FAQ
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Per partecipare ai bandi è obbligatorio possedere la partita IVA?
Sì, è obbligatorio per tutti i bandi, ad eccezione del Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”. Come previsto infatti all'art. 3 dei bandi 1, 2 e 4, la partecipazione è consentita a tutti i soggetti pubblici e privati di cui al Libro I, Titolo II, Capo I, Capo II e Capo III del Codice Civile, ivi inclusi quelli non riconosciuti, nonché alle persone fisiche, purché in possesso dei restanti requisiti di ammissibilità. Tra questi vi è il possesso di partita IVA.
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Per partecipare ai bandi è obbligatorio inviare il certificato di attribuzione della partita IVA comprensivo di codice ATECO?
Sì, è obbligatorio per tutti i bandi, ad eccezione del Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”. Come previsto infatti all'art. 7 dei bandi 1, 2 e 4, l’invio del certificato di attribuzione della partita IVA comprensivo di codice ATECO è obbligatorio per tutti i soggetti proponenti, pena l’esclusione dalla selezione.
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Qual è il termine massimo per presentare le candidature ai bandi?
Come indicato all'art. 7 di tutti i bandi, le candidature potranno essere trasmesse entro non oltre le ore 23:59 del giorno 05.04.2019.
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Quando saranno pubblicate le graduatorie dei vincitori?
Come indicato all'art. 9 di tutti i bandi “Per Chi Crea”, la pubblicazione delle graduatorie definitive dei soggetti beneficiari è prevista entro il 30.07.2019.
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Può partecipare ai bandi un soggetto che ha beneficiato di un contributo nell'ambito del programma “Sillumina - Copia privata per i giovani, per la cultura” (edizioni 2016 e/o 2017) o di altre iniziative promosse e sostenute da SIAE?
Sì, i bandi “Per Chi Crea” non prevedono alcuna limitazione in merito alla partecipazione da parte di soggetti che hanno beneficiato di contributi erogati nell'ambito del programma “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura” o di altre iniziative promosse e sostenute da SIAE.
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Può partecipare ai bandi un soggetto che è attualmente beneficiario di contributi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali (a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo o su altri fondi/canali di sostegno)?
Sì, può partecipare. La causa di esclusione indicata all'art. 2 di tutti i bandi “Per Chi Crea” è infatti riferita al progetto, non al soggetto proponente.
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È possibile partecipare ai bandi con un progetto che beneficia di contributi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali (a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo o su altri fondi/canali di sostegno)?
Come indicato all'art. 2 di tutti i bandi “Per Chi Crea”, in coerenza con quanto indicato all'art. 2 comma 5 dell’Atto di Indirizzo del Ministero per i beni e le attività culturali (REP. Decreti 19.12.2018 N. 566), a pena di esclusione non saranno ammessi a finanziamento progetti che siano beneficiari, a qualunque titolo, di contributi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali. Il progetto presentato in sede di candidatura ai bandi “Per Chi Crea” non dovrà costituire l’oggetto di tali contributi, ovvero dovrà essere “nuovo” nei propri elementi costitutivi rispetto ad altri eventuali progetti, di titolarità del soggetto proponente, già finanziati con risorse Mibac. Al tal proposito si rammenta che SIAE, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, potrà procedere alle opportune verifiche.
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È possibile partecipare ai bandi con una proposta progettuale riguardante la nuova edizione di un progetto che nelle passate edizioni è stato finanziato dal Mibac ma che non sarà beneficiario di fondi Mibac nella nuova edizione?
Sì, purché la nuova edizione del progetto, oggetto della Proposta progettuale presentata in sede di candidatura, non sia beneficiaria di contributi da parte del Mibac, in virtù di quanto previsto all'art. 2 di tutti i bandi.
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È possibile partecipare ai bandi con un progetto ex novo dedicato ad artisti under 35 e residenti in Italia presentato da un soggetto beneficiario di fondi Mibac sulla base di un progetto/programma annuale o triennale di attività?
Come indicato all'art. 2 di tutti i bandi “Per Chi Crea”, in coerenza con quanto indicato all'art. 2 comma 5 dell’Atto di Indirizzo del Ministero per i beni e le attività culturali (REP. Decreti 19.12.2018 N. 566), a pena di esclusione non saranno ammessi a finanziamento progetti che siano beneficiari, a qualunque titolo, di contributi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali. Il progetto presentato in sede di candidatura ai bandi “Per Chi Crea” non dovrà costituire l’oggetto di tali contributi, ovvero dovrà essere “nuovo” nei propri elementi costitutivi rispetto ad altri eventuali progetti, di titolarità del soggetto proponente, già finanziati con risorse Mibac. Al tal proposito si rammenta che SIAE, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, potrà procedere alle opportune verifiche.
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Con riferimento al Bando 1, settore Cinema, è possibile presentare un progetto di produzione di una nuova opera per la quale è stata effettuata la prima istanza della domanda di tax credit al Mibac, ottenendo esito positivo?
No, a meno che il soggetto proponente non fornisca apposita documentazione comprovante l’avvenuta comunicazione al Mibac di rinuncia al diritto di presentare l’istanza finale relativa al tax credit in oggetto.
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Con riferimento al Bando 1, settore Cinema, è possibile presentare un progetto di produzione di una nuova opera per la quale sono già stati assegnati contributi da parte del Mibac eventualmente anche sotto forma di tax credit?
No, in virtù di quanto previsto all'art. 2 del Bando 1 “Nuove opere".
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È possibile partecipare al Bando 2 o al Bando 4 con un progetto di residenza o rassegna ex novo dedicato ad artisti under 35 e residenti in Italia da effettuarsi nell'ambito di un festival finanziato dal Mibac?
Come indicato all'art. 2 di tutti i bandi “Per Chi Crea”, in coerenza con quanto indicato all'art. 2 comma 5 dell’Atto di Indirizzo del Ministero per i beni e le attività culturali (REP. Decreti 19.12.2018 N. 566), a pena di esclusione non saranno ammessi a finanziamento progetti che siano beneficiari, a qualunque titolo, di contributi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali. Il progetto presentato in sede di candidatura ai bandi “Per Chi Crea” non dovrà costituire l’oggetto di tali contributi, ovvero dovrà essere “nuovo” nei propri elementi costitutivi rispetto ad altri eventuali progetti, di titolarità del soggetto proponente, già finanziati con risorse Mibac. Al tal proposito si rammenta che SIAE, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, potrà procedere alle opportune verifiche.
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Cosa si intende per artista «di età non superiore ai 35 anni»?
Come indicato all'art. 2 di tutti i bandi, con il termine artista di età non superiore ai 35 anni si intendono quelle persone che non abbiano ancora compiuto 36 anni alla data di scadenza dei bandi, ovvero il 05.04.2019.
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È possibile presentare proposte progettuali che prevedano il coinvolgimento di artisti di nazionalità non italiana?
Sì, purché residenti in Italia. Come previsto all'art. 2 dei bandi, sono ammessi progetti che prevedono il coinvolgimento di artisti e/o allievi di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia, inclusi i soggetti di nazionalità non italiana, purché residenti in Italia.
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I progetti possono riguardare artisti under 35 residenti nella Repubblica di San Marino?
Sì. I bandi del programma “Per Chi Crea” finanziano progetti incentrati su artisti under 35 residenti in Italia. Particolare però è il caso di San Marino, in virtù delle relazioni con il nostro Paese, che hanno portato alla Convenzione di amicizia e buon vicinato, resa esecutiva con legge 6.6.1939, n. 1320, e tuttora valida. Tale Convenzione, all'art. 4, prevede che i cittadini di ciascuno dei due Stati saranno ammessi, nel territorio dell'altro, all'esercizio di qualsiasi industria, commercio, professione o arte. Su tali basi, quindi, i territori sono equiparati, e, pertanto, è possibile la partecipazione ai bandi di soggetti con sede in San Marino.
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Per partecipare ai bandi è necessario essere iscritti a SIAE?
No, l’iscrizione a SIAE non è necessaria. La partecipazione ai bandi è aperta a tutti i soggetti che soddisfano i requisiti di ammissibilità previsti all'art 3 di ciascun bando.
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Gli artisti under 35 e residenti in Italia che saranno coinvolti nel progetto devono essere iscritti a SIAE?
No, i bandi non prevedono tale obbligo.
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Per partecipare ai bandi le persone operanti presso le organizzazioni proponenti (o le persone fisiche proponenti) devono necessariamente avere un'età non superiore ai 35 anni?
No.
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Un artista che compirà 36 anni in data successiva alla scadenza dei bandi, ovvero dopo il 05.04.2019, è considerato under 35?
Sì.
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Un artista che compirà 36 anni il giorno stesso della data di scadenza dei bandi, ovvero il 05.04.2019, è considerato under 35?
No.
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Come deve essere applicato, ove previsto, il vincolo dell’80% relativo ai componenti del “collettivo” di artisti che devono avere età non superiore ai 35 anni ed essere residenti in Italia?
Laddove nei bandi sia presente l’obbligo per cui almeno l’80% dei componenti di un “collettivo” deve avere un’età non superiore ai 35 anni ed essere residente in Italia, e qualora l’applicazione della percentuale dell’80% dia luogo a un numero non intero, il numero di componenti che dovranno avere obbligatoriamente un’età non superiore ai 35 anni ed essere residenti in Italia viene calcolato arrotondando il risultato all'intero più vicino. Ad esempio, nel caso di un “collettivo” composto da 3 componenti, l’80% equivale a 2,4 componenti; arrotondando all'intero più vicino, il numero di under 35 residenti in Italia obbligatori è 2. Nel caso di un “collettivo” composto da 2 componenti, l’80% equivale a 1,6 componenti; in questo caso, arrotondando all'intero più vicino, il numero di under 35 residenti in Italia obbligatori è 2.
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Con riferimento al Bando 1, al Bando 2 e al Bando 4, qual è la differenza tra soggetto proponente e artista under 35 oggetto della candidatura?
Il soggetto proponente è colui che presenta la candidatura e che, in caso di assegnazione del contributo, si occupa di realizzare il progetto e di gestire i rapporti con SIAE, ivi inclusa la rendicontazione del progetto stesso. Il soggetto proponente deve essere in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti all'art. 3 di ciascun bando. L’artista (o il “collettivo”) under 35 e residente in Italia oggetto della candidatura è invece colui che sarà protagonista delle attività previste dal progetto, a seconda del bando cui si riferisce (ad es., realizzazione della nuova opera nel caso del Bando 1, partecipazione alle residenze nel caso del Bando 2, partecipazione al tour o alla rassegna nel caso del Bando 4). Soggetto proponente e artista (o “collettivo”) under 35 oggetto della candidatura possono essere costituiti dalla stessa persona, o dallo stesso soggetto, qualora tale persona/soggetto sia in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti all'art. 3 di ciascun bando per quanto riguarda il soggetto proponente e, al tempo stesso, sia un artista (o un “collettivo”) under 35 e residente in Italia.
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Con riferimento al Bando 1, al Bando 2 e al Bando 4, l’artista under 35 e residente in Italia sul quale è incentrata la proposta progettuale può essere il rappresentate legale del soggetto proponente o la persona fisica proponente?
Sì, purché tale soggetto non abbia ancora compiuto 36 anni alla data di scadenza dei bandi e sia residente in Italia.
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Può partecipare al Bando 1 o al Bando 2 o al Bando 4 una persona fisica?
Sì, come previsto all'art. 3 dei bandi 1, 2 e 4, la partecipazione è consentita a tutti i soggetti pubblici e privati di cui al Libro I, Titolo II, Capo I, Capo II e Capo III del Codice Civile, ivi inclusi quelli non riconosciuti, nonché alle persone fisiche, purché in possesso dei restanti requisiti di ammissibilità indicati all'art. 3 di ciascun bando.
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Le persone giuridiche aventi sede legale all'estero e le persone fisiche aventi residenza all'estero possono partecipare ai bandi?
No, come emerge dai requisiti di ammissibilità previsti all'art. 3 di tutti i bandi.
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Un ente pubblico avente sede legale in Italia può partecipare ai bandi?
Sì, ad eccezione del Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” al quale possono partecipare esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo. Come previsto infatti all'art. 3 dei bandi 1, 2 e 4, la partecipazione è consentita a tutti i soggetti pubblici e privati di cui al Libro I, Titolo II, Capo I, Capo II e Capo III del Codice Civile, ivi inclusi quelli non riconosciuti, nonché alle persone fisiche, purché in possesso dei restanti requisiti di ammissibilità indicati al suddetto art. 3 di ciascun bando.
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Può partecipare al Bando 1 o al Bando 2 o al Bando 4 una società a responsabilità limitata?
Sì, come previsto all'art. 3 dei bandi 1, 2 e 4, la partecipazione è consentita a tutti i soggetti pubblici e privati di cui al Libro I, Titolo II, Capo I, Capo II e Capo III del Codice Civile, ivi inclusi quelli non riconosciuti, nonché alle persone fisiche, purché in possesso dei restanti requisiti di ammissibilità indicati all'art. 3 di ciascun bando.
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Un'associazione culturale avente sede legale in Italia può partecipare ai bandi?
Sì, ad eccezione del Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” al quale possono partecipare esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo. Come previsto infatti all'art. 3 dei bandi 1, 2 e 4, la partecipazione è consentita a tutti i soggetti pubblici e privati di cui al Libro I, Titolo II, Capo I, Capo II e Capo III del Codice Civile, ivi inclusi quelli non riconosciuti, nonché alle persone fisiche, purché in possesso dei restanti requisiti di ammissibilità indicati al suddetto art. 3 di ciascun bando.
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Con riferimento al Bando 1, al Bando 2 e al Bando 4, per partecipare ai bandi il soggetto proponente può avvalersi di una partita IVA intestata a un altro soggetto?
No, la partita IVA deve essere intestata al soggetto proponente.
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È possibile coinvolgere nella realizzazione del progetto altre organizzazioni (es., sponsor, patrocinanti, fornitori) pur partecipando al bando in forma singola?
Sì, fermo restando che il beneficiario del contributo è esclusivamente il soggetto beneficiario e che tutte le spese rendicontate, come indicato all’art. 5.1 di ciascun bando, per essere ammissibili dovranno risultare, in sede di rendicontazione, sostenute da parte del soggetto beneficiario.
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È possibile coinvolgere nella realizzazione del progetto organizzazioni straniere in qualità, ad esempio, di sponsor, patrocinanti o fornitori?
Sì, fermo restando che il beneficiario del contributo è esclusivamente il soggetto beneficiario e che tutte le spese rendicontate, come indicato all'art. 5.1 di ciascun bando, per essere ammissibili dovranno risultare, in sede di rendicontazione, sostenute da parte del soggetto beneficiario.
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Nell'ambito delle attività di promozione e comunicazione del progetto è possibile dare visibilità ad eventuali sponsor privati o enti pubblici che supportano il progetto?
Sì.
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Uno stesso artista può essere inserito in più proposte progettuali?
Sì, i bandi “Per Chi Crea” non prevedono limitazioni in merito al numero di proposte progettuali in cui può essere inserito uno stesso artista under 35 e residente in Italia. Tali proposte progettuali, pur essendo incentrate sullo stesso artista, dovranno riferirsi a progetti diversi, fermo restando il rispetto del numero massimo di proposte presentabili da ciascun soggetto proponente nell'ambito dello stesso bando nei termini indicati all'art. 2, pena l’esclusione dalla selezione.
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È possibile partecipare ai bandi “Per Chi Crea” con una proposta progettuale multidisciplinare, ovvero riguardante più settori artistici?
No, a pena di esclusione ciascuna proposta progettuale potrà riguardare un unico settore artistico tra quelli di intervento di ciascun bando.
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Qual è il numero massimo di proposte progettuali presentabili dallo stesso soggetto proponente per ciascun bando?
Il numero massimo di proposte progettuali presentabili dallo stesso soggetto proponente è indicato all'art. 2 di ciascun bando. Per quanto riguarda il Bando 1 “Nuove opere” ciascun soggetto proponente (nel caso di partenariato nel solo settore Cinema, sia il soggetto capofila, sia i soggetti partner) può presentare nell'ambito del singolo bando, a pena di esclusione, al massimo 2 proposte progettuali. Per quanto riguarda il Bando 2 “Residenze artistiche”, a pena di esclusione, ciascun soggetto proponente può presentare nell'ambito del singolo bando al massimo 1 proposta progettuale (nel caso di partenariato, tale vincolo riguarda sia il soggetto capofila, sia i soggetti partner). Per quanto riguarda il Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” e il Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”, a pena di esclusione, ciascun soggetto proponente (nel caso di partenariato, sia il soggetto capofila, sia i soggetti partner) può presentare nell'ambito del singolo bando al massimo 2 proposte progettuali.
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Lo stesso soggetto proponente può ricevere più di un contributo a valere sui bandi “Per Chi Crea”?
Sì, nel caso in cui uno stesso soggetto proponente presenti più proposte progettuali su diversi bandi “Per Chi Crea”, tale soggetto può risultare vincitore, e dunque assegnatario del contributo, per più di un progetto. Resta fermo il rispetto del numero massimo di proposte progettuali presentabili da parte dello stesso soggetto, riportato all'art. 2 di ciascun bando, pena l’esclusione dalla selezione.
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Nel caso in cui un soggetto risultasse vincitore di più di un contributo, può utilizzare un unico conto corrente già esistente per tutti i progetti finanziati?
Sì, come indicato all'art. 14 di tutti i bandi.
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Nel caso di assegnazione del contributo, è necessario aprire un nuovo conto corrente dedicato al progetto?
No, non è necessario aprire un nuovo conto corrente dedicato al progetto. Come indicato all'art. 14 di tutti i bandi, è possibile utilizzare un conto corrente già esistente.
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Cosa si intende per conto corrente anticorruzione?
Il termine “anticorruzione” non fa riferimento ad una tipologia specifica di conto corrente ma si riferisce al principio di “tracciabilità” dei flussi finanziari da cui derivano le disposizioni riguardanti l’utilizzo di uno o più conti correnti dedicati al progetto da parte dei soggetti beneficiari, secondo quanto indicato all'art. 14 di ciascun bando.
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La registrazione del rappresentate legale del soggetto proponente al portale dedicato deve essere effettuata utilizzando un indirizzo PEC?
No, la registrazione deve essere effettuata utilizzando un indirizzo mail ordinario del rappresentante legale del soggetto proponente o del soggetto proponente medesimo. SIAE sconsiglia l’utilizzo di una casella PEC. Di solito, i servizi di posta elettronica certificata non sono abilitati alla ricezione di email provenienti da caselle di posta elettronica non certificata. Questo impedisce l’invio di tutte le comunicazioni inerenti la gestione del progetto.
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È necessario firmare (con firma digitale certificata o con firma autografa) la Domanda di partecipazione e la Proposta progettuale?
No, come indicato all'art. 7 di tutti i bandi la Proposta progettuale e la Domanda di partecipazione dovranno essere inviate in formato nativo pdf e non dovranno essere né scansionate né sottoscritte, al fine di permetterne la consultazione in digitale.
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Con riferimento ai Bandi 1, 2 e 4, nel caso in cui il soggetto proponente sia titolare di più codici ATECO, quale occorre indicare in sede di candidatura?
Qualora il soggetto proponente sia titolare di più codici ATECO, l'indicazione è di inserire il codice ATECO più pertinente al bando, purché questo sia verificabile dal certificato di attribuzione della partita IVA o, qualora il soggetto proponente sia iscritto al Registro delle Imprese, dalla Visura Camerale.
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In sede di candidatura ai bandi, è possibile inviare documentazione aggiuntiva rispetto a quella richiesta?
No, i soggetti proponenti potranno inviare esclusivamente la documentazione obbligatoria indicata all'art. 7 di ciascun bando. Non verrà presa in considerazione eventuale ulteriore documentazione inviata.
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Con riferimento al Bando 1, al Bando 2 e al Bando 4, è previsto un punteggio aggiuntivo se il soggetto proponente è una persona giuridica, rispetto al caso in cui sia una persona fisica?
No.
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Tra le tipologie di spesa ammissibili è possibile includere l’IVA?
Come indicato all'art. 5 di ciascun bando e al punto 5.2 delle relative guide operative, l’IVA può rientrare tra le spese ammissibili solo nel caso in cui costituisca un costo “non recuperabile” per il soggetto proponente.
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Sono ammissibili eventuali spese effettuate in paesi esteri o a favore di soggetti aventi sede legale all’estero?
Sì, purché rispettino i principi di ammissibilità della spesa e le tipologie di spese ammissibili indicati all'art. 5 di tutti i bandi, nonché le regole di rendicontazione indicate al paragrafo 5.2 della Guida Operativa in allegato a ciascun bando.
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Con riferimento al Bando 1, al Bando 2 e al Bando 4, è possibile presentare un progetto che sarà cofinanziato con risorse di soggetti terzi, pubblici o privati?
Sì, fermo restando che, come indicato all'art. 2 di tutti i bandi, in coerenza con quanto indicato all'art. 2 comma 5 dell’Atto di Indirizzo del Ministero per i beni e le attività culturali (REP. Decreti 19.12.2018 N. 566), a pena di esclusione non saranno ammessi a finanziamento progetti che siano beneficiari, a qualunque titolo, di contributi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.
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Le spese sostenute per l’ideazione e stesura della proposta progettuale presentata in sede di candidatura sono ammissibili?
No. Per quanto riguarda il Bando 2 “Residenze artistiche”, il Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” e il Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”, come indicato all'art. 5.1 di ciascun bando, saranno considerate ammissibili esclusivamente le spese sostenute nel periodo intercorrente tra il 01.08.2019 e il termine fissato entro il quale dovranno essere trasmesse le rendicontazioni finali, vale a dire il 30.09.2020. Per quanto riguarda il Bando 1 “Nuove opere”, invece, come indicato all'art. 5.1 del Bando saranno considerate ammissibili esclusivamente le spese sostenute nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del Bando (20.02.2019) e il 30.09.2020, incluse eventuali spese di pre-produzione dell’opera. In nessun caso saranno ammesse spese connesse all'ideazione e alla stesura della proposta progettuale.
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Sono ammissibili eventuali spese per la locazione di immobili o spazi?
Sì, come indicato all'art. 5.2 di tutti i bandi tra le tipologie di spese ammissibili vi sono le “spese per la locazione di immobili/spazi necessari per la realizzazione del progetto”.
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È possibile inserire nel budget un valore figurativo dell’utilizzo di spazi o attrezzature di proprietà del soggetto proponente?
Sì, come indicato all'art. 5.2 di ciascun bando e al paragrafo 5.2 delle guide operative allegate a ciascun bando, le spese connesse all'utilizzo di spazi o attrezzature del soggetto proponente possono essere inserite nella voce “Spese generali” nello schema di budget presente nella Proposta progettuale. Si ricorda che le “Spese generali” saranno riconosciute al soggetto beneficiario in misura forfettaria nella misura massima del 20% rispetto al costo totale del progetto. In riferimento a questa tipologia di spesa non sarà, pertanto, produrre documentazione contabile giustificativa.
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Quali sono le categorie di spesa che rientrano nelle “spese generali”?
Come indicato al paragrafo 5.2 della Guida Operativa in allegato a ciascun bando, rientrano nelle spese generali le seguenti tipologie di spesa: affitti, condominio, manutenzione ordinaria, riscaldamento, condizionamento e pulizia dell’immobile sede del soggetto beneficiario; energia, acqua e gas dell’immobile sede del soggetto beneficiario; cancelleria e stampati; spese assicurative; spese postali, spese telefoniche e collegamenti telematici; spese varie di gestione (altre spese non direttamente riferibili al progetto). Le spese generali saranno riconosciute al soggetto beneficiario in misura forfettaria nella misura massima del 20% rispetto al costo totale del progetto. In riferimento a questa tipologia di spesa non sarà, pertanto, necessario produrre documentazione contabile giustificativa.
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Al termine dei progetti è possibile rendicontare contributi “in natura” o sponsorizzazioni tecniche?
No, come indicato all'art. 4 di tutti i bandi, in sede di rendicontazione delle spese progettuali, non saranno rendicontabili supporti o contributi “in natura” (ad es., lavoro volontario, sponsorizzazioni tecniche, affitti gratuiti di spazi).
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Al contributo erogato da SIAE si applica l'IVA?
No, come indicato al paragrafo 3.1 della Guida Operativa in allegato a ciascun bando, il contributo erogato da SIAE è da ritenersi fuori dal campo di applicazione dell’IVA.
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Al contributo erogato da SIAE sarà applicata una ritenuta fiscale?
Al contributo erogato da SIAE verrà applicato il trattamento fiscale che sarà dichiarato dal soggetto beneficiario in occasione della sottoscrizione della Convenzione. In particolare, ove previsto, verrà applicata la ritenuta d’acconto del 4% di cui all'art. 28 del D.P.R. 600/1973.
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Con riferimento al Bando 1, al Bando 2 e al Bando 4, è obbligatorio prevedere un costo complessivo del progetto superiore al contributo richiesto a SIAE?
No, come indicato all'art. 4 dei bandi 1, 2 e 4 il contributo assegnato da SIAE potrà coprire fino al 100% del costo totale del progetto. L’eventuale cofinanziamento del progetto da parte del soggetto proponente, con risorse proprie o di soggetti terzi, non è dunque obbligatorio ma costituirà elemento di premialità nell'ambito della valutazione di merito che sarà effettuata dalla Commissione, come specificato all'art. 9 di ciascun bando. Resta inteso che, in tutti i casi, al termine del progetto, i soggetti beneficiari saranno chiamati a rendicontare le spese effettuate con riferimento all'intero costo del progetto, comprensivo dell’eventuale quota di cofinanziamento prevista in sede di proposta progettuale. Non saranno rendicontabili, ovvero non saranno riconosciuti come forme di cofinanziamento, supporti o contributi “in natura” (ad es., lavoro volontario, sponsorizzazioni tecniche, affitti gratuiti di spazi).
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Con riferimento al Bando 1, al Bando 2 e al Bando 4, è previsto un limite massimo da rispettare in sede di definizione del costo complessivo del progetto?
No, i bandi 1, 2 e 4 non prevedono un limite massimo relativamente al costo complessivo del progetto. Viceversa, tutti i bandi prevedono un limite massimo del contributo richiedibile per ciascuna proposta progettuale. Tale limite è indicato all'art. 4 di ciascun bando. Si ricorda, inoltre, che al termine dei progetti, come indicato all'art. 4 di ciascun bando, i soggetti beneficiari saranno chiamati a rendicontare le spese effettuate con riferimento all'intero costo del progetto, comprensivo dell’eventuale quota di cofinanziamento prevista in sede di proposta progettuale. Non saranno rendicontabili, ovvero non saranno riconosciuti come forme di cofinanziamento, supporti o contributi “in natura” (ad es., lavoro volontario, sponsorizzazioni tecniche, affitti gratuiti di spazi).
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Nel caso di assegnazione di un contributo, per ricevere l’erogazione è necessario rendicontare spese pari al costo totale del progetto o esclusivamente spese pari al contributo accordato da SIAE?
In relazione al Bando 1 “Nuove opere”, al Bando 2 “Residenze artistiche” e al Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”, come previsto all'art. 10 di ciascuno dei suddetti bandi, ai fini dell’erogazione del contributo i soggetti beneficiari dovranno rendicontare un ammontare di spese pari al costo totale del progetto, comprendente l’eventuale quota di cofinanziamento prevista in sede di presentazione della Proposta progettuale. In relazione al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, come previsto all'art. 10 del Bando, ai fini dell’erogazione del contributo l’istituzione scolastica beneficiaria dovrà rendicontare un ammontare di spese pari all'importo del contributo assegnato da SIAE. In ogni caso, le spese dovranno essere rendicontate secondo l’articolazione per macro-voci di spesa prevista nel budget previsionale riportato all'interno della Proposta progettuale presentata in sede di candidatura o successivamente modificato secondo le regole previste nelle guide operative allegate a ciascun bando.
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Nel caso di assegnazione di un contributo, per ricevere l’erogazione del saldo finale, le spese rendicontate dovranno risultare effettivamente pagate (quietanzate)?
Sì, all'art. 5.1 di tutti i bandi e al punto 5.1 delle relative guide operative sono elencati i principi di ammissibilità della spesa. Tra questi vi è il principio per cui una spesa, per essere considerata ammissibile, in sede di richiesta di erogazione del saldo finale del contributo dovrà risultare effettivamente quietanzata dal soggetto beneficiario dando luogo alle relative registrazioni contabili nel rispetto della normativa fiscale.
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Un rappresentante legale del soggetto proponente (o la persona fisica proponente) può ricevere un compenso per la realizzazione del progetto?
Sì, a condizione di aver formalizzato la posizione lavorativa per mezzo di una qualche forma di contrattualizzazione. In tal modo, in fase di rendicontazione, il Revisore sarà in grado di imputare al progetto il relativo costo sulla base della tipologia contrattuale e delle attività effettivamente svolte. Più nello specifico, a seconda della forma di contrattualizzazione scelta, sarà possibile imputare le relative spese al progetto sulla base delle indicazioni presenti all'interno del paragrafo 5 della Guida Operativa in allegato a ciascun bando.
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Con riferimento a tutti i bandi, qual è la corretta modalità per rendicontare il lavoro svolto dai rappresentanti legali del soggetto proponente?
Occorre necessariamente aver formalizzato la posizione lavorativa per mezzo di una qualche forma di contrattualizzazione. In tal modo, in fase di rendicontazione, il Revisore sarà in grado di imputare al progetto il relativo costo sulla base della tipologia contrattuale e delle attività effettivamente svolte. Più nello specifico, a seconda della forma di contrattualizzazione scelta, sarà possibile imputare le relative spese al progetto sulla base delle indicazioni presenti all'interno del paragrafo 5 della Guida Operativa in allegato a ciascun bando.
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Cosa si intende per soggetto “terzo indipendente” con riferimento al soggetto iscritto all'Albo dei revisori legali dei conti che dovrà occuparsi di certificare i rendiconti delle spese del progetto?
Per soggetto “terzo indipendente” si intende un professionista che non ha legami diretti con il soggetto beneficiario (ad es., rapporto di lavoro subordinato con il soggetto beneficiario, cariche sociali ricoperte nell'ambito del soggetto beneficiario, rapporti di parentela con il legale rappresentante/soci/amministratori del soggetto beneficiario, ecc.).
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Il commercialista del soggetto beneficiario può svolgere la funzione di “revisore” ai fini della certificazione dei rendiconti delle spese del progetto?
Come indicato all'art. 11 e all'art. 13 di tutti i bandi del programma “Per Chi Crea”, i rendiconti (finale o in itinere) delle spese del progetto dovranno essere certificati da un soggetto terzo indipendente iscritto all'Albo dei revisori legali dei conti. Per soggetto “terzo indipendente” si intende un professionista che non ha legami diretti con il soggetto beneficiario. Pertanto, il commercialista del soggetto beneficiario potrà svolgere tale funzione se privo di legami diretti con il soggetto beneficiario (ad es., rapporto di lavoro subordinato con il soggetto beneficiario, cariche sociali ricoperte nell'ambito del soggetto beneficiario, rapporti di parentela con il legale rappresentante/soci/amministratori del soggetto beneficiario, ecc.).
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Nel settore Arti visive, performative e multimediali è compresa la fotografia?
Sì, fermo restando che i contenuti artistici delle proposte progettuali, ivi inclusa la loro coerenza con il settore artistico di riferimento, saranno valutati dalla Commissione di valutazione.
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Nel settore Arti visive, performative e multimediali è compresa la scultura?
Sì, fermo restando che i contenuti artistici delle proposte progettuali, ivi inclusa la loro coerenza con il settore artistico di riferimento, saranno valutati dalla Commissione di valutazione.
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Nel settore Arti visive, performative e multimediali è compresa l’arte tessile?
Sì, fermo restando che i contenuti artistici delle proposte progettuali, ivi inclusa la loro coerenza con il settore artistico di riferimento, saranno valutati dalla Commissione di valutazione.
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Con riferimento al Bando 1 e al Bando 4, è possibile in fase di realizzazione del progetto sostituire gli artisti under 35 e residenti in Italia previsti in Proposta progettuale con altri artisti under 35 e residenti in Italia?
No, come indicato al paragrafo 2.3 delle guide operative allegate al Bando 1 “Nuove opere” e al Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale” in fase di realizzazione del progetto non saranno ammesse proposte di variazione degli artisti, interpreti, autori ed esecutori oggetto della proposta progettuale, pena la revoca del contributo. In fase di realizzazione del progetto potranno essere proposte variazioni alle caratteristiche dei progetti finanziati solo se rientranti nelle fattispecie indicate al paragrafo 2 delle guide operative sopra citate. Le eventuali variazioni non contemplate nelle guide operative dovranno essere in ogni caso tempestivamente comunicate a SIAE che ne valuterà autonomamente l’accettazione.
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Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, è possibile avviare la produzione della nuova opera oggetto della proposta progettuale prima della pubblicazione delle graduatorie dei vincitori?
Come indicato all'art. 6 del Bando, tutte le attività previste dai progetti finanziati potranno realizzarsi a partire dalla data di pubblicazione del Bando medesimo (ovvero dal 20.02.2019) e dovranno concludersi entro e non oltre il 31.07.2020 e, in ogni caso, secondo le tempistiche che saranno concordate con SIAE. Resta inteso, pena l’esclusione dalla selezione o la revoca del contributo, che la pubblicazione o presentazione/esecuzione in pubblico delle nuove opere che saranno realizzate dovrà avvenire dopo la pubblicazione delle graduatorie dei vincitori ed entro il termine stabilito per la conclusione dei progetti, ovvero entro il 31.07.2020.
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Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, è possibile pubblicare o presentare al pubblico la nuova opera oggetto della proposta progettuale prima della pubblicazione delle graduatorie dei vincitori?
No, pena l’esclusione dalla selezione o la revoca del contributo, la pubblicazione o presentazione/esecuzione in pubblico delle nuove opere che saranno realizzate dovrà avvenire dopo la pubblicazione delle graduatorie dei vincitori ed entro il termine stabilito per la conclusione dei progetti, ovvero entro il 31.07.2020.
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Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, è obbligatorio inviare in sede di candidatura copia del contratto o lettera di impegno precontrattuale sottoscritto tra soggetto proponente e artista/artisti under 35 proposto/i?
Sì, come indicato all'art. 7 del Bando 1 “Nuove opere” per ciascun settore artistico di intervento del Bando.
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Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, qual è il periodo temporale di ammissibilità delle spese?
Come indicato all'art. 5.1 del Bando, saranno considerate ammissibili le spese effettuate nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del Bando (20.02.2019) e il termine fissato entro il quale i soggetti beneficiari dovranno trasmettere le rendicontazioni finali, vale a dire il 30.09.2020.
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Con riferimento al Bando 1, al Bando 2 e al Bando 4, nel caso di acquisto di strumenti o attrezzature, il limite dei 1.000 euro oltre il quale è ammissibile solo l’ammortamento si applica al singolo acquisto o alla somma di tutti gli acquisti effettuati?
Tale limite si applica al valore di spesa relativo al singolo strumento o alla singola attrezzatura acquistati.
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È possibile partecipare al Bando 1 “Nuove opere” con un partenariato?
Come indicato all'art. 3 del Bando 1 “Nuove opere”, la partecipazione in forma di partenariato è ammessa esclusivamente per il settore Cinema. Per tutti gli altri settori di intervento del Bando, è ammessa esclusivamente la partecipazione in forma singola (un unico soggetto proponente).
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Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, settore Arti visive, performative e multimediali, quale documentazione può essere inviata per dimostrare la titolarità delle 6 produzioni realizzate nel triennio 2016-2018?
Come indicato all'art. 7.1 del Bando 1 “Nuove opere”, settore Arti visive, performative e multimediali, in sede di candidatura i soggetti proponenti dovranno inviare la “documentazione attestante la titolarità della produzione da parte del soggetto proponente di ciascuna delle 6 produzioni realizzate nel triennio 2016-2018”. eventuali contratti/accordi formali tra il soggetto titolare della produzione e l’artista/gli artisti titolari delle opere connessi alla realizzazione di eventi espositivi riguardanti le opere dell’artista in oggetto (ad es., mostra personale, proiezioni, ecc.); oppure eventuali contratti tra il soggetto titolare della produzione e soggetti terzi (ad es., musei, gallerie) presso cui si è svolta la presentazione al pubblico dell’opera (ad es., mostre, proiezioni); oppure eventuali permessi SIAE connessi all'utilizzo dell’opera da parte del soggetto proponente; oppure eventuale documentazione attestante l’avvenuto contributo finanziario del soggetto proponente alla produzione o rappresentazione o esposizione dell’opera. Oltre a tale documentazione, e soltanto in aggiunta, è possibile inviare materiali promozionali e stampa (ad es., rassegna stampa, comunicati stampa) o prodotti editoriali (ad es., catalogo di mostre/altro). Indipendentemente dalla tipologia di documentazione trasmessa, la stessa dovrà contenere esplicito riferimento alla titolarità della produzione dell’opera da parte del soggetto proponente e al relativo anno di realizzazione. Si ricorda, comunque, che ogni valutazione spetta alla Commissione.
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Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere” (settore Cinema) e al Bando 2 “Residenze artistiche”, può far parte del partenariato un soggetto avente sede legale all'estero?
No, come indicato all'art. 3.2 del Bando 1 (settore Cinema) e all'art. 3 del Bando 2, tutti i soggetti membri del partenariato (soggetto capofila e soggetti partner) devono avere sede legale in Italia o essere residenti in Italia (se persone fisiche).
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Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere” (settore Cinema) e al Bando 2 “Residenze artistiche”, può far parte del partenariato uno sponsor “tecnico”?
Sì, purché in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti all'art. 3.2 del Bando 1 (settore Cinema) e all'art. 3 del Bando 2. Si ricorda, tuttavia, che come indicato all'art. 4 di tutti i bandi, in sede di rendicontazione delle spese progettuali, non saranno rendicontabili supporti o contributi “in natura” (ad es., lavoro volontario, sponsorizzazioni tecniche, affitti gratuiti di spazi).
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Con riferimento al Bando 1 (settore Cinema) e al Bando 2, i soggetti proponenti che intendono partecipare in forma di partenariato devono formalizzare il partenariato in qualche modo?
Come previsto all'art. 3.2 del Bando 1 “Nuove opere” (con riferimento al settore Cinema) e all'art. 3 del Bando 2 “Residenze artistiche”, i soggetti partecipanti in forma di partenariato, qualora risultassero beneficiari del contributo, in sede di firma della Convenzione, dovranno stipulare un apposito Accordo di partenariato secondo il modello che sarà fornito da SIAE.
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Con riferimento al Bando 1 (settore Cinema) e al Bando 2, in sede di ripartizione del budget tra i membri del partenariato, è possibile assegnare a uno o più partner una quota di budget pari a zero?
No. Come indicato all'art. 3.2 del Bando 1 “Nuove opere” (con riferimento al settore Cinema) e all'art. 3 del Bando 2 “Residenze artistiche”, i soggetti partner non sono meri fornitori o subappaltanti del soggetto capofila, bensì sono titolari delle spese progettuali commisurate alla quota di budget loro assegnata in sede di ripartizione del budget tra i soggetti membri del partenariato. I soggetti partner gestiscono pertanto una parte delle risorse finanziarie del budget del progetto, si impegnano ad archiviare, conservare e fornire al soggetto capofila tutta la documentazione giustificativa di spesa con i relativi dimostrativi di pagamento e concorrono attivamente all'attuazione delle attività progettuali. Ciascun partner dovrà pertanto essere titolare di una quota del budget del progetto, fermo restando che, come indicato all'art. 3.2 del Bando 1 e all'art. 3 del Bando 2, in sede di ripartizione del budget tra i soggetti membri del partenariato una quota maggioritaria del budget del progetto (costo totale) dovrà essere assegnata al soggetto capofila del partenariato medesimo.
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Con riferimento al Bando 1 (settore Cinema) e al Bando 2, in fase di esecuzione del progetto possono entrare a far parte del partenariato soggetti diversi o aggiuntivi rispetto a quelli presenti nel partenariato presentato in sede di candidatura?
No, come indicato al paragrafo 2.4 della Guida Operativa in allegato al Bando 1 “Nuove opere” e della Guida Operativa in allegato al Bando 2 “Residenze artistiche”, non sono ammesse variazioni al partenariato, pena la revoca del contributo; in particolare non sono ammesse variazioni alle quote di ripartizione del budget complessivo del progetto tra i soggetti membri del partenariato e non è consentito modificare il soggetto capofila del partenariato né i soggetti partner, salvo casi eccezionali quali fallimenti, cessazioni, scioglimento dell’organizzazione, per i quali, previa autorizzazione da parte di SIAE, è consentito richiedere che le attività e la quota di budget afferenti al soggetto partner oggetto di fallimento, cessazione o scioglimento vengano incorporate dal soggetto capofila. Non è consentito in nessun caso il subentro nel partenariato da parte di altre organizzazioni. Si segnala, inoltre, che come indicato all'art. 5.1 del Bando 1 e del Bando 2, in sede di rendicontazione finale, le spese rendicontate dal soggetto beneficiario (dal soggetto capofila e dai soggetti partner nel caso di partenariato), con riferimento al costo complessivo del progetto previsto nella Proposta progettuale, dovranno risultare effettivamente sostenute da parte del soggetto beneficiario (dal soggetto capofila e dai soggetti partner nel caso di partenariato).
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Con riferimento al Bando 1, settore Cinema, in riferimento alle 3 produzioni pubblicate nel periodo 2013-2018 cosa si intende con il termine “pubblicate”?
Come indicato all'art. 3.2 del Bando 1 “Nuove opere”, con il termine “pubblicate” si intende che l’opera deve essere stata resa disponibile al pubblico in qualsiasi forma (ad es., distribuzione nelle sale cinematografiche o altre modalità di proiezione in pubblico, pubblicazione sul web, trasmissione televisiva, ecc.) ma non necessariamente iscritta al Pubblico Registro Cinematografico.
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È possibile partecipare al Bando 1 “Nuove opere” o al Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale” (settori Cinema e Libro e lettura) pur non essendo in possesso del requisito di ammissibilità relativo al numero minimo di produzioni realizzate?
No.
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Con riferimento al Bando 1 e al Bando 4 (settori Cinema e Libro), il requisito della titolarità delle produzioni viene riconosciuto qualora il soggetto proponente si sia successivamente costituito con una nuova forma giuridica e una nuova partita IVA?
Con riferimento al Bando 1 “Nuove Opere” e al Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”, per i settori Cinema e Libro e lettura, il requisito della titolarità della produzione delle opere realizzate in passato, indicato per ciascun settore all'art. 3 di ciascun bando, viene riconosciuto previa la verifica della corrispondenza tra il soggetto proponente e la documentazione comprovante la titolarità della produzione inviata dal medesimo, secondo quanto indicato per ciascun settore all'art. 7 di ciascun bando. Tale verifica sarà effettuata dalla Commissione di valutazione.
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Con riferimento al Bando 1 e al Bando 4 (settori Cinema e Libro), qualora il soggetto proponente abbia acquisito un’altra società, il requisito della titolarità delle produzioni viene riconosciuto anche sulla base delle produzioni della società acquisita?
Con riferimento al Bando 1 “Nuove Opere” e al Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale per i settori Cinema e Libro e lettura, il requisito della titolarità della produzione delle opere realizzate in passato, indicato per ciascun settore all'art. 3 di ciascun bando, viene riconosciuto previa la verifica della corrispondenza tra il soggetto proponente e la documentazione comprovante la titolarità della produzione inviata dal medesimo, secondo quanto indicato per ciascun settore all'art. 7 del Bando. Tale verifica sarà effettuata dalla Commissione di valutazione.
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Con riferimento al Bando 1 (settore Cinema) e al Bando 2, nel caso di partenariato il mancato possesso dei requisiti di ammissibilità da parte di un soggetto partner comporta l’inammissibilità della candidatura?
Sì, come indicato all'art. 3.2 del Bando 1 “Nuove opere” e all'art. 3 del Bando 2 “Residenze artistiche”, in caso di partenariato i requisiti di ammissibilità elencati ai suddetti articoli dovranno essere posseduti da tutti i membri del partenariato singolarmente intesi, pena l’esclusione dalla selezione.
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Con riferimento al Bando 1, settore Cinema, oltre al regista/ai registi della nuova opera vi sono altre figure coinvolte nel progetto che devono essere di età inferiore ai 35 anni e residenti in Italia?
No.
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È possibile presentare al Bando 1 “Nuove opere”, settore Cinema, un progetto riguardante la realizzazione di una nuova opera diversa da un lungometraggio (ad es., serie tv, cortometraggio)?
Sì. Come indicato all'art. 2.2 del Bando 1 “Nuove opere”, per quanto riguarda il settore Cinema il bando finanzia proposte progettuali riguardanti la realizzazione di una nuova opera cinematografica o assimilata. Per “opere cinematografiche o assimilate” si intendono le seguenti tipologie: film, film per la tv, telefilm seriali, serie e miniserie televisive, web series, telenovela, soap opera, sit-com, documentari, cortometraggi, film di animazione.
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È possibile presentare al Bando 1 “Nuove opere”, settore Cinema, un progetto riguardante la realizzazione di una nuova opera di animazione?
Sì. Come indicato all'art. 2.2 del Bando 1 “Nuove opere”, per quanto riguarda il settore Cinema il bando finanzia proposte progettuali riguardanti la realizzazione di una nuova opera cinematografica o assimilata. Per “opere cinematografiche o assimilate” si intendono le seguenti tipologie: film, film per la tv, telefilm seriali, serie e miniserie televisive, web series, telenovela, soap opera, sit-com, documentari, cortometraggi, film di animazione.
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Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, settore Cinema, quale documentazione può essere inviata per dimostrare la titolarità delle 3 produzioni di opere cinematografiche o assimilate pubblicata nel periodo 2013-2018?
Come indicato all'art. 7.2 del Bando 1 “Nuove opere”, settore Cinema, in sede di candidatura i soggetti proponenti (nel caso di partenariato soggetto capofila e soggetti partner) dovranno inviare la “documentazione attestante la titolarità della produzione da parte del soggetto proponente di ciascuna delle 3 produzioni pubblicate nel periodo 2013-2018”.Tale documentazione può comprendere, a titolo esemplificativo: iscrizione dell’opera al Pubblico Registro Cinematografico e/o altra documentazione comprovante la titolarità di diritti relativi alla produzione dell’opera (contratti di coproduzione dell’opera, contratti di cessione dei diritti di autore, locandina ufficiale dell’opera, screenshot dei titoli di testa, link a cataloghi ufficiali online ad es. IMDb, Mymovies). Indipendentemente dalla tipologia di documentazione trasmessa, la stessa dovrà contenere esplicito riferimento alla titolarità della produzione dell’opera da parte del soggetto proponente e al relativo anno di pubblicazione. Si ricorda, comunque, che ogni valutazione spetta alla Commissione.
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Con riferimento ai bandi 1 e 4, settore Cinema, in riferimento al requisito della titolarità delle 3 produzioni pubblicate nel periodo 2013-2018, le puntate di una stessa serie vengono trattate come produzioni distinte?
No, il requisito della titolarità di almeno 3 produzioni pubblicate nel periodo 2013-2018 si riferisce a produzioni cinematografiche o assimilate differenti.
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Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, settore Cinema, è previsto un punteggio aggiuntivo se il soggetto proponente è costituito da un partenariato?
No.
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Con riferimento al Bando 1, per i settori Teatro e Danza, le produzioni realizzate nel triennio 2016-2018 devono essere obbligatoriamente nuove produzioni o possono essere “riprese” di produzioni passate?
Con riferimento al Bando 1, per i settori Teatro e Danza, tra le produzioni realizzate dai soggetti proponenti nel triennio 2016-2018, richieste come requisito di ammissibilità secondo quanto indicato all'art. 3.3 e all'art. 3.6 del Bando, possono rientrare anche “riprese” di produzioni che hanno debuttato precedentemente al triennio considerato.
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Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, settori Teatro o Danza, tra le 4 produzioni realizzate nel triennio 2016-2018, previste come requisito di ammissibilità, possono essere incluse coproduzioni realizzate con altri soggetti?
Sì.
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Con riferimento al Bando 1 o al Bando 4, settore Danza, quali sono le figure coinvolte nel “cast artistico” che rientrano nel conteggio del requisito minimo dell’80% di soggetti under 35 e residenti in Italia?
Come previsto all'art. 2.3 del Bando 1 “Nuove opere” e all'art. 2.2 del Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale” per il settore Danza, per “cast artistico” si intende esclusivamente l’insieme del/dei coreografo/i e dei danzatori coinvolti nel progetto.
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È possibile partecipare al Bando 1, settori Teatro o Danza, con un progetto che prevede che alcuni componenti del cast artistico under 35 vengano selezionati solo successivamente alla presentazione della proposta progettuale?
No, il Bando 1 “Nuove opere”, per i settori Teatro e Danza, prevede che il cast artistico under 35 e residente in Italia che realizzerà la nuova opera sia già individuato in sede di Proposta progettuale. Peraltro, come indicato all'art. 9 del Bando, in sede di valutazione delle Proposte progettuali, un apposito criterio di valutazione è costituito dalla “Qualità ed esperienza dell’artista proposto”.
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È possibile partecipare al Bando 1 “Nuove opere” nel settore Libro e lettura con una proposta progettuale riguardante la realizzazione di un’opera a fumetti?
Sì.
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È possibile partecipare al Bando 1 “Nuove opere” nel settore Libro e lettura con una proposta progettuale riguardante la realizzazione di libri illustrati, narrativa illustrata o albi illustrati per ragazzi?
Sì.
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Con riferimento al Bando 1, settore Libro e lettura, è possibile prevedere un prezzo di vendita per la nuova opera letteraria che sarà realizzata?
Sì, il Bando non prevede limitazioni a riguardo.
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Con riferimento ai bandi 1 e 4, settore Libro, in riferimento al requisito della titolarità delle 20 pubblicazioni del triennio 2016-2018, le pubblicazioni in formato cartaceo e digitale di una stessa opera, vengono trattate come pubblicazioni distinte?
No. In tal caso nella sezione A2) della Proposta progettuale è possibile inserire entrambi i codici ISBN.
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Per partecipare al Bando 1 “Nuove opere” nel settore Libro e lettura è necessario allegare la bozza di testo della nuova opera che si intende realizzare e le eventuali precedenti pubblicazioni dell'autore under 35 proposto?
Come indicato al punto 7) all'art. 7.4 del Bando 1 “Nuove opere”, per quanto riguarda il settore Libro e lettura in sede di candidatura i soggetti proponenti dovranno inviare, tra l’altro, «eventuali materiali (testi, altro) rappresentativi delle opere realizzate dall'autore/dagli autori proposto/i», se esistenti. Viceversa, non è richiesto l’invio della bozza di testo della nuova opera che si intende realizzare. È tuttavia obbligatorio fornire la “sinossi” della nuova opera che si intende realizzare nell'apposito box al punto C3) della Proposta progettuale.
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Il Bando 1 “Nuove opere”, settore Musica, è riservato esclusivamente alle case discografiche?
No, non solo. Come indicato all'art. 3.5 del Bando 1 “Nuove opere”, nel settore Musica possono partecipare tutti i soggetti pubblici e privati di cui al Libro I, Titolo II; Capo I, Capo II e Capo III del Codice Civile, ivi inclusi quelli non riconosciuti, nonché le persone fisiche, purché in possesso dei restanti requisiti di ammissibilità elencati allo stesso art. 3.5. Tra questi vi è lo svolgimento di attività professionale di produzione e/o edizione e/o distribuzione discografica e la titolarità di almeno n. 6 produzioni discografiche pubblicate nel triennio 2016-2018.
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Con riferimento al Bando 1 "Nuove opere", settore Musica, è possibile presentare un progetto riguardante una nuova produzione discografica contenente brani composti da un autore over 35 ma che saranno interpretati ed eseguiti da un artista under 35?
Sì.
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Con riferimento al Bando 1, al Bando 2 e al Bando 4, settore Musica, cosa si intende per “artista di età non superiore ai 35 anni e residente in Italia” nel caso di gruppi musicali (band, orchestre, ensemble)?
Come indicato all'art. 2.5 del Bando 1 “Nuove opere”, all'art. 2 del Bando 2 “Residenze artistiche” e all'art. 2.4 del Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”, per quanto riguarda il settore Musica, nel caso in cui l’artista coinvolto nel progetto sia un “collettivo” stabile (ad es., band, ensemble od orchestre), almeno l’80% dei componenti delle singole band, ensemble od orchestre dovrà avere un’età non superiore ai 35 anni ed essere residente in Italia.
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Con riferimento ai bandi 1, 2 e 4, settore Musica, nel caso in cui il progetto riguardi un artista singolo under 35 residente in Italia, è possibile che tale artista sia affiancato da turnisti/musicisti professionisti over 35 e/o non residenti in Italia?
Sì, il vincolo che prevede che almeno l’80% dei soggetti sia under 35 e residente in Italia si applica infatti esclusivamente ai “collettivi” stabili quali band, ensemble od orchestre.
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Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, settore Musica, quale documentazione può essere inviata per dimostrare la titolarità delle 6 produzioni discografiche pubblicate nel triennio 2016-2018?
Come indicato all'art. 7.5 del Bando 1 “Nuove opere”, settore Musica, in sede di candidatura i soggetti proponenti dovranno inviare “N. 1 copia delle copertine di ciascuna delle 6 produzioni discografiche pubblicate nel triennio 2016-2018” recanti esplicito riferimento alla titolarità della produzione da parte del soggetto proponente. La titolarità della produzione può essere dimostrata mediante identificativi “C” e/o “P” o, in assenza di identificativi, mediante altra documentazione idonea attestante la titolarità, in termini di copyright o publishing, delle opere. La titolarità delle produzioni discografiche pubblicate nel triennio 2016-2018 si riferisce alla titolarità delle produzioni in termini di copyright o publishing. La mera partecipazione, in qualsiasi misura, alla realizzazione di produzioni discografiche realizzate per conto di terzi, ad esempio in qualità di studio di registrazione, non equivale al possesso del requisito della titolarità della produzione delle opere, così come inteso dal Bando. Indipendentemente dalla tipologia di documentazione trasmessa, la stessa dovrà contenere esplicito riferimento alla titolarità della produzione dell’opera da parte del soggetto proponente e al relativo anno di pubblicazione. Si ricorda, comunque, che ogni valutazione spetta alla Commissione.
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Con riferimento al Bando 1, settore Musica, tra le 6 produzioni discografiche pubblicate nel triennio 2016-2018, possono essere incluse produzioni discografiche di titolarità di altre organizzazioni controllate dal soggetto proponente?
Con riferimento al Bando 1 “Nuove Opere”, settore Musica, il requisito della titolarità delle produzioni discografiche pubblicate nel triennio 2016-2018, indicato all'art. 3.5 del Bando, viene riconosciuto previa la verifica della corrispondenza tra il soggetto proponente e la documentazione comprovante la titolarità della produzione inviata dal medesimo, secondo quanto indicato all'art. 7.5 del Bando. Tale verifica sarà effettuata dalla Commissione di valutazione.
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Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, settore Musica, tra le 6 produzioni discografiche pubblicate nel triennio 2016-2018 possono essere incluse riedizioni delle stesse produzioni pubblicate nel triennio 2016-2018?
No, il requisito della titolarità di almeno 6 produzioni discografiche pubblicate nel triennio 2016-2018 si riferisce a produzioni discografiche differenti.
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Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, settore Musica, tra le 6 produzioni discografiche pubblicate nel triennio 2016-2018, richieste come requisito di ammissibilità, possono essere inclusi EP o singoli?
Sì, il Bando non prevede limitazioni specifiche in merito alla tipologia di produzione discografica che soddisfa il requisito. Ogni valutazione spetta comunque alla Commissione.
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Con riferimento al Bando 1, settore Musica, è obbligatorio inviare in sede di candidatura minimo n. 2 brani musicali dell’artista o gruppo musicale under 35 proposto che saranno inclusi nella nuova produzione discografica?
Sì, come indicato all'art. 7.5 del Bando 1 “Nuove opere”. Tali brani possono essere inviati eventualmente anche in forma di “provini”.
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Con riferimento al Bando 1 e al Bando 4, per il settore Musica, è possibile inviare dei “provini” dei brani degli artisti proposti, anziché produzioni discografiche già pubblicate?
Sì, come indicato al punto 7 dell’art. 7.2 del Bando 1 “Nuove opere” e al punto 3 dell’art. 7.4 del Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”, nel caso in cui l’artista/gli artisti o il gruppo musicale/gruppi musicali proposto/i non abbiano mai pubblicato una produzione discografica è possibile inviare brani anche sotto forma di “provini”.
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Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, settore Musica, è possibile pubblicare o presentare al pubblico, prima della pubblicazione delle graduatorie dei vincitori, uno o più brani che faranno parte della nuova produzione discografica?
No, pena l’esclusione dalla selezione o la revoca del contributo, la pubblicazione o presentazione/esecuzione in pubblico dei brani che faranno parte della nuova produzione discografica dovrà avvenire dopo la pubblicazione delle graduatorie dei vincitori ed entro il termine stabilito per la conclusione dei progetti, ovvero entro il 31.07.2020.
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Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, settore Musica, il progetto può prevedere la realizzazione di uno o più videoclip relativi a uno o più brani che saranno contenuti nella nuova produzione discografica?
Sì, peraltro le spese previste per la produzione del/i videoclip possono essere inserite alla sotto-voce “B2. Produzione videoclip” dello schema di budget contenuto al punto E1) della Proposta progettuale.
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Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, settore Musica, il progetto può prevedere la realizzazione di una o più date promozionali dedicate alla presentazione della nuova produzione discografica?
Sì, peraltro al punto D1) della Proposta progettuale, tra i possibili strumenti utilizzabili dai soggetti proponenti nell'ambito della strategia di comunicazione e promozione della nuova opera, vi sono gli eventuali “eventi di presentazione pubblica dell’opera”. Le spese previste per tali eventi possono essere inserite alla sotto-voce “B6. Spese per eventuali eventi di presentazione dell’opera” dello schema di budget contenuto al punto E1) della Proposta progettuale.
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Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, settore Teatro, cosa si intende con il termine “titolari” in riferimento al requisito della titolarità di almeno 4 produzioni teatrali realizzate nel triennio 2016-2018?
Con il termine “titolari” si intende che i soggetti proponenti dovranno risultare intestatari della realizzazione delle 4 produzioni teatrali, sotto il profilo organizzativo e finanziario, per quanto riguarda l’allestimento, messa in scena ed eventuale circuitazione delle produzioni. Tale titolarità può essere dimostrata mediante l’invio della documentazione indicata all'art. 7.6 del Bando.
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Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, settore Teatro, quale documentazione può essere inviata per dimostrare la titolarità delle 4 produzioni teatrali realizzate nel triennio 2016-2018?
Come indicato all'art. 7.6 del Bando 1 “Nuove opere”, settore Teatro, in sede di candidatura i soggetti proponenti dovranno inviare la “documentazione attestante la titolarità della produzione da parte del soggetto proponente di ciascuna delle 4 produzioni realizzate nel triennio 2016-2018”. Tale documentazione può comprendere, a titolo esemplificativo: eventuali contratti tra il soggetto titolare della produzione e il cast artistico coinvolto nell'esecuzione dell’opera e/o eventuali contratti/accordi formali tra il soggetto titolare della produzione e organizzazioni teatrali e di danza, enti pubblici, festival, che hanno ospitato la rappresentazione dell’opera e/o eventuali permessi SIAE e borderò connessi all'utilizzo per esecuzione pubblica dell’opera da parte del soggetto proponente e/o eventuale documentazione previdenziale attestante le giornate di lavoro del cast artistico coinvolto dal soggetto proponente nella rappresentazione dell’opera. Oltre a tale documentazione, e soltanto in aggiunta, è possibile inviare materiali promozionali o stampa (ad es., rassegna stampa, comunicati stampa). Indipendentemente dalla tipologia di documentazione trasmessa, la stessa dovrà contenere esplicito riferimento alla titolarità della produzione dell’opera da parte del soggetto proponente e al relativo anno di realizzazione. Si ricorda, comunque, che ogni valutazione spetta alla Commissione.
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Con riferimento al Bando 1 o al Bando 4, settore Teatro, quali sono le figure coinvolte nel “cast artistico” che rientrano nel conteggio del requisito minimo dell’80% di soggetti under 35 e residenti in Italia?
Come previsto all'art. 2.6 del Bando 1 “Nuove opere” e all'art. 2.5 del Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale” per il settore Teatro, per “cast artistico” si intende esclusivamente l’insieme del/dei regista/i e degli attori coinvolti nel progetto.
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Con riferimento al Bando 1 o al Bando 4, settore Teatro, qualora il regista dell’opera sia anche uno degli attori, lo stesso va contato due volte nel conteggio dell’80% di under 35?
Sì.
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Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, settore Teatro, è possibile presentare un progetto riguardante una nuova produzione teatrale il cui testo sia di un autore over 35 e/o residente all’estero?
Sì, purché l’opera venga messa in scena da un “cast artistico” (regista/i e attori) composto per almeno l’80% da soggetti di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia.
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Con riferimento al Bando 1, settore Teatro, è ammissibile un progetto che prevede la realizzazione di un’opera teatrale basata su un testo che in passato è già stato rappresentato?
No, come indicato all'art. 2.6 del Bando 1 “Nuove opere”, settore Teatro, il Bando finanzia proposte progettuali che prevedono la realizzazione (scrittura, allestimento, messa in scena) di una nuova opera teatrale che, tra le altre caratteristiche obbligatorie, al momento della presentazione della proposta progettuale dovrà avere «carattere inedito», ovvero dovrà riferirsi a un testo (sceneggiatura/copione) che non sia mai stato rappresentato in contesti con presenza di pubblico, o in ogni caso fruibili dal pubblico, né in Italia né all'estero, né mediante canali digitali.
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Con riferimento al Bando 1, settore Teatro, è ammissibile un progetto di realizzazione di una nuova opera teatrale che preveda l’utilizzo di musiche non inedite?
Sì, purché il testo sul quale è basata l’opera sia inedito. Infatti, come indicato all'art. 2.6 del Bando 1 “Nuove opere”, per il settore Teatro, il Bando finanzia proposte progettuali che prevedono la realizzazione (scrittura, allestimento, messa in scena) di una nuova opera teatrale che, tra le altre caratteristiche obbligatorie, al momento della presentazione della proposta progettuale dovrà avere «carattere inedito», ovvero dovrà riferirsi a un testo (sceneggiatura/copione) che non sia mai stato rappresentato in contesti con presenza di pubblico, o in ogni caso fruibili dal pubblico, né in Italia né all'estero, né mediante canali digitali.
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Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, in quale settore artistico può essere candidato un progetto finalizzato alla scrittura e messa in scena di una nuova opera lirica/operetta/musical/opera di teatro musicale?
Un progetto riguardante la scrittura e messa in scena di una nuova opera lirica/operetta/musical/opera di teatro musicale deve essere inquadrato nel settore Teatro del Bando 1 “Nuove opere”.
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Con riferimento al Bando 2 “Residenze artistiche”, cosa si intende con il termine residenza artistica?
Come indicato all'art. 2 del Bando, con il termine residenza artistica si intende un percorso formativo-creativo al termine del quale gli artisti under 35 partecipanti dovranno realizzare una o più opere o parti di opere. Al termine del periodo di residenza, tali opere o parti di opere dovranno essere esposte e/o pubblicate e/o presentate e/o eseguite in pubblico, a seconda della tipologia di opera.
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Può partecipare al Bando 2 “Residenze artistiche” un soggetto proponente che non abbia mai organizzato residenze artistiche in precedenza?
Sì, purché in possesso dei requisiti di ammissibilità indicati all'art. 3 del Bando.
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Per partecipare al Bando 2 o al Bando 4 (settori Danza, Musica o Teatro) è necessario aver aperto la partita IVA in data anteriore di almeno 3 anni dalla data di pubblicazione dei bandi?
Come indicato all'art. 3 del Bando 2 “Residenze artistiche” e agli art. 3.2, 3.4 e 3.5 del Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”, il requisito dell’anteriorità di almeno tre anni dalla data di pubblicazione dei bandi si riferisce alla data di costituzione del soggetto proponente. Tale requisito si riferisce alla data di apertura della partita IVA, assimilabile alla data di costituzione del soggetto proponente, esclusivamente nel caso in cui il soggetto proponente sia una persona fisica.
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Con riferimento al Bando 2 e al Bando 4 (settori Musica, Teatro e Danza), le attività/produzioni pregresse vengono riconosciute qualora il soggetto proponente si sia successivamente costituito con una nuova forma giuridica e una nuova partita IVA?
Con riferimento al Bando 2 “Residenze artistiche” e al Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale” (settori Musica, Teatro e Danza), le esperienze pregresse dichiarate dal soggetto proponente nell'ambito della Proposta progettuale saranno riconosciute e dunque valutate secondo quanto previsto all'art. 9 del Bando 2 e del Bando 4, fermo restando la corrispondenza tra il soggetto proponente e le esperienze dichiarate. Ogni valutazione sarà effettuata dalla Commissione di valutazione.
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Con riferimento al Bando 2, al Bando 3 e al Bando 4, è possibile avviare le attività progettuali prima della pubblicazione delle graduatorie dei soggetti beneficiari?
Come indicato all'art. 6 dei bandi 2, 3 e 4, tutte le attività previste dai progetti finanziati potranno realizzarsi a partire dal 01.08.2019 e dovranno concludersi entro e non oltre il 31.07.2020 e, in ogni caso, secondo le tempistiche che saranno concordate con SIAE. Qualora la pubblicazione delle graduatorie definitive dei vincitori dovesse effettuarsi in data successiva al 01.08.2019, saranno comunque riconosciute ai soggetti beneficiari risultati vincitori le spese e le attività effettuate a partire dal 01.08.2019, fermo restando l’aderenza delle attività realizzate con quanto previsto nella Proposta progettuale, nonché il rispetto dei principi di ammissibilità della spesa e delle categorie di spesa ammissibili secondo quanto indicato all'art. 5 di ciascun bando.
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Con riferimento al Bando 2 “Residenze artistiche”, le residenze devono prevedere obbligatoriamente lo svolgimento di attività di formazione frontale?
No.
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Con riferimento al Bando 2 “Residenze artistiche”, è previsto un numero minimo di ore di formazione frontale da erogare nel corso delle residenze?
No.
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Con riferimento al Bando 2 “Residenze artistiche”, è possibile presentare un progetto che preveda che le residenze si svolgano parzialmente o totalmente all'estero?
Sì.
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Con riferimento al Bando 2 “Residenze artistiche” vi sono particolari regole da seguire per la definizione delle modalità di selezione degli artisti under 35 che prenderanno parte alle residenze?
No.
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Con riferimento al Bando 2 “Residenze artistiche”, gli artisti under 35 coinvolti devono effettuare il periodo di residenza necessariamente nella stessa sede?
No, il Bando 2 “Residenze artistiche” non prevede tale obbligo.
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Con riferimento al Bando 2 “Residenze artistiche”, il periodo di residenza di minimo due settimane deve essere effettuato dagli artisti under 35 coinvolti necessariamente in maniera continuativa?
No.
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Con riferimento al Bando 2 “Residenze artistiche”, gli artisti under 35 coinvolti possono effettuare il periodo di residenza contemporaneamente?
Sì, come indicato all'art. 2 del Bando, sono ammissibili esclusivamente progetti di residenza della durata di minimo due settimane per ciascuna residenza, ovvero di minimo due settimane di residenza per ciascun artista coinvolto, e che prevedano la partecipazione, non necessariamente in parallelo, di almeno n. 6 artisti di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia. Le singole residenze degli artisti under 35 coinvolti potranno pertanto svolgersi sia contemporaneamente sia in periodi diversi.
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Con riferimento al Bando 2 “Residenze artistiche”, gli artisti under 35 coinvolti possono effettuare periodi di residenza di durata diversa?
Sì, fermo restando che, come indicato all'art. 2 del Bando, ciascun artista coinvolto dovrà effettuare un periodo di residenza della durata di minimo due settimane.
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Con riferimento al Bando 2 “Residenze artistiche”, gli artisti under 35 coinvolti possono effettuare periodi di residenza di durata superiore a due settimane?
Sì, fermo restando che, come indicato all'art. 2 del Bando, ciascun artista coinvolto dovrà effettuare un periodo di residenza della durata di minimo due settimane.
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Con riferimento al Bando 2, è possibile effettuare l’esposizione e/o pubblicazione e/o esecuzione e/o presentazione al pubblico delle opere realizzate dagli artisti under 35 in un momento successivo e non contiguo al periodo di residenza?
Sì.
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Con riferimento al Bando 2, settori Musica, Teatro e Danza, la presentazione al pubblico delle opere realizzate dagli artisti under 35 durante le residenze può essere effettuata attraverso un concerto o uno spettacolo aperto al pubblico?
Sì.
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Con riferimento al Bando 2 “Residenze artistiche”, in quale settore artistico può essere candidato un progetto di residenza riguardante l’opera lirica/operetta/musical/opera di teatro musicale?
Un progetto di residenza artistica riguardante l’opera lirica/operetta/musical/opera di teatro musicale deve essere inquadrato nel settore Teatro del Bando 2 “Residenze artistiche”.
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Con riferimento al Bando 2 “Residenze artistiche”, è possibile prevedere l’erogazione di un compenso agli artisti under 35 e residenti in Italia che parteciperanno alle residenze?
Sì.
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Con riferimento al Bando 2, le spese di vitto, alloggio, viaggio, ecc. da garantire agli artisti under 35 partecipanti alle residenze possono essere sostenute direttamente dal soggetto beneficiario?
Sì, purché rendicontabili secondo le regole previste all'art. 5 del Bando e al paragrafo 5 della Guida Operativa ad esso allegata.
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Con riferimento al Bando 2, le spese di vitto, alloggio, viaggio, ecc. da garantire agli artisti under 35 possono essere sostenute in prima istanza dagli artisti under 35 e solo successivamente, a titolo di rimborso spese, dal soggetto beneficiario?
Sì, purché rendicontabili secondo le regole previste all'art. 5 del Bando e al paragrafo 5 della Guida Operativa ad esso allegata.
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Con riferimento al Bando 2 “Residenze artistiche”, è possibile prevedere l’erogazione di borse di studio di importo predefinito agli artisti under 35 e residenti in Italia che parteciperanno alle residenze?
Sì, come indicato all'art. 2 del Bando saranno ammessi esclusivamente progetti di residenza che non richiedano alcun contributo finanziario agli artisti under 35 partecipanti e che garantiscano agli stessi la copertura, a carico del soggetto proponente, di tutte le spese di viaggio, vitto e alloggio, tutoraggio e accompagnamento artistico, attrezzature tecniche, impianti e materiali di consumo, eventualmente anche sotto forma di borsa di studio. Le borse di studio potranno essere di importo predefinito.
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Con riferimento al Bando 2 “Residenze artistiche”, in quale voce del budget possono essere inserite eventuali borse di studio destinate agli artisti under 35 e residenti in Italia che parteciperanno alle residenze?
Le spese per eventuali borse di studio da erogare agli artisti under 35 e residenti in Italia che parteciperanno alle residenze possono essere inserite nella sotto-voce A5. “Altri eventuali costi per la realizzazione delle residenze” dello schema di budget contenuto al punto D1) della Proposta progettuale.
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Con riferimento al Bando 2, alla voce “Progetti di residenza artistica realizzati nel settore artistico di riferimento nel triennio 2016-2018” della Proposta progettuale è possibile elencare attività formative diverse da residenze artistiche?
No.
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Con riferimento al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, è possibile partecipare al Bando anche se il conto consuntivo relativo al 2018 non è stato ancora approvato dai revisori contabili?
Sì. Con riferimento al requisito di ammissibilità indicato all'art. 3 del Bando 3 che prevede che possano partecipare al Bando le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane il cui conto consuntivo relativo all'ultima annualità sia stato approvato dai revisori contabili, sarà ammessa la partecipazione anche delle istituzioni scolastiche ed educative il cui conto consuntivo relativo all'annualità 2017, oppure il cui conto preventivo relativo all'annualità 2018, sia stato approvato dai revisori contabili.
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Cosa si intende per “istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo”?
La definizione comprende le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo ciclo di istruzione (scuole primarie e scuole secondarie di primo grado) e del secondo ciclo di istruzione (scuole secondarie di secondo grado e percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale).
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Può partecipare al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” un CPIA – Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti?
Sì, fermo restando che, come indicato all'art. 2 del Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, sono ammessi esclusivamente progetti i cui destinatari siano studenti di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia.
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Può partecipare al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” una scuola paritaria?
No, come indicato all'art. 3 del Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, possono partecipare al Bando esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3. La partecipazione al Bando, inoltre, è ammessa esclusivamente “in forma singola” (non sono ammessi partenariati). Il Bando prevede, tuttavia, che le istituzioni scolastiche proponenti devono presentare proposte progettuali che prevedano il «coinvolgimento di altre istituzioni pubbliche e/o enti e organizzazioni private operanti nel settore artistico di riferimento della singola proposta progettuale» (art. 2). Tale coinvolgimento potrà realizzarsi mediante accordi, contratti, protocolli o altro, a seconda della natura del soggetto coinvolto dall'istituzione scolastica proponente.
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Può partecipare al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” una scuola privata?
No, come indicato all'art. 3 del Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, possono partecipare al Bando esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3. La partecipazione al Bando, inoltre, è ammessa esclusivamente “in forma singola” (non sono ammessi partenariati). Il Bando prevede, tuttavia, che le istituzioni scolastiche proponenti devono presentare proposte progettuali che prevedano il «coinvolgimento di altre istituzioni pubbliche e/o enti e organizzazioni private operanti nel settore artistico di riferimento della singola proposta progettuale» (art. 2). Tale coinvolgimento potrà realizzarsi mediante accordi, contratti, protocolli o altro, a seconda della natura del soggetto coinvolto dall'istituzione scolastica proponente.
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Può partecipare al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” un Centro di Formazione Professionale?
No, come indicato all'art. 3 del Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, possono partecipare al Bando esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3. La partecipazione al Bando, inoltre, è ammessa esclusivamente “in forma singola” (non sono ammessi partenariati). Il Bando prevede, tuttavia, che le istituzioni scolastiche proponenti devono presentare proposte progettuali che prevedano il «coinvolgimento di altre istituzioni pubbliche e/o enti e organizzazioni private operanti nel settore artistico di riferimento della singola proposta progettuale» (art. 2). Tale coinvolgimento potrà realizzarsi mediante accordi, contratti, protocolli o altro, a seconda della natura del soggetto coinvolto dall'istituzione scolastica proponente.
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Può partecipare al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” un’università?
No, come indicato all'art. 3 del Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, possono partecipare al Bando esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3. La partecipazione al Bando, inoltre, è ammessa esclusivamente “in forma singola” (non sono ammessi partenariati). Il Bando prevede, tuttavia, che le istituzioni scolastiche proponenti devono presentare proposte progettuali che prevedano il «coinvolgimento di altre istituzioni pubbliche e/o enti e organizzazioni private operanti nel settore artistico di riferimento della singola proposta progettuale» (art. 2). Tale coinvolgimento potrà realizzarsi mediante accordi, contratti, protocolli o altro, a seconda della natura del soggetto coinvolto dall'istituzione scolastica proponente.
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Può partecipare al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” un conservatorio o una scuola di musica?
No, come indicato all'art. 3 del Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, possono partecipare al Bando esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3. La partecipazione al Bando, inoltre, è ammessa esclusivamente “in forma singola” (non sono ammessi partenariati). Il Bando prevede, tuttavia, che le istituzioni scolastiche proponenti devono presentare proposte progettuali che prevedano il «coinvolgimento di altre istituzioni pubbliche e/o enti e organizzazioni private operanti nel settore artistico di riferimento della singola proposta progettuale» (art. 2). Tale coinvolgimento potrà realizzarsi mediante accordi, contratti, protocolli o altro, a seconda della natura del soggetto coinvolto dall'istituzione scolastica proponente.
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Può partecipare al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” un’associazione culturale?
No, come indicato all'art. 3 del Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, possono partecipare al Bando esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3. La partecipazione al Bando, inoltre, è ammessa esclusivamente “in forma singola” (non sono ammessi partenariati). Il Bando prevede, tuttavia, che le istituzioni scolastiche proponenti devono presentare proposte progettuali che prevedano il «coinvolgimento di altre istituzioni pubbliche e/o enti e organizzazioni private operanti nel settore artistico di riferimento della singola proposta progettuale» (art. 2). Tale coinvolgimento potrà realizzarsi mediante accordi, contratti, protocolli o altro, a seconda della natura del soggetto coinvolto dall'istituzione scolastica proponente.
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Può partecipare al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” una persona fisica?
No, come indicato all'art. 3 del Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, possono partecipare al Bando esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3. La partecipazione al Bando, inoltre, è ammessa esclusivamente “in forma singola” (non sono ammessi partenariati). Il Bando prevede, tuttavia, che le istituzioni scolastiche proponenti devono presentare proposte progettuali che prevedano il «coinvolgimento di altre istituzioni pubbliche e/o enti e organizzazioni private operanti nel settore artistico di riferimento della singola proposta progettuale» (art. 2). Tale coinvolgimento potrà realizzarsi mediante accordi, contratti, protocolli o altro, a seconda della natura del soggetto coinvolto dall'istituzione scolastica proponente.
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È possibile partecipare al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” con un partenariato?
No, come indicato all'art. 3 del Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, la partecipazione al Bando è ammessa esclusivamente “in forma singola” (non sono ammessi partenariati). Il Bando prevede, tuttavia, che le istituzioni scolastiche proponenti devono presentare proposte progettuali che prevedano il «coinvolgimento di altre istituzioni pubbliche e/o enti e organizzazioni private operanti nel settore artistico di riferimento della singola proposta progettuale» (art. 2). Tale coinvolgimento potrà realizzarsi mediante accordi, contratti, protocolli o altro, a seconda della natura del soggetto coinvolto dell’istituzione scolastica proponente.
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È possibile partecipare al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” con un partenariato tra una o più istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo?
No, come indicato all'art. 3 del Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, la partecipazione al Bando è ammessa esclusivamente “in forma singola” (non sono ammessi partenariati). Tuttavia, come indicato all'art. 2 del Bando, i progetti possono prevedere la partecipazione, in qualità di destinatari, anche di studenti non necessariamente iscritti all'istituzione scolastica proponente ma aventi le medesime caratteristiche degli studenti dell’istituzione scolastica proponente.
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Con riferimento al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, è possibile presentare un progetto che coinvolga gli alunni della scuola di infanzia?
No, come indicato all'art. 2 del Bando, sono ammessi esclusivamente proposte progettuali che coinvolgano, in qualità di destinatari finali, gli studenti delle istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo.
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Con riferimento al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, le attività formative e di promozione culturale previste dal progetto possono coinvolgere, in qualità di destinatari finali, studenti di età diverse?
Sì, fermo restando che, come indicato all'art. 2 del Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, sono ammessi esclusivamente progetti i cui destinatari siano studenti di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia.
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Con riferimento al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, i minimo 45 studenti destinatari delle attività formative devono partecipare a tutti i moduli formativi previsti dal progetto?
No, come indicato all'art. 2 del Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, i moduli formativi previsti dal progetto devono prevedere, complessivamente, la partecipazione di almeno 45 studenti.
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Con riferimento al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, è previsto un tasso minimo di presenza che deve essere rispettato dagli studenti che parteciperanno alle attività di formazione previste dal progetto?
No.
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Con riferimento al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, è previsto un numero minimo di ore che deve essere rispettato in relazione ai minimo 3 moduli formativi che devono essere previsti dal progetto?
Sì, come indicato all'art. 2 del Bando, ciascun modulo formativo dovrà avere una durata minima di 20 ore.
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Con riferimento al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, è possibile prevedere un numero di moduli formativi superiore a 3 e/o moduli formativi di durata superiore a 20 ore?
Sì.
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Con riferimento al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, la realizzazione delle opere da parte degli studenti può essere effettuata durante le ore dedicate alle attività di formazione?
Sì. Viceversa, l’esposizione e/o pubblicazione e/o presentazione e/o esecuzione in pubblico delle opere realizzate dagli studenti nell'ambito delle attività di formazione previste dal progetto dovrà essere effettuata nell'ambito di una o più iniziative a ciò appositamente dedicate.
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Con riferimento al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, i moduli formativi previsti dal progetto devono necessariamente svolgersi all'interno dell’orario scolastico?
No, non necessariamente.
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Con riferimento al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, è previsto un numero minimo di ore con riferimento alle “iniziative e attività di promozione culturale”?
No.
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Con riferimento al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, le “iniziative e attività di promozione culturale” possono essere svolte durante i moduli formativi?
No, le iniziative e attività di promozione culturale devono essere aggiuntive rispetto ai moduli formativi previsti dal progetto.
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Con riferimento al Bando 3, i docenti e/o le altre figure professionali che saranno impiegati nella realizzazione delle attività previste dal progetto devono essere già individuati in sede di candidatura?
Non necessariamente. In sede di candidatura al Bando le istituzioni scolastiche proponenti, nelle sezioni B6) e C4) della Proposta progettuale, dovranno fornire il nominativo dei docenti e/o delle altre figure professionali (ad es., formatori, tutor, ecc.) che saranno impiegati nella realizzazione delle attività previste dal progetto solo se già individuati (ad es., personale docente interno). Nel caso contrario, le istituzioni scolastiche proponenti dovranno indicare esclusivamente le competenze professionali e/o artistiche ricercate e le attività progettuali specifiche per le quali se ne prevede l’impiego.
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Con riferimento al Bando 3, in fase di realizzazione del progetto è possibile modificare i docenti e/o le altre figure professionali rispetto a quanto previsto nella Proposta progettuale?
In fase di realizzazione del progetto potranno essere proposte variazioni alle caratteristiche dei progetti finanziati solo se rientranti nelle fattispecie indicate al paragrafo 2 della Guida Operativa allegata al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”. Per quanto riguarda i contenuti del progetto, come indicato al paragrafo 2.3 della Guida Operativa, saranno ammesse proposte di variazione esclusivamente di carattere “non strutturale”, le quali devono essere preventivamente comunicate e approvate da SIAE.
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Con riferimento al Bando 3, gli accordi di collaborazione con altre istituzioni pubbliche e/o enti e organizzazioni private devono essere stipulati già in sede di candidatura?
Non necessariamente. In sede di candidatura al Bando le istituzioni scolastiche proponenti, nella sezione E) della Proposta progettuale, dovranno fornire la denominazione delle singole istituzioni pubbliche e/o enti e organizzazioni private coinvolte solo se già individuate. Nel caso contrario, le istituzioni scolastiche proponenti dovranno indicare esclusivamente le competenze professionali e/o artistiche ricercate e le attività progettuali (moduli formativi e/o iniziative di presentazione al pubblico e/o attività di promozione culturale) per le quali si prevede il coinvolgimento di altre istituzioni pubbliche e/o enti e organizzazioni private aventi le suddette competenze. Come indicato all'art. 7 del Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, nel caso di accordi con altre istituzioni pubbliche e/o enti e organizzazioni private già stipulati, l’istituzione scolastica proponente dovrà trasmettere apposita documentazione attestante l’avvenuta stipula di tali accordi.
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Con riferimento a Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, quale documentazione deve essere inviata per attestare la stipula di accordi con altre istituzioni pubbliche e/o enti e organizzazioni private?
Come previsto all'art. 7 del Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, nel caso di accordi già stipulati con altre istituzioni pubbliche e/o enti e organizzazioni private operanti nel settore artistico di riferimento della singola proposta progettuale, l’istituzione scolastica proponente dovrà trasmettere, in sede di candidatura, idonea documentazione attestante l’avvenuta stipula di tali accordi. Tale documentazione potrà comprendere accordi, contratti, protocolli o altro, a seconda della natura del soggetto coinvolto dall'istituzione scolastica proponente e dovrà essere sottoscritta sia dall'istituzione scolastica proponente sia dal soggetto terzo coinvolto.
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Con riferimento al Bando 3, è consentito che più istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo presentino singolarmente un progetto strettamente connesso al progetto presentato dalle altre?
Sì, fermo restando che la valutazione circa i contenuti delle proposte progettuali spetta, in ogni caso, alla Commissione.
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Con riferimento al Bando 3, i professionisti esterni e/o le altre organizzazioni pubbliche o private coinvolte nella realizzazione del progetto possono collaborare anche con altre eventuali scuole beneficiarie del Bando 3?
Sì.
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Con riferimento al Bando 3, il contributo richiesto a SIAE può coprire fino al 100% del costo totale del progetto o è necessario prevedere una quota di cofinanziamento?
Il contributo richiesto a SIAE può coprire fino al 100% delle spese complessive del progetto. Non è previsto l’obbligo di cofinanziamento del progetto da parte del soggetto proponente. Per tale motivo, nello schema di budget al punto F2) della Proposta progettuale, i soggetti proponenti dovranno inserire le voci di spesa che determinano il costo complessivo del progetto con riferimento all'importo del contributo richiesto a SIAE.
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Con riferimento al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” al termine del progetto le spese rendicontate, per essere ammissibili, dovranno risultare tutte sostenute da parte dell’istituzione scolastica beneficiaria?
Sì, come indicato all'art. 5.1 del Bando, le spese rendicontate, per essere considerate ammissibili, dovranno risultare «effettivamente sostenute e contabilizzate, ovvero effettivamente quietanzate da parte dell’istituzione scolastica beneficiaria», oltre a rispettare le restanti disposizioni previste all'art. 5.
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Con riferimento al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, gli accordi di collaborazione con altre istituzioni pubbliche e/o enti e organizzazioni private che parteciperanno al progetto possono essere a titolo oneroso?
Sì, tali accordi possono prevedere un corrispettivo a carico dell’istituzione scolastica proponente e a favore dell’istituzione pubblica o dell’organizzazione privata coinvolta nel progetto.
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Con riferimento al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, per la realizzazione del progetto la scuola può erogare compensi a professionisti esterni e/o ad altre organizzazioni pubbliche o private?
Sì.
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Con riferimento al Bando 3, quale documentazione è richiesta per la rendicontazione dei compensi a professionisti esterni e/o ad altre organizzazioni pubbliche o private coinvolte/i nella realizzazione del progetto?
Come indicato al paragrafo 5.2 della Guida Operativa allegata al Bando 3, per la rendicontazione delle “Spese per la retribuzione del personale non dipendente incaricato per la realizzazione del progetto” e delle “Spese per compensi per servizi e prestazioni professionali di terzi finalizzati alla realizzazione del progetto” le istituzioni scolastiche beneficiarie dovranno produrre la seguente documentazione contabile giustificativa: 1) lettere d’incarico/contratti sottoscritti dalle parti interessate; 2) fatture o documentazione equivalente indicanti nell'oggetto della prestazione la pertinenza al progetto; 3) documentazione probante il pagamento dell’importo dovuto indicato in fattura o nella documentazione contabile equivalente (es., ricevute bonifici, estratto conto); 4) F24 regolarmente quietanzati e prospetto di riconciliazione tra la fattura/documentazione contabile e gli F24 attestanti il versamento.
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Con riferimento al Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale” è possibile presentare due proposte progettuali afferenti allo stesso settore artistico?
Sì.
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Con riferimento al Bando 4, nella sezione della Proposta progettuale dedicata all’elenco degli “eventuali accordi con soggetti terzi (italiani o stranieri) per la realizzazione del progetto” vanno inseriti tutti i fornitori che si prevede di coinvolgere?
Non necessariamente. Nella sezione “eventuali accordi con soggetti terzi (italiani o stranieri) per la realizzazione del progetto” vanno inseriti gli accordi e i soggetti terzi che il soggetto proponente reputa più rilevanti ai fini della realizzazione del progetto.
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Con riferimento al Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale” al termine del progetto le spese rendicontate, per essere ammissibili, dovranno risultare tutte sostenute da parte del soggetto beneficiario?
Sì, come indicato all'art. 5.1 del Bando, le spese rendicontate, per essere considerate ammissibili, dovranno risultare «effettivamente sostenute e contabilizzate, ovvero effettivamente quietanzate dal soggetto beneficiario», oltre a rispettare le restanti disposizioni previste all'art. 5.
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Con riferimento al Bando 4, per i settori Cinema e Libro e lettura, è possibile presentare un progetto di doppiaggio/sotto-titolatura/traduzione di un'opera realizzata con il contributo del Bando 2 “Nuove opere” del programma Sillumina?
Sì, fermo restando il rispetto dei restanti requisiti di ammissibilità delle proposte progettuali indicati, per i settori Cinema e Libro e lettura, rispettivamente agli artt. 2.1 e 2.3 del Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”.
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Con riferimento al Bando 4, settore Libro e lettura, è possibile presentare un progetto di traduzione di un'opera pubblicata da una casa editrice diversa dal soggetto proponente?
Sì, fermo restando che, in caso di assegnazione del contributo, in sede di firma della Convenzione con SIAE il soggetto beneficiario dovrà dichiarare e garantire di avere presentato un progetto per il quale è titolare di tutti i diritti necessari per la realizzazione dello stesso, fra i quali i diritti di proprietà intellettuale nonché di utilizzazione e sfruttamento economico di cui all'art. 2577 c.c. ed alla legge 633/41.
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Con riferimento al Bando 4, per i settori Cinema e Libro e lettura, è possibile presentare un progetto di doppiaggio/sotto-titolatura/traduzione relativo a più opere?
No, come indicato all'art. 2.1 per il settore Cinema e all'art. 2.3 per il settore Libro e lettura, ciascuna proposta progettuale potrà riguardare il doppiaggio/sotto-titolatura/traduzione e distribuzione all'estero di un’unica opera.
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È possibile partecipare al Bando 4 con un progetto riguardante un festival o una rassegna che prevede che gli artisti under 35 vengano selezionati solo successivamente alla presentazione della proposta progettuale?
No, il Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”, per i settori Musica, Teatro e Danza, prevede il finanziamento di progetti aventi ad oggetto la realizzazione di tour o festival/rassegne in ambito nazionale o internazionale in cui gli artisti under 35 e residenti in Italia da coinvolgere siano già individuati in sede di Proposta progettuale. Peraltro, come indicato all'art. 9 del Bando, in sede di valutazione delle Proposte progettuali, un apposito criterio di valutazione è costituito dalla “Qualità ed esperienza dell’artista/degli artisti proposto/i”.
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Con riferimento al Bando 4, nel caso di progetti riguardanti festival o rassegne, è possibile in fase di realizzazione del progetto modificare gli artisti under 35 partecipanti o ridurne il numero rispetto a quanto previsto in Proposta progettuale?
No, come indicato al paragrafo 2 della Guida Operativa allegata al Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale” in fase di realizzazione del progetto, con riferimento ai progetti riguardanti “festival/rassegne”, non saranno ammesse proposte di riduzione del numero degli artisti/“collettivi” coinvolti rispetto a quanto previsto nella Proposta progettuale, né saranno ammesse proposte di variazione, ovvero di sostituzione, degli artisti/“collettivi” oggetto della Proposta progettuale, pena la revoca del contributo.
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Con riferimento al Bando 4, nel caso di progetti riguardanti festival o rassegne, è possibile in fase di realizzazione del progetto incrementare il numero degli artisti under 35 partecipanti?
In fase di realizzazione del progetto potranno essere proposte variazioni alle caratteristiche dei progetti finanziati solo se rientranti nelle fattispecie indicate al paragrafo 2 della Guida Operativa allegata al Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”. Le eventuali variazioni non contemplate nella Guida Operativa dovranno essere in ogni caso tempestivamente comunicate a SIAE che ne valuterà autonomamente l’accettazione.
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Con riferimento al Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale” è possibile presentare un progetto riguardante un tour o una rassegna che si svolgerà sia in Italia che all'estero?
No.
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Con riferimento al Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale” è possibile presentare un progetto riguardante un festival o una rassegna che si svolgerà in più location nell'ambito di una stessa città o in più città diverse?
Sì.
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Con riferimento al Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”, è richiesta una determinata estensione territoriale ed abitativa delle “città” nelle quali deve avvenire la realizzazione del tour?
Nel bando non è prevista una determinata estensione territoriale ed abitativa. La specifica valutazione sarà effettuata dalla Commissione.
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Con riferimento al Bando 4, settori Musica, Teatro e Danza (tipologie A e B), nell'elenco delle rappresentazioni previste dal tour è possibile inserire il periodo previsto anziché la data esatta?
No, fermo restando che, come previsto al paragrafo 2.2 della Guida Operativa in allegato al Bando, in fase di realizzazione del progetto i soggetti beneficiari potranno effettuare variazioni riguardanti le date degli eventi previsti dal progetto, previa preventiva comunicazione e approvazione da parte di SIAE.
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Con riferimento al Bando 4, settori Musica, Teatro e Danza (tipologie A e B), nell'elenco delle rappresentazioni previste dal tour è possibile indicare più opzioni di location per ciascuna rappresentazione?
No, fermo restando che, come previsto al paragrafo 2.3 della Guida Operativa in allegato al Bando, in fase di realizzazione del progetto i soggetti beneficiari potranno effettuare proposte di variazione riguardanti le location e i “contesti” degli eventi previsti dal progetto, previa preventiva comunicazione e approvazione da parte di SIAE.
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Con riferimento al Bando 4, settori Musica, Teatro e Danza (tipologie A e B), in fase di realizzazione del progetto è possibile modificare location, data prevista, promoter locale, ecc. relativi alle date previste dal tour?
In fase di realizzazione del progetto potranno essere proposte variazioni alle caratteristiche dei progetti finanziati solo se rientranti nelle fattispecie indicate al paragrafo 2 della Guida Operativa allegata al Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”. Le eventuali variazioni non contemplate nella Guida Operativa dovranno essere in ogni caso tempestivamente comunicate a SIAE che ne valuterà autonomamente l’accettazione.
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Con riferimento al Bando 4, settori Musica, Teatro e Danza, è possibile prevedere un titolo di ingresso a pagamento per la partecipazione del pubblico agli eventi previsti dal progetto?
Sì, senza limitazioni.
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Con riferimento al Bando 4, settori Musica, Teatro e Danza (tipologie A e B), il soggetto proponente può ricevere compensi dai promoter locali delle date previste dal tour?
Sì, senza limitazioni.
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Con riferimento al Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale” è possibile presentare un progetto riguardante un festival o una rassegna dedicata ad artisti under 35 da realizzarsi in un arco temporale di uno o più mesi?
Sì.
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Con riferimento al Bando 4 è possibile presentare un progetto riguardante un festival o una rassegna dedicata ad artisti under 35 da realizzarsi nell'ambito di un festival/rassegna più ampio e/o già esistente o nell'ambito di una programmazione più ampia?
Sì, come indicato agli artt. 2.2, 2.4 e 2.5 del Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”, per quanto riguarda le tipologie progettuali C. e D., sono ammesse proposte progettuali riguardanti rassegne da realizzarsi all'interno di festival o rassegne più ampie e/o già esistenti, fermo restando che la proposta progettuale presentata in sede di candidatura al Bando (ivi incluso il budget del progetto) dovrà riferirsi esclusivamente alla rassegna che prevede il coinvolgimento di artisti di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia. Si segnala che, in questi casi, la rassegna finanziata dal Bando, ovvero quella dedicata agli artisti di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia, dovrà essere autonomamente e chiaramente identificabile nell'ambito del festival o della rassegna più ampia in cui sarà inserita.
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È possibile partecipare al Bando 4 con una proposta progettuale riguardante una rassegna dedicata ad artisti under 35 nell'ambito della quale saranno rappresentati spettacoli di soggetti finanziati dal Mibac?
Sì, purché la rassegna oggetto della Proposta progettuale presentata in sede di candidatura non sia beneficiaria di contributi da parte del Mibac, in virtù di quanto previsto all'art. 2 di tutti i bandi.
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Con riferimento al Bando 4, cosa si intende laddove è scritto che il festival o la rassegna dovrà essere «autonomamente e chiaramente identificabile nell'ambito del festival o della rassegna più ampio/a in cui sarà inserito/a»?
Con la frase indicata si intende che, in sede di Proposta progettuale e in sede di realizzazione del progetto, al festival o alla rassegna dedicata agli artisti under 35 e residenti in Italia dovrà essere conferita chiara identificabilità e visibilità rispetto all'eventuale festival o rassegna più ampi in cui sarà inserito/a, sia sotto il profilo della comunicazione (ad es., assegnazione di un titolo o di una veste grafica specifica nell'ambito dei materiali promozionali o dei canali di comunicazione del festival ) sia sotto il profilo della programmazione (ad es., orario di esibizione/location/palco omogenei per tutti gli artisti under 35 coinvolti).
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Con riferimento al Bando 4, il budget riportato al punto E) della Proposta progettuale deve riferirsi esclusivamente alla rassegna dedicata ad artisti under 35 e residenti in Italia o all'eventuale festival/rassegna nel suo complesso?
Come indicato all'art. 2 del Bando 4 (per i settori Danza, Musica o Teatro), nel caso di proposte progettuali riguardanti festival o rassegne dedicate ad artisti under 35 e residenti in Italia da realizzarsi all'interno di festival o rassegne più ampie e/o già esistenti, la Proposta progettuale presentata in sede di candidatura al Band, ivi incluso il budget del progetto al punto E) della Proposta progettuale, dovrà riferirsi esclusivamente al festival o alla rassegna che prevede il coinvolgimento di artisti di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia.
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Con riferimento al Bando 4, settori Teatro e Danza, è possibile presentare un progetto di tour che prevede la rappresentazione di più opere diverse da parte dello stesso cast artistico under 35?
No, il tour potrà riguardare la rappresentazione di un’unica opera.
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Con riferimento al Bando 4, settori Teatro o Danza, gli artisti under 35 che saranno coinvolti nel tour o nella rassegna previsto/a dal progetto dovranno obbligatoriamente rappresentare opere inedite?
No.
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Con riferimento al Bando 4, per i settori Teatro o Danza, è possibile presentare un progetto di tour incentrato su un’opera realizzata con il contributo del Bando 2 “Nuove opere” del programma Sillumina?
Sì, fermo restando il rispetto dei restanti requisiti di ammissibilità delle proposte progettuali indicati, per i settori Teatro e Danza, rispettivamente agli artt. 2.2 e 2.5 del Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”.
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Con riferimento al Bando 4, settore Musica, gli artisti under 35 sui quali è incentrata la proposta progettuale devono già avere in sede di candidatura un management o un’agenzia di booking?
No, la presenza di tali soggetti non costituisce un requisito obbligatorio.
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Con riferimento al Bando 4, settore Musica, gli artisti under 35 che saranno coinvolti nel tour o nel festival/rassegna previsto/a dal progetto dovranno obbligatoriamente eseguire un repertorio inedito e/o di cui sono autori?
No.
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Con riferimento al Bando 4, settore Musica, è possibile presentare una proposta progettuale che includa la prima esecuzione di un’opera finanziata dal Bando “SIAE - Classici di Oggi” (Bando per la commissione di musica colta contemporanea)?
Sì.
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Con riferimento al Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”, in quale settore artistico può essere candidato un progetto di tour o rassegna incentrato/a su un’opera lirica/operetta/musical/opera di teatro musicale?
Un progetto riguardante un tour o una rassegna incentrato/a su un’opera lirica/operetta/musical/opera di teatro musicale deve essere inquadrato nel settore Teatro del Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”.
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Con riferimento al Bando 4 è possibile presentare un progetto riguardante una rassegna teatrale dedicata ad artisti under 35 da realizzarsi nell’ambito di un festival letterario?
Sì, fermo restando che i contenuti artistici delle proposte progettuali, ivi inclusa la loro coerenza con il settore artistico di riferimento, saranno valutati dalla Commissione di valutazione.
INFORMATIVA
In attuazione dell'art. 71–octies, comma 3-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 1, comma 335, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, ai sensi del quale “al fine di favorire la creatività dei giovani autori, il 10 per cento di tutti i compensi incassati ai sensi dell'articolo 71-septies, calcolato prima delle ripartizioni effettuate dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, è destinato dalla Società, sulla base di apposito atto di indirizzo annuale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale” e sulla base di quanto stabilito nell'Atto di indirizzo del Ministero per i beni e le attività culturali (REP. Decreti 19.12.2018 N. 566), la SIAE presenta il programma “Per Chi Crea” il quale prevede n. 4 azioni per la promozione della creatività dei giovani autori, finanziate mediante l'utilizzo delle risorse derivanti da copia privata, nei settori: Arti visive, performative e multimediali - Cinema - Danza - Libro e Lettura - Musica – Teatro