse esclusivamente le spese relative alla prima messa in scena o debutto dell’opera.
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Con riferimento al Bando 2 e al Bando 3, qual è il periodo temporale di ammissibilità delle spese?
Come indicato all’art. 5.1 del Bando, saranno considerate ammissibili spese effettuate nel periodo intercorrente tra il 30.10.2023 e il termine fissato entro il quale devono essere trasmesse le rendicontazioni finali, vale a dire il 15.01.2025.
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Può partecipare al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” una persona fisica?
No, come indicato all’art. 3 del Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, possono partecipare al Bando esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3.
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Può partecipare al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” un soggetto privato?
No, come indicato all’art. 3 del Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, possono partecipare al Bando esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3. La partecipazione al Bando, inoltre, è ammessa esclusivamente “in forma singola” (non sono ammessi partenariati). Tuttavia, all’art. 2 il Bando prevede che le istituzioni scolastiche proponenti possano presentare proposte progettuali che prevedano il coinvolgimento di massimo n. 6 organizzazioni pubbliche e/o private operanti nel settore artistico di riferimento della singola proposta progettuale, le quali potranno partecipare alla realizzazione del progetto in qualità di sostenitrici, patrocinanti ovvero in qualità di prestatori di servizi ricevendo un corrispettivo a carico dell’istituzione scolastica proponente, fermo restando che tutte le spese relative al budget del progetto dovranno essere sostenute esclusivamente dall’istituzione scolastica proponente, secondo quanto indicato all’art. 5 del Bando 2.
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Può partecipare al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” un’associazione culturale?
No, come indicato all’art. 3 del Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, possono partecipare al Bando esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3. La partecipazione al Bando, inoltre, è ammessa esclusivamente “in forma singola” (non sono ammessi partenariati). Tuttavia, all’art. 2 il Bando prevede che le istituzioni scolastiche proponenti possano presentare proposte progettuali che prevedano il coinvolgimento di massimo n. 6 organizzazioni pubbliche e/o private operanti nel settore artistico di riferimento della singola proposta progettuale, le quali potranno partecipare alla realizzazione del progetto in qualità di sostenitrici, patrocinanti ovvero in qualità di prestatori di servizi ricevendo un corrispettivo a carico dell’istituzione scolastica proponente, fermo restando che tutte le spese relative al budget del progetto dovranno essere sostenute esclusivamente dall’istituzione scolastica proponente, secondo quanto indicato all’art. 5 del Bando 2.
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Può partecipare al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” una scuola paritaria?
No, come indicato all’art. 3 del Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, possono partecipare al Bando esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3. La partecipazione al Bando, inoltre, è ammessa esclusivamente “in forma singola” (non sono ammessi partenariati). Tuttavia, all’art. 2 il Bando prevede che le istituzioni scolastiche proponenti possano presentare proposte progettuali che prevedano il coinvolgimento di massimo n. 6 organizzazioni pubbliche e/o private operanti nel settore artistico di riferimento della singola proposta progettuale, le quali potranno partecipare alla realizzazione del progetto in qualità di sostenitrici, patrocinanti ovvero in qualità di prestatori di servizi ricevendo un corrispettivo a carico dell’istituzione scolastica proponente, fermo restando che tutte le spese relative al budget del progetto dovranno essere sostenute esclusivamente dall’istituzione scolastica proponente, secondo quanto indicato all’art. 5 del Bando 2.
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Può partecipare al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” un asilo nido o una scuola di infanzia?
No, come indicato all’art. 3 del Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, possono partecipare al Bando esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3.
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Può partecipare al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” un Conservatorio di musica (AFAM)?
No, come indicato all’art. 3 del Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, possono partecipare al Bando esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3.
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Con riferimento al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, è possibile coinvolgere, in qualità di destinatari delle attività, studenti non iscritti all’istituzione scolastica proponente?
Come indicato all’art. 2 del Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, i progetti potranno prevedere la partecipazione, in qualità di destinatari delle attività di formazione e promozione culturale, anche di studenti non necessariamente iscritti all'istituzione scolastica proponente ma aventi le medesime caratteristiche degli studenti di quest’ultima (studenti di istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia).
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Cosa si intende per “istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo”?
La definizione comprende le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo ciclo di istruzione (scuole primarie e scuole secondarie di primo grado) e del secondo ciclo di istruzione (scuole secondarie di secondo grado e percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale).
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Sono ammissibili al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” i percorsi triennali o quadriennali di istruzione e formazione professionale (IeFP) di competenza regionale?
Sì, come indicato all’art. 3 del Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” possono partecipare al Bando le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3. Le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo sono costituite dalle scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (primo ciclo) e dalle scuole secondarie di secondo grado e percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale (secondo ciclo).
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Può partecipare al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” un partenariato costituito da più soggetti?
No, come indicato all’art. 3 del Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” la partecipazione al Bando è ammessa esclusivamente “in forma singola” (non sono ammessi partenariati) e possono partecipare al Bando esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3. Tuttavia, all’art. 2 il Bando prevede che le istituzioni scolastiche proponenti possano presentare proposte progettuali che prevedano il coinvolgimento di massimo n. 6 organizzazioni pubbliche e/o private operanti nel settore artistico di riferimento della singola proposta progettuale, le quali potranno partecipare alla realizzazione del progetto in qualità di sostenitrici, patrocinanti ovvero in qualità di prestatori di servizi ricevendo un corrispettivo a carico dell’istituzione scolastica proponente, fermo restando che tutte le spese relative al budget del progetto dovranno essere sostenute esclusivamente dall’istituzione scolastica proponente, secondo quanto indicato all’art. 5 del Bando 2.
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Con riferimento al Bando 2, la proposta progettuale dev’essere già stata oggetto, in sede di candidatura, di apposita delibera di adesione del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto dell’istituzione scolastica proponente?
No. Come indicato all’art. 2 del Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, i progetti che risulteranno vincitori del suddetto Bando dovranno essere oggetto di specifica adesione del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto dell’istituzione scolastica beneficiaria mediante apposita delibera. La trasmissione di copia delle suddette delibere sarà richiesta da SIAE, alle istituzioni scolastiche beneficiarie che risulteranno assegnatarie del contributo, in sede di stipula della Convenzione, pena la revoca del contributo. Tale delibera potrà pertanto essere adottata anche in data successiva alla presentazione della proposta progettuale.
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Con riferimento al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, tra le organizzazioni private che possono essere coinvolte nel progetto possono rientrarvi soggetti privati di qualsiasi forma giuridica?
Sì, il Bando non prevede limitazioni a riguardo.
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Con riferimento al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, tra le organizzazioni pubbliche e/o private che possono essere coinvolte nel progetto possono rientrare anche soggetti aventi sede legale all’estero?
Sì, il Bando non prevede limitazioni a riguardo.
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Con riferimento al Bando 2, nel caso in cui l'istituzione scolastica proponente non disponesse di professionalità interne per lo svolgimento delle attività progettuali, è possibile affidarne l'intero svolgimento a professionalità (docenti/tutor) esterne?
Sì, il Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” non prevede limitazioni riguardo alla possibilità di realizzare i progetti mediante l’esclusivo coinvolgimento di professionalità esterne all’istituzione scolastica beneficiaria.
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Con riferimento al Bando 2, una stessa organizzazione pubblica e/o privata può essere coinvolta, in qualità di sostenitrice, patrocinante ovvero in qualità di prestatrice di servizi, in più proposte progettuali di diverse istituzioni scolastiche?
Sì, il Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” non prevede limitazioni a riguardo.
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Con riferimento al Bando 2, uno stesso professionista/collaboratore esterno può essere coinvolto in qualità di formatore/collaboratore in più proposte progettuali di diverse istituzioni scolastiche?
Sì, il Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” non prevede limitazioni a riguardo.
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Con riferimento al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, in quale periodo potranno essere realizzati i progetti?
Tutte le attività previste dai progetti finanziati potranno realizzarsi a partire dal 30.10.2023 e dovranno concludersi entro e non oltre il 30.10.2024 e, in ogni caso, secondo le tempistiche che saranno concordate con SIAE. Qualora la pubblicazione delle graduatorie definitive dei vincitori dovesse effettuarsi in data successiva al 30.10.2023, saranno comunque riconosciute alle istituzioni scolastiche beneficiarie risultate vincitrici le spese e le attività effettuate a partire dal 30.10.2023, ferma restando l’aderenza delle attività realizzate a quanto previsto nella Proposta progettuale, nonché il rispetto dei principi di ammissibilità della spesa e delle categorie di spesa ammissibili secondo quanto indicato all’art. 5 del Bando.
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Con riferimento al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, in fase di attuazione del progetto è possibile modificarne il cronoprogramma?
Come indicato al paragrafo 2.2 della Guida operativa in allegato al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, fermo restando l’obbligo del rispetto delle tempistiche di avvio e termine dei progetti previste dal Bando, sono ammesse proposte di variazione riguardanti le tempistiche di realizzazione del progetto, le quali dovranno essere preventivamente comunicate e approvate da SIAE. Nello specifico, le proposte di variazione delle tempistiche del progetto potranno riguardare le tempistiche previste nel “Cronoprogramma generale del progetto” contenuto al punto D. della Proposta progettuale.
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Con riferimento al Bando 2, il contributo richiesto a SIAE può coprire fino al 100% del costo totale del progetto o è necessario prevedere una quota di cofinanziamento?
Come indicato all’art. 4 del Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, ciascuna istituzione scolastica proponente dovrà indicare in sede di candidatura l’articolazione del budget del progetto con riferimento all’entità del contributo richiesto a SIAE, nel limite massimo di € 30.000,00. Al termine del progetto, le istituzioni scolastiche beneficiarie saranno chiamate a rendicontare le spese effettuate con riferimento al contributo assegnato da SIAE. Il contributo richiesto a SIAE può pertanto coprire fino al 100% delle spese complessive del progetto nei limiti del contributo massimo richiedibile. Non è previsto l’obbligo di cofinanziamento del progetto da parte del soggetto proponente.
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Per il Bando 2, nel caso di assegnazione di un contributo, per ricevere l’erogazione del saldo finale, le spese rendicontate dovranno risultare effettivamente pagate (quietanzate)?
No, come indicato all’art. 5.1 del Bando e al punto 5.1 della relativa Guide Operativa una spesa, per essere considerata ammissibile, in sede di richiesta di erogazione del saldo finale del contributo dovrà risultare effettivamente quietanzata dall’istituzione scolastica beneficiaria dando luogo alle relative registrazioni contabili nel rispetto della normativa fiscale, o, in alternativa, formalizzata in termini di impegno di spesa.
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Con riferimento al Bando 2, qual è la corretta modalità per rendicontare il lavoro svolto dal personale dipendente dell’istituzione scolastica beneficiaria (DS, DSGA, personale docente, altro personale della scuola) per la realizzazione del progetto?
In sede di rendicontazione una quota parte dello stipendio di tale personale, commisurata alle ore di attività dedicate al progetto, potrà essere rendicontata secondo le regole indicate al paragrafo 5.2 della Guida Operativa allegata al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” con riferimento alla tipologia di spesa A) “Spese per la retribuzione del personale dipendente (DS, DSGA, personale docente, altro personale della scuola) impiegato nella realizzazione del progetto”. In sede di presentazione della proposta progettuale tali spese potranno essere inserite alla voce A1. “Compenso personale interno (docenti, DS, DSGA, staff amministrativo) impiegato nella realizzazione delle attività di formazione e promozione culturale” presente nello schema di budget al punto F2) della Proposta progettuale.
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Con riferimento al Bando 2, è possibile rendicontare il lavoro svolto dal personale docente per la realizzazione del progetto in orario “curricolare”?
Sì. Qualora il docente svolga attività legate al progetto nell’ambito del proprio orario di docenza “ordinaria”, in sede di rendicontazione una quota parte dello stipendio del docente, commisurata alle ore di attività dedicate al progetto, potrà essere rendicontata secondo le regole indicate al paragrafo 5.2 della Guida Operativa allegata al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” con riferimento alla tipologia di spesa A) “Spese per la retribuzione del personale dipendente (DS, DSGA, personale docente, altro personale della scuola) impiegato nella realizzazione del progetto”. Potranno essere rendicontate le spese riguardanti il compenso dei docenti interni sia per lo svolgimento di attività di formazione e insegnamento connesse al progetto, sia per lo svolgimento di attività di coordinamento, gestione del progetto o rendicontazione. In sede di presentazione della proposta progettuale tali spese potranno essere inserite alla voce A1. “Compenso personale interno (docenti, DS, DSGA, staff amministrativo) impiegato nella realizzazione delle attività di formazione e promozione culturale” presente nello schema di budget al punto F2) della Proposta progettuale.
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Con riferimento al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, le organizzazioni pubbliche e/o private coinvolte nel progetto possono ricevere un compenso da parte dell’istituzione scolastica beneficiaria?
Sì, il Bando non prevede limitazioni a riguardo.
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Con riferimento al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, è possibile inserire nella voce “Spese per prestazioni e servizi professionali di terzi” le spese per la progettazione, il monitoraggio e la gestione del progetto?
Sì, senza limitazioni.
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Con riferimento al Bando 3 “Live e promozione nazionale e internazionale”, in quale periodo potranno essere realizzati i progetti?
Tutte le attività previste dai progetti finanziati potranno realizzarsi a partire dal 30.10.2023 e dovranno concludersi entro e non oltre il 30.10.2024 e, in ogni caso, secondo le tempistiche che saranno concordate con SIAE. Qualora la pubblicazione delle graduatorie definitive dei vincitori dovesse effettuarsi in data successiva al 30.10.2023, saranno comunque riconosciute ai soggetti beneficiari risultati vincitori le spese e le attività effettuate a partire dal 30.10.2023, fermi restando l’aderenza delle attività realizzate con quanto previsto nella Proposta progettuale, nonché il rispetto dei principi di ammissibilità della spesa e delle categorie di spesa ammissibili secondo quanto indicato all’art. 5 del Bando.
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Con riferimento al Bando 3 è possibile presentare un progetto riguardante un festival o una rassegna dedicata ad artisti under 35 da realizzarsi nell'ambito di un festival/rassegna più ampio/a e/o già esistente organizzato/a da un soggetto terzo?
Sì, come indicato agli artt. 2.2, 2.4 e 2.5 del Bando 3 “Live e promozione nazionale e internazionale”, per quanto riguarda le tipologie progettuali C. e D., sono ammesse proposte progettuali riguardanti rassegne da realizzarsi all'interno di festival o rassegne più ampie e/o già esistenti, fermo restando che la proposta progettuale presentata in sede di candidatura al Bando (ivi incluso il budget del progetto) dovrà riferirsi esclusivamente alla rassegna che prevede il coinvolgimento di artisti di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia. Si segnala che, in questi casi, la rassegna finanziata dal Bando, ovvero quella dedicata agli artisti di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia, dovrà essere autonomamente e chiaramente identificabile nell'ambito del festival o della rassegna più ampia in cui sarà inserita. Si segnala, inoltre, che come indicato all’art. 5.1 del Bando 3 le spese rendicontate dai soggetti beneficiari al termine dei progetti saranno considerate ammissibili esclusivamente se pertinenti ed imputabili, direttamente o indirettamente, alle attività previste dal progetto finanziato nonché effettivamente sostenute e contabilizzate, ovvero effettivamente quietanzate dal soggetto beneficiario.
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Con riferimento al Bando 3 è possibile presentare un progetto riguardante un festival o una rassegna dedicata ad artisti under 35 da realizzarsi nell'ambito di un festival/rassegna più ampio/a che prevede anche l’esibizione di artisti over 35?
Sì, come indicato agli artt. 2.2, 2.4 e 2.5 del Bando 3 “Live e promozione nazionale e internazionale”, per quanto riguarda le tipologie progettuali C. e D., sono ammesse proposte progettuali riguardanti rassegne da realizzarsi all'interno di festival o rassegne più ampie e/o già esistenti, fermo restando che la proposta progettuale presentata in sede di candidatura al Bando (ivi incluso il budget del progetto) dovrà riferirsi esclusivamente alla rassegna che prevede il coinvolgimento di artisti di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia. Si segnala che, in questi casi, la rassegna finanziata dal Bando, ovvero quella dedicata agli artisti di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia, dovrà essere autonomamente e chiaramente identificabile nell'ambito del festival o della rassegna più ampia in cui sarà inserita. Si segnala, inoltre, che come indicato all’art. 5.1 del Bando 3 le spese rendicontate dai soggetti beneficiari al termine dei progetti saranno considerate ammissibili esclusivamente se pertinenti ed imputabili, direttamente o indirettamente, alle attività previste dal progetto finanziato nonché effettivamente sostenute e contabilizzate, ovvero effettivamente quietanzate dal soggetto beneficiario.
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Con riferimento al Bando 3, è possibile in fase di realizzazione del progetto sostituire gli artisti under 35 e residenti in Italia previsti in Proposta progettuale con altri artisti under 35 e residenti in Italia?
Come indicato all’art. 2 del Bando 3 “Live e promozione nazionale e internazionale”, gli artisti, interpreti, autori ed esecutori sui quali è incentrata la proposta progettuale saranno oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione di valutazione nell’ambito della valutazione di merito (art. 9 del Bando). Ciò considerato, in sede di attuazione dei progetti: per quanto riguarda le proposte progettuali afferenti ai settori artistici Cinema e Libro e lettura non saranno ammesse sostituzioni o riduzioni degli artisti, interpreti, autori ed esecutori sui quali è incentrata la Proposta progettuale presentata in sede di candidatura e approvata dalla Commissione di valutazione, pena la revoca del contributo; per quanto riguarda le proposte progettuali afferenti ai settori artistici Musica, Teatro o Danza saranno ammesse sostituzioni o riduzioni degli artisti, interpreti, autori ed esecutori sui quali è incentrata la Proposta progettuale presentata in sede di candidatura e approvata dalla Commissione di valutazione esclusivamente nei casi in cui è previsto il coinvolgimento di “collettivi” di artisti (es., gruppi musicali, orchestre, compagnie teatrali, ecc.); in tali casi saranno ammesse sostituzioni o riduzioni degli artisti, interpreti, autori ed esecutori sui quali è incentrata la Proposta progettuale nel limite del 20% del numero complessivo di artisti che compongono il singolo “collettivo”, purché sia comunque rispettato il requisito della prevalenza di componenti di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia (minimo l’80% dei componenti di ciascun “collettivo”); viceversa, non saranno ammesse sostituzioni o riduzioni degli artisti, interpreti, autori ed esecutori sui quali è incentrata la Proposta progettuale nei casi in cui è previsto il coinvolgimento di artisti singoli, pena la revoca del contributo. Con riferimento a tutti i settori artistici di intervento del Bando, in fase di realizzazione del progetto potranno essere proposte variazioni alle caratteristiche dei progetti finanziati solo se rientranti nelle fattispecie indicate al paragrafo 2 della Guida operativa in allegato al Bando medesimo.
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Con riferimento al Bando 3, settore Cinema, è possibile presentare un progetto di doppiaggio/sottotitolatura di un’opera cinematografica o assimilata non ancora pubblicata?
No, come previsto all’art. 2.1 del Bando 3 “Live e promozione nazionale e internazionale”, per quanto riguarda il settore Cinema, il Bando finanzia proposte progettuali che prevedono il doppiaggio/sotto-titolatura e la distribuzione all’estero di un’opera cinematografica o assimilata già edita e pubblicata in Italia. Si considera pubblicata un’opera già realizzata e proiettata/riprodotta/distribuita (a seconda della tipologia di opera) in contesti con presenza di pubblico, o in ogni caso fruibili dal pubblico, eventualmente anche mediante canali digitali.
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Con riferimento al Bando 3, settori Musica, Teatro e Danza, quando devono essere stati costituiti i soggetti proponenti per essere ammissibili?
Come indicato agli artt. 3.2, 3.4 e 3.5 del Bando 3 “Live e promozione nazionale e internazionale”, i soggetti proponenti, per essere ammissibili, devono avere data di costituzione anteriore di almeno 3 (tre) anni alla data di pubblicazione del Bando, ovvero al 02.05.2023.
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Con riferimento al Bando 3, settore Musica, gli artisti under 35 che saranno coinvolti nel tour o nel festival/rassegna previsto/a dal progetto potranno eseguire un repertorio composto da un autore over 35?
Sì, il Bando 3 “Live e promozione nazionale e internazionale” non prevede limitazioni a riguardo.
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Con riferimento al Bando 3, settore Musica, gli artisti under 35 che saranno coinvolti nel tour o nel festival/rassegna previsto/a dal progetto potranno eseguire un repertorio inedito?
Sì, il Bando 3 “Live e promozione nazionale e internazionale” non prevede limitazioni a riguardo.
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Con riferimento al Bando 3, settore Musica, gli artisti under 35 che saranno coinvolti nel tour o nel festival/rassegna previsto/a dal progetto dovranno obbligatoriamente eseguire soltanto un repertorio inedito e/o di cui sono autori?
No, possono eseguire, oltre a quanto previsto necessariamente dal Bando, anche brani non inediti e/o di altri autori.
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Con riferimento al Bando 3, settori Danza e Teatro, le opere dei cast artistici under 35 che saranno coinvolti nell’ambito dei tour o dei festiva/rassegne previsti dal progetto possono essere opere inedite o opere prime?
Sì, il Bando non prevede l’obbligo che i cast astici under 35 proposti abbiano già realizzato opere in passato, né prevede che le opere che saranno rappresentate nell’ambito dei tour o dei festival/rassegne siano già state presentate al pubblico in passato.
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Con riferimento al Bando 3, settori Musica, Teatro e Danza, tipologie A. e B., è possibile presentare una proposta progettuale che prevede il coinvolgimento di un artista/ “collettivo” di artisti under 35 che in passato non ha mai effettuato un tour?
Sì, il Bando 3 “Live e promozione nazionale e internazionale” non prevede limitazioni a riguardo.
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Con riferimento al Bando 3, settori Musica, Teatro e Danza, in fase di realizzazione del progetto è possibile incrementare il numero di componenti dei “collettivi” artistici proposti in sede di candidatura?
Sì. Nei casi in cui è previsto il coinvolgimento di “collettivi” di artisti (es., gruppi musicali, orchestre, compagnie teatrali, ecc.) in fase di realizzazione del progetto è possibile incrementare il numero degli artisti, interpreti, autori ed esecutori sui quali è incentrata la proposta progettuale purché sia comunque rispettato il requisito della prevalenza di componenti di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia (minimo l’80% dei componenti di ciascun “collettivo”).
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Con riferimento al Bando 3, settori Musica, Teatro e Danza, nei casi in cui è previsto il coinvolgimento di “collettivi” di artisti è possibile in fase di realizzazione del progetto aggiungere nuovi membri a tali “collettivi”?
Come indicato all’art. 2 del Bando 3 “Live e promozione nazionale e internazionale”, gli artisti, interpreti, autori ed esecutori sui quali è incentrata la proposta progettuale saranno oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione di valutazione nell’ambito della valutazione di merito (art. 9 del Bando). Ciò considerato, per quanto riguarda le proposte progettuali afferenti ai settori artistici Musica, Teatro o Danza, nei casi in cui è previsto il coinvolgimento di “collettivi” di artisti (es., gruppi musicali, orchestre, compagnie teatrali, ecc.), in fase di realizzazione del progetto in tali “collettivi” potranno essere inseriti nuovi artisti, in aggiunta a quelli previsti nell’ambito della proposta progettuale, purché sia comunque rispettato il requisito della prevalenza di componenti di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia (minimo l’80% dei componenti di ciascun “collettivo”).
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Con riferimento al Bando 3, settori Musica, Teatro e Danza, tipologie A. e B., il medesimo artista/ “collettivo” di artisti under 35 può essere inserito in più proposte progettuali?
Sì, il Bando 3 “Live e promozione nazionale e internazionale”, con riferimento ai settori Musica, Teatro e Danza e alle tipologie progettuali A. Tour nazionali e B. Tour internazionali, non prevede limitazioni a riguardo. Il medesimo artista/ “collettivo” di artisti under 35 può essere inserito in più proposte progettuali differenti, sia se presentate dal medesimo soggetto proponente, sia se presentate da soggetti proponenti diversi.
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Con riferimento al Bando 3, settori Musica, Teatro e Danza, tipologie C. e D., il medesimo spettacolo/concerto del medesimo artista/ “collettivo” di artisti under 35 può essere inserito in più proposte progettuali?
Sì, il Bando 3 “Live e promozione nazionale e internazionale”, con riferimento ai settori Musica, Teatro e Danza e alle tipologie progettuali C. Rassegne/festival nazionali e D. Rassegne/festival internazionali, non prevede limitazioni a riguardo. Il medesimo spettacolo/concerto del medesimo artista/ “collettivo” di artisti under 35 può essere inserito in più proposte progettuali, sia se presentate dal medesimo soggetto proponente, sia se presentate da soggetti proponenti diversi.
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Con riferimento al Bando 3, settori Musica, Teatro e Danza, gli spettacoli realizzati nell’ambito del progetto possono essere sia a ingresso gratuito sia a pagamento?
Sì, il Bando non prevede limitazioni a riguardo.
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Con riferimento al Bando 3, settori Musica, Teatro e Danza (tipologie A e B), il soggetto proponente può ricevere compensi dai promoter locali delle date previste dal tour?
Sì, senza limitazioni.
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Con riferimento al Bando 3, settori Musica, Teatro e Danza, comuni diversi afferenti alla medesima regione sono considerati città diverse ai fini del rispetto del numero minimo di spettacoli da effettuare?
Sì, il Bando non prevede limitazioni a riguardo.
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Con riferimento al Bando 3, settori Musica, Teatro e Danza, comuni diversi afferenti alla medesima provincia sono considerati città diverse ai fini del rispetto del numero minimo di spettacoli da effettuare?
Sì, il Bando non prevede limitazioni a riguardo.
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Con riferimento al Bando 3, settori Musica, Teatro e Danza, è richiesta una determinata estensione territoriale ed abitativa delle “città” nelle quali deve avvenire la realizzazione del tour?
Nel bando non è prevista una determinata estensione territoriale ed abitativa.
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Con riferimento al Bando 3, settori Musica, Teatro e Danza, è possibile in fase di realizzazione del progetto modificare le date o le location degli spettacoli/concerti previsti in sede di proposta progettuale?
Come indicato al paragrafo 2.2 della Guida operativa in allegato al Bando 3 “Live e promozione nazionale e internazionale”, fermo restando l’obbligo del rispetto delle tempistiche di avvio e termine dei progetti previste dal Bando, sono ammesse proposte di variazione riguardanti le tempistiche di realizzazione del progetto, le quali dovranno essere preventivamente comunicate e approvate da SIAE. Con riferimento ai progetti afferenti ai settori Musica, Teatro e Danza, le proposte di variazione delle tempistiche del progetto potranno riguardare: le date degli spettacoli/concerti (il cronoprogramma nel caso di festival/rassegne nazionali o internazionali) indicati nel “Progetto delle attività” contenuto al punto C) della Proposta progettuale; le tempistiche previste nello schema di cronoprogramma contenuto nel “Progetto di comunicazione e promozione” al punto D) della Proposta progettuale. Inoltre, come indicato al paragrafo 2.3 della suddetta Guida operativa, fermo restando l’obbligo di mantenimento delle caratteristiche di ammissibilità del progetto (definite all’art. 2 del Bando), sono ammesse proposte di variazione ai contenuti del progetto medesimo esclusivamente di carattere “non strutturale”, le quali dovranno essere preventivamente comunicate a SIAE e da quest’ultima approvate. Con riferimento ai progetti afferenti ai settori Musica, Teatro e Danza, le proposte di variazione ai contenuti del progetto potranno riguardare sia il “Progetto delle attività” contenuto al punto C) della Proposta progettuale, sia il “Progetto di comunicazione e promozione” contenuto al punto D) della Proposta progettuale. Resta inteso che non saranno ammesse variazioni inerenti le location e i “contesti” previsti per la realizzazione delle attività progettuali (concerti, presentazioni, esposizioni, ecc.) qualora tali variazioni comportino una riduzione considerevole del valore qualitativo del progetto come presentato in sede di candidatura e approvato dalla Commissione di valutazione.
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Con riferimento al Bando 3, settori Musica, Teatro e Danza, quale documentazione potrà essere inviata al termine del progetto per dimostrare l’avvenuta realizzazione degli spettacoli previsti dal progetto?
Come indicato al punto C. degli artt. 11.2, 11.4 e 11.5 del Bando 3 “Live e promozione nazionale e internazionale” per i settori Danza, Musica e Teatro, tra la documentazione attestante l’avvenuto svolgimento delle attività previste nella proposta progettuale che i soggetti beneficiari dovranno trasmettere per poter ricevere l’erogazione del saldo finale del contributo vi rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: documentazione foto/video, contratti con artisti, contratti con promoter locali, borderò o documenti analoghi.
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Con riferimento al Bando 3 “Live e promozione nazionale e internazionale” al termine del progetto le spese rendicontate, per essere ammissibili, dovranno risultare tutte sostenute da parte del soggetto beneficiario?
Sì, come indicato all’art. 5.1 del Bando, le spese rendicontate, per essere considerate ammissibili, dovranno risultare «effettivamente sostenute e contabilizzate, ovvero effettivamente quietanzate dal soggetto beneficiario», oltre a rispettare le restanti disposizioni previste all’art. 5.
INFORMATIVA
In attuazione dell'art. 71–octies, comma 3-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall’articolo 1, comma 335, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, ai sensi del quale "al fine di favorire la creatività dei giovani autori, il 10 per cento di tutti i compensi incassati ai sensi dell’articolo 71-septies, calcolato prima delle ripartizioni effettuate dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, è destinato dalla Società, sulla base di apposito atto di indirizzo annuale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale" e sulla base di quanto stabilito nell’Atto di indirizzo del Ministero della Cultura (REP. Decreti 09.02.2023 N. 62), la SIAE presenta il programma “Per Chi Crea” il quale prevede n. 3 azioni per la promozione della creatività dei giovani autori, finanziate mediante l’utilizzo delle risorse derivanti da copia privata, nei settori: Arti visive, performative e multimediali - Cinema - Danza - Libro e Lettura - Musica - Teatro