FAQ
Parola chiave: rendicontazione
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Nel caso in cui un soggetto risultasse vincitore di più di un contributo, può utilizzare un unico conto corrente già esistente per tutti i progetti finanziati?
Sì, come indicato all'art. 14 di tutti i bandi.
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Nel caso di assegnazione del contributo, è necessario aprire un nuovo conto corrente dedicato al progetto?
No, non è necessario aprire un nuovo conto corrente dedicato al progetto. Come indicato all'art. 14 di tutti i bandi, è possibile utilizzare un conto corrente già esistente.
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Cosa si intende per conto corrente anticorruzione?
Il termine “anticorruzione” non fa riferimento ad una tipologia specifica di conto corrente ma si riferisce al principio di “tracciabilità” dei flussi finanziari da cui derivano le disposizioni riguardanti l’utilizzo di uno o più conti correnti dedicati al progetto da parte dei soggetti beneficiari, secondo quanto indicato all'art. 14 di ciascun bando.
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Sono ammissibili eventuali spese effettuate in paesi esteri o a favore di soggetti aventi sede legale all’estero?
Sì, purché rispettino i principi di ammissibilità della spesa e le tipologie di spese ammissibili indicati all'art. 5 di tutti i bandi, nonché le regole di rendicontazione indicate al paragrafo 5.2 della Guida Operativa in allegato a ciascun bando.
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Con riferimento al Bando 1, al Bando 2 e al Bando 4, è possibile presentare un progetto che sarà cofinanziato con risorse di soggetti terzi, pubblici o privati?
Sì, fermo restando che, come indicato all'art. 2 di tutti i bandi, in coerenza con quanto indicato all'art. 2 comma 5 dell’Atto di Indirizzo del Ministero per i beni e le attività culturali (REP. Decreti 19.12.2018 N. 566), a pena di esclusione non saranno ammessi a finanziamento progetti che siano beneficiari, a qualunque titolo, di contributi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.
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Sono ammissibili eventuali spese per la locazione di immobili o spazi?
Sì, come indicato all'art. 5.2 di tutti i bandi tra le tipologie di spese ammissibili vi sono le “spese per la locazione di immobili/spazi necessari per la realizzazione del progetto”.
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È possibile inserire nel budget un valore figurativo dell’utilizzo di spazi o attrezzature di proprietà del soggetto proponente?
Sì, come indicato all'art. 5.2 di ciascun bando e al paragrafo 5.2 delle guide operative allegate a ciascun bando, le spese connesse all'utilizzo di spazi o attrezzature del soggetto proponente possono essere inserite nella voce “Spese generali” nello schema di budget presente nella Proposta progettuale. Si ricorda che le “Spese generali” saranno riconosciute al soggetto beneficiario in misura forfettaria nella misura massima del 20% rispetto al costo totale del progetto. In riferimento a questa tipologia di spesa non sarà, pertanto, produrre documentazione contabile giustificativa.
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Al termine dei progetti è possibile rendicontare contributi “in natura” o sponsorizzazioni tecniche?
No, come indicato all'art. 4 di tutti i bandi, in sede di rendicontazione delle spese progettuali, non saranno rendicontabili supporti o contributi “in natura” (ad es., lavoro volontario, sponsorizzazioni tecniche, affitti gratuiti di spazi).
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Con riferimento al Bando 1, al Bando 2 e al Bando 4, è obbligatorio prevedere un costo complessivo del progetto superiore al contributo richiesto a SIAE?
No, come indicato all'art. 4 dei bandi 1, 2 e 4 il contributo assegnato da SIAE potrà coprire fino al 100% del costo totale del progetto. L’eventuale cofinanziamento del progetto da parte del soggetto proponente, con risorse proprie o di soggetti terzi, non è dunque obbligatorio ma costituirà elemento di premialità nell'ambito della valutazione di merito che sarà effettuata dalla Commissione, come specificato all'art. 9 di ciascun bando. Resta inteso che, in tutti i casi, al termine del progetto, i soggetti beneficiari saranno chiamati a rendicontare le spese effettuate con riferimento all'intero costo del progetto, comprensivo dell’eventuale quota di cofinanziamento prevista in sede di proposta progettuale. Non saranno rendicontabili, ovvero non saranno riconosciuti come forme di cofinanziamento, supporti o contributi “in natura” (ad es., lavoro volontario, sponsorizzazioni tecniche, affitti gratuiti di spazi).
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Con riferimento al Bando 1, al Bando 2 e al Bando 4, è previsto un limite massimo da rispettare in sede di definizione del costo complessivo del progetto?
No, i bandi 1, 2 e 4 non prevedono un limite massimo relativamente al costo complessivo del progetto. Viceversa, tutti i bandi prevedono un limite massimo del contributo richiedibile per ciascuna proposta progettuale. Tale limite è indicato all'art. 4 di ciascun bando. Si ricorda, inoltre, che al termine dei progetti, come indicato all'art. 4 di ciascun bando, i soggetti beneficiari saranno chiamati a rendicontare le spese effettuate con riferimento all'intero costo del progetto, comprensivo dell’eventuale quota di cofinanziamento prevista in sede di proposta progettuale. Non saranno rendicontabili, ovvero non saranno riconosciuti come forme di cofinanziamento, supporti o contributi “in natura” (ad es., lavoro volontario, sponsorizzazioni tecniche, affitti gratuiti di spazi).
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Nel caso di assegnazione di un contributo, per ricevere l’erogazione è necessario rendicontare spese pari al costo totale del progetto o esclusivamente spese pari al contributo accordato da SIAE?
In relazione al Bando 1 “Nuove opere”, al Bando 2 “Residenze artistiche” e al Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”, come previsto all'art. 10 di ciascuno dei suddetti bandi, ai fini dell’erogazione del contributo i soggetti beneficiari dovranno rendicontare un ammontare di spese pari al costo totale del progetto, comprendente l’eventuale quota di cofinanziamento prevista in sede di presentazione della Proposta progettuale. In relazione al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, come previsto all'art. 10 del Bando, ai fini dell’erogazione del contributo l’istituzione scolastica beneficiaria dovrà rendicontare un ammontare di spese pari all'importo del contributo assegnato da SIAE. In ogni caso, le spese dovranno essere rendicontate secondo l’articolazione per macro-voci di spesa prevista nel budget previsionale riportato all'interno della Proposta progettuale presentata in sede di candidatura o successivamente modificato secondo le regole previste nelle guide operative allegate a ciascun bando.
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Nel caso di assegnazione di un contributo, per ricevere l’erogazione del saldo finale, le spese rendicontate dovranno risultare effettivamente pagate (quietanzate)?
Sì, all'art. 5.1 di tutti i bandi e al punto 5.1 delle relative guide operative sono elencati i principi di ammissibilità della spesa. Tra questi vi è il principio per cui una spesa, per essere considerata ammissibile, in sede di richiesta di erogazione del saldo finale del contributo dovrà risultare effettivamente quietanzata dal soggetto beneficiario dando luogo alle relative registrazioni contabili nel rispetto della normativa fiscale.
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Un rappresentante legale del soggetto proponente (o la persona fisica proponente) può ricevere un compenso per la realizzazione del progetto?
Sì, a condizione di aver formalizzato la posizione lavorativa per mezzo di una qualche forma di contrattualizzazione. In tal modo, in fase di rendicontazione, il Revisore sarà in grado di imputare al progetto il relativo costo sulla base della tipologia contrattuale e delle attività effettivamente svolte. Più nello specifico, a seconda della forma di contrattualizzazione scelta, sarà possibile imputare le relative spese al progetto sulla base delle indicazioni presenti all'interno del paragrafo 5 della Guida Operativa in allegato a ciascun bando.
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Con riferimento a tutti i bandi, qual è la corretta modalità per rendicontare il lavoro svolto dai rappresentanti legali del soggetto proponente?
Occorre necessariamente aver formalizzato la posizione lavorativa per mezzo di una qualche forma di contrattualizzazione. In tal modo, in fase di rendicontazione, il Revisore sarà in grado di imputare al progetto il relativo costo sulla base della tipologia contrattuale e delle attività effettivamente svolte. Più nello specifico, a seconda della forma di contrattualizzazione scelta, sarà possibile imputare le relative spese al progetto sulla base delle indicazioni presenti all'interno del paragrafo 5 della Guida Operativa in allegato a ciascun bando.
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Cosa si intende per soggetto “terzo indipendente” con riferimento al soggetto iscritto all'Albo dei revisori legali dei conti che dovrà occuparsi di certificare i rendiconti delle spese del progetto?
Per soggetto “terzo indipendente” si intende un professionista che non ha legami diretti con il soggetto beneficiario (ad es., rapporto di lavoro subordinato con il soggetto beneficiario, cariche sociali ricoperte nell'ambito del soggetto beneficiario, rapporti di parentela con il legale rappresentante/soci/amministratori del soggetto beneficiario, ecc.).
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Il commercialista del soggetto beneficiario può svolgere la funzione di “revisore” ai fini della certificazione dei rendiconti delle spese del progetto?
Come indicato all'art. 11 e all'art. 13 di tutti i bandi del programma “Per Chi Crea”, i rendiconti (finale o in itinere) delle spese del progetto dovranno essere certificati da un soggetto terzo indipendente iscritto all'Albo dei revisori legali dei conti. Per soggetto “terzo indipendente” si intende un professionista che non ha legami diretti con il soggetto beneficiario. Pertanto, il commercialista del soggetto beneficiario potrà svolgere tale funzione se privo di legami diretti con il soggetto beneficiario (ad es., rapporto di lavoro subordinato con il soggetto beneficiario, cariche sociali ricoperte nell'ambito del soggetto beneficiario, rapporti di parentela con il legale rappresentante/soci/amministratori del soggetto beneficiario, ecc.).
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Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, qual è il periodo temporale di ammissibilità delle spese?
Come indicato all'art. 5.1 del Bando, saranno considerate ammissibili le spese effettuate nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del Bando (20.02.2019) e il termine fissato entro il quale i soggetti beneficiari dovranno trasmettere le rendicontazioni finali, vale a dire il 30.09.2020.
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Con riferimento al Bando 1, al Bando 2 e al Bando 4, nel caso di acquisto di strumenti o attrezzature, il limite dei 1.000 euro oltre il quale è ammissibile solo l’ammortamento si applica al singolo acquisto o alla somma di tutti gli acquisti effettuati?
Tale limite si applica al valore di spesa relativo al singolo strumento o alla singola attrezzatura acquistati.
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Con riferimento al Bando 1 (settore Cinema) e al Bando 2, in fase di esecuzione del progetto possono entrare a far parte del partenariato soggetti diversi o aggiuntivi rispetto a quelli presenti nel partenariato presentato in sede di candidatura?
No, come indicato al paragrafo 2.4 della Guida Operativa in allegato al Bando 1 “Nuove opere” e della Guida Operativa in allegato al Bando 2 “Residenze artistiche”, non sono ammesse variazioni al partenariato, pena la revoca del contributo; in particolare non sono ammesse variazioni alle quote di ripartizione del budget complessivo del progetto tra i soggetti membri del partenariato e non è consentito modificare il soggetto capofila del partenariato né i soggetti partner, salvo casi eccezionali quali fallimenti, cessazioni, scioglimento dell’organizzazione, per i quali, previa autorizzazione da parte di SIAE, è consentito richiedere che le attività e la quota di budget afferenti al soggetto partner oggetto di fallimento, cessazione o scioglimento vengano incorporate dal soggetto capofila. Non è consentito in nessun caso il subentro nel partenariato da parte di altre organizzazioni. Si segnala, inoltre, che come indicato all'art. 5.1 del Bando 1 e del Bando 2, in sede di rendicontazione finale, le spese rendicontate dal soggetto beneficiario (dal soggetto capofila e dai soggetti partner nel caso di partenariato), con riferimento al costo complessivo del progetto previsto nella Proposta progettuale, dovranno risultare effettivamente sostenute da parte del soggetto beneficiario (dal soggetto capofila e dai soggetti partner nel caso di partenariato).
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Con riferimento al Bando 2 “Residenze artistiche”, è possibile prevedere l’erogazione di un compenso agli artisti under 35 e residenti in Italia che parteciperanno alle residenze?
Sì.
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Con riferimento al Bando 2, le spese di vitto, alloggio, viaggio, ecc. da garantire agli artisti under 35 partecipanti alle residenze possono essere sostenute direttamente dal soggetto beneficiario?
Sì, purché rendicontabili secondo le regole previste all'art. 5 del Bando e al paragrafo 5 della Guida Operativa ad esso allegata.
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Con riferimento al Bando 2, le spese di vitto, alloggio, viaggio, ecc. da garantire agli artisti under 35 possono essere sostenute in prima istanza dagli artisti under 35 e solo successivamente, a titolo di rimborso spese, dal soggetto beneficiario?
Sì, purché rendicontabili secondo le regole previste all'art. 5 del Bando e al paragrafo 5 della Guida Operativa ad esso allegata.
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Con riferimento al Bando 3, i professionisti esterni e/o le altre organizzazioni pubbliche o private coinvolte nella realizzazione del progetto possono collaborare anche con altre eventuali scuole beneficiarie del Bando 3?
Sì.
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Con riferimento al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” al termine del progetto le spese rendicontate, per essere ammissibili, dovranno risultare tutte sostenute da parte dell’istituzione scolastica beneficiaria?
Sì, come indicato all'art. 5.1 del Bando, le spese rendicontate, per essere considerate ammissibili, dovranno risultare «effettivamente sostenute e contabilizzate, ovvero effettivamente quietanzate da parte dell’istituzione scolastica beneficiaria», oltre a rispettare le restanti disposizioni previste all'art. 5.
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Con riferimento al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, gli accordi di collaborazione con altre istituzioni pubbliche e/o enti e organizzazioni private che parteciperanno al progetto possono essere a titolo oneroso?
Sì, tali accordi possono prevedere un corrispettivo a carico dell’istituzione scolastica proponente e a favore dell’istituzione pubblica o dell’organizzazione privata coinvolta nel progetto.
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Con riferimento al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, per la realizzazione del progetto la scuola può erogare compensi a professionisti esterni e/o ad altre organizzazioni pubbliche o private?
Sì.
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Con riferimento al Bando 3, quale documentazione è richiesta per la rendicontazione dei compensi a professionisti esterni e/o ad altre organizzazioni pubbliche o private coinvolte/i nella realizzazione del progetto?
Come indicato al paragrafo 5.2 della Guida Operativa allegata al Bando 3, per la rendicontazione delle “Spese per la retribuzione del personale non dipendente incaricato per la realizzazione del progetto” e delle “Spese per compensi per servizi e prestazioni professionali di terzi finalizzati alla realizzazione del progetto” le istituzioni scolastiche beneficiarie dovranno produrre la seguente documentazione contabile giustificativa: 1) lettere d’incarico/contratti sottoscritti dalle parti interessate; 2) fatture o documentazione equivalente indicanti nell'oggetto della prestazione la pertinenza al progetto; 3) documentazione probante il pagamento dell’importo dovuto indicato in fattura o nella documentazione contabile equivalente (es., ricevute bonifici, estratto conto); 4) F24 regolarmente quietanzati e prospetto di riconciliazione tra la fattura/documentazione contabile e gli F24 attestanti il versamento.
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Con riferimento al Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale” al termine del progetto le spese rendicontate, per essere ammissibili, dovranno risultare tutte sostenute da parte del soggetto beneficiario?
Sì, come indicato all'art. 5.1 del Bando, le spese rendicontate, per essere considerate ammissibili, dovranno risultare «effettivamente sostenute e contabilizzate, ovvero effettivamente quietanzate dal soggetto beneficiario», oltre a rispettare le restanti disposizioni previste all'art. 5.
INFORMATIVA
In attuazione dell'art. 71–octies, comma 3-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 1, comma 335, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, ai sensi del quale “al fine di favorire la creatività dei giovani autori, il 10 per cento di tutti i compensi incassati ai sensi dell'articolo 71-septies, calcolato prima delle ripartizioni effettuate dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, è destinato dalla Società, sulla base di apposito atto di indirizzo annuale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale” e sulla base di quanto stabilito nell'Atto di indirizzo del Ministero per i beni e le attività culturali (REP. Decreti 19.12.2018 N. 566), la SIAE presenta il programma “Per Chi Crea” il quale prevede n. 4 azioni per la promozione della creatività dei giovani autori, finanziate mediante l'utilizzo delle risorse derivanti da copia privata, nei settori: Arti visive, performative e multimediali - Cinema - Danza - Libro e Lettura - Musica – Teatro