FAQ
Parola chiave: cinema
Mostra tutte le domande-
Con riferimento al Bando 1, settore Cinema, è possibile presentare un progetto di produzione di una nuova opera per la quale è stata effettuata la prima istanza della domanda di tax credit al Mibac, ottenendo esito positivo?
No, a meno che il soggetto proponente non fornisca apposita documentazione comprovante l’avvenuta comunicazione al Mibac di rinuncia al diritto di presentare l’istanza finale relativa al tax credit in oggetto.
-
Con riferimento al Bando 1, settore Cinema, è possibile presentare un progetto di produzione di una nuova opera per la quale sono già stati assegnati contributi da parte del Mibac eventualmente anche sotto forma di tax credit?
No, in virtù di quanto previsto all'art. 2 del Bando 1 “Nuove opere".
-
Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere” (settore Cinema) e al Bando 2 “Residenze artistiche”, può far parte del partenariato un soggetto avente sede legale all'estero?
No, come indicato all'art. 3.2 del Bando 1 (settore Cinema) e all'art. 3 del Bando 2, tutti i soggetti membri del partenariato (soggetto capofila e soggetti partner) devono avere sede legale in Italia o essere residenti in Italia (se persone fisiche).
-
Con riferimento al Bando 1 (settore Cinema) e al Bando 2, i soggetti proponenti che intendono partecipare in forma di partenariato devono formalizzare il partenariato in qualche modo?
Come previsto all'art. 3.2 del Bando 1 “Nuove opere” (con riferimento al settore Cinema) e all'art. 3 del Bando 2 “Residenze artistiche”, i soggetti partecipanti in forma di partenariato, qualora risultassero beneficiari del contributo, in sede di firma della Convenzione, dovranno stipulare un apposito Accordo di partenariato secondo il modello che sarà fornito da SIAE.
-
Con riferimento al Bando 1 (settore Cinema) e al Bando 2, in sede di ripartizione del budget tra i membri del partenariato, è possibile assegnare a uno o più partner una quota di budget pari a zero?
No. Come indicato all'art. 3.2 del Bando 1 “Nuove opere” (con riferimento al settore Cinema) e all'art. 3 del Bando 2 “Residenze artistiche”, i soggetti partner non sono meri fornitori o subappaltanti del soggetto capofila, bensì sono titolari delle spese progettuali commisurate alla quota di budget loro assegnata in sede di ripartizione del budget tra i soggetti membri del partenariato. I soggetti partner gestiscono pertanto una parte delle risorse finanziarie del budget del progetto, si impegnano ad archiviare, conservare e fornire al soggetto capofila tutta la documentazione giustificativa di spesa con i relativi dimostrativi di pagamento e concorrono attivamente all'attuazione delle attività progettuali. Ciascun partner dovrà pertanto essere titolare di una quota del budget del progetto, fermo restando che, come indicato all'art. 3.2 del Bando 1 e all'art. 3 del Bando 2, in sede di ripartizione del budget tra i soggetti membri del partenariato una quota maggioritaria del budget del progetto (costo totale) dovrà essere assegnata al soggetto capofila del partenariato medesimo.
-
Con riferimento al Bando 1 (settore Cinema) e al Bando 2, in fase di esecuzione del progetto possono entrare a far parte del partenariato soggetti diversi o aggiuntivi rispetto a quelli presenti nel partenariato presentato in sede di candidatura?
No, come indicato al paragrafo 2.4 della Guida Operativa in allegato al Bando 1 “Nuove opere” e della Guida Operativa in allegato al Bando 2 “Residenze artistiche”, non sono ammesse variazioni al partenariato, pena la revoca del contributo; in particolare non sono ammesse variazioni alle quote di ripartizione del budget complessivo del progetto tra i soggetti membri del partenariato e non è consentito modificare il soggetto capofila del partenariato né i soggetti partner, salvo casi eccezionali quali fallimenti, cessazioni, scioglimento dell’organizzazione, per i quali, previa autorizzazione da parte di SIAE, è consentito richiedere che le attività e la quota di budget afferenti al soggetto partner oggetto di fallimento, cessazione o scioglimento vengano incorporate dal soggetto capofila. Non è consentito in nessun caso il subentro nel partenariato da parte di altre organizzazioni. Si segnala, inoltre, che come indicato all'art. 5.1 del Bando 1 e del Bando 2, in sede di rendicontazione finale, le spese rendicontate dal soggetto beneficiario (dal soggetto capofila e dai soggetti partner nel caso di partenariato), con riferimento al costo complessivo del progetto previsto nella Proposta progettuale, dovranno risultare effettivamente sostenute da parte del soggetto beneficiario (dal soggetto capofila e dai soggetti partner nel caso di partenariato).
-
Con riferimento al Bando 1, settore Cinema, in riferimento alle 3 produzioni pubblicate nel periodo 2013-2018 cosa si intende con il termine “pubblicate”?
Come indicato all'art. 3.2 del Bando 1 “Nuove opere”, con il termine “pubblicate” si intende che l’opera deve essere stata resa disponibile al pubblico in qualsiasi forma (ad es., distribuzione nelle sale cinematografiche o altre modalità di proiezione in pubblico, pubblicazione sul web, trasmissione televisiva, ecc.) ma non necessariamente iscritta al Pubblico Registro Cinematografico.
-
Con riferimento al Bando 1 (settore Cinema) e al Bando 2, nel caso di partenariato il mancato possesso dei requisiti di ammissibilità da parte di un soggetto partner comporta l’inammissibilità della candidatura?
Sì, come indicato all'art. 3.2 del Bando 1 “Nuove opere” e all'art. 3 del Bando 2 “Residenze artistiche”, in caso di partenariato i requisiti di ammissibilità elencati ai suddetti articoli dovranno essere posseduti da tutti i membri del partenariato singolarmente intesi, pena l’esclusione dalla selezione.
-
Con riferimento al Bando 1, settore Cinema, oltre al regista/ai registi della nuova opera vi sono altre figure coinvolte nel progetto che devono essere di età inferiore ai 35 anni e residenti in Italia?
No.
-
È possibile presentare al Bando 1 “Nuove opere”, settore Cinema, un progetto riguardante la realizzazione di una nuova opera diversa da un lungometraggio (ad es., serie tv, cortometraggio)?
Sì. Come indicato all'art. 2.2 del Bando 1 “Nuove opere”, per quanto riguarda il settore Cinema il bando finanzia proposte progettuali riguardanti la realizzazione di una nuova opera cinematografica o assimilata. Per “opere cinematografiche o assimilate” si intendono le seguenti tipologie: film, film per la tv, telefilm seriali, serie e miniserie televisive, web series, telenovela, soap opera, sit-com, documentari, cortometraggi, film di animazione.
-
È possibile presentare al Bando 1 “Nuove opere”, settore Cinema, un progetto riguardante la realizzazione di una nuova opera di animazione?
Sì. Come indicato all'art. 2.2 del Bando 1 “Nuove opere”, per quanto riguarda il settore Cinema il bando finanzia proposte progettuali riguardanti la realizzazione di una nuova opera cinematografica o assimilata. Per “opere cinematografiche o assimilate” si intendono le seguenti tipologie: film, film per la tv, telefilm seriali, serie e miniserie televisive, web series, telenovela, soap opera, sit-com, documentari, cortometraggi, film di animazione.
-
Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, settore Cinema, quale documentazione può essere inviata per dimostrare la titolarità delle 3 produzioni di opere cinematografiche o assimilate pubblicata nel periodo 2013-2018?
Come indicato all'art. 7.2 del Bando 1 “Nuove opere”, settore Cinema, in sede di candidatura i soggetti proponenti (nel caso di partenariato soggetto capofila e soggetti partner) dovranno inviare la “documentazione attestante la titolarità della produzione da parte del soggetto proponente di ciascuna delle 3 produzioni pubblicate nel periodo 2013-2018”.Tale documentazione può comprendere, a titolo esemplificativo: iscrizione dell’opera al Pubblico Registro Cinematografico e/o altra documentazione comprovante la titolarità di diritti relativi alla produzione dell’opera (contratti di coproduzione dell’opera, contratti di cessione dei diritti di autore, locandina ufficiale dell’opera, screenshot dei titoli di testa, link a cataloghi ufficiali online ad es. IMDb, Mymovies). Indipendentemente dalla tipologia di documentazione trasmessa, la stessa dovrà contenere esplicito riferimento alla titolarità della produzione dell’opera da parte del soggetto proponente e al relativo anno di pubblicazione. Si ricorda, comunque, che ogni valutazione spetta alla Commissione.
-
Con riferimento ai bandi 1 e 4, settore Cinema, in riferimento al requisito della titolarità delle 3 produzioni pubblicate nel periodo 2013-2018, le puntate di una stessa serie vengono trattate come produzioni distinte?
No, il requisito della titolarità di almeno 3 produzioni pubblicate nel periodo 2013-2018 si riferisce a produzioni cinematografiche o assimilate differenti.
-
Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, settore Cinema, è previsto un punteggio aggiuntivo se il soggetto proponente è costituito da un partenariato?
No.
-
Con riferimento al Bando 4, per i settori Cinema e Libro e lettura, è possibile presentare un progetto di doppiaggio/sotto-titolatura/traduzione di un'opera realizzata con il contributo del Bando 2 “Nuove opere” del programma Sillumina?
Sì, fermo restando il rispetto dei restanti requisiti di ammissibilità delle proposte progettuali indicati, per i settori Cinema e Libro e lettura, rispettivamente agli artt. 2.1 e 2.3 del Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”.
-
Con riferimento al Bando 4, per i settori Cinema e Libro e lettura, è possibile presentare un progetto di doppiaggio/sotto-titolatura/traduzione relativo a più opere?
No, come indicato all'art. 2.1 per il settore Cinema e all'art. 2.3 per il settore Libro e lettura, ciascuna proposta progettuale potrà riguardare il doppiaggio/sotto-titolatura/traduzione e distribuzione all'estero di un’unica opera.
INFORMATIVA
In attuazione dell'art. 71–octies, comma 3-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 1, comma 335, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, ai sensi del quale “al fine di favorire la creatività dei giovani autori, il 10 per cento di tutti i compensi incassati ai sensi dell'articolo 71-septies, calcolato prima delle ripartizioni effettuate dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, è destinato dalla Società, sulla base di apposito atto di indirizzo annuale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale” e sulla base di quanto stabilito nell'Atto di indirizzo del Ministero per i beni e le attività culturali (REP. Decreti 19.12.2018 N. 566), la SIAE presenta il programma “Per Chi Crea” il quale prevede n. 4 azioni per la promozione della creatività dei giovani autori, finanziate mediante l'utilizzo delle risorse derivanti da copia privata, nei settori: Arti visive, performative e multimediali - Cinema - Danza - Libro e Lettura - Musica – Teatro