FAQ
Parola chiave: arti visive
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Nel settore Arti visive, performative e multimediali è compresa la fotografia?
Sì, fermo restando che i contenuti artistici delle proposte progettuali, ivi inclusa la loro coerenza con il settore artistico di riferimento, saranno valutati dalla Commissione di valutazione.
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Nel settore Arti visive, performative e multimediali è compresa la scultura?
Sì, fermo restando che i contenuti artistici delle proposte progettuali, ivi inclusa la loro coerenza con il settore artistico di riferimento, saranno valutati dalla Commissione di valutazione.
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Nel settore Arti visive, performative e multimediali è compresa l’arte tessile?
Sì, fermo restando che i contenuti artistici delle proposte progettuali, ivi inclusa la loro coerenza con il settore artistico di riferimento, saranno valutati dalla Commissione di valutazione.
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Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, settore Arti visive, performative e multimediali, quale documentazione può essere inviata per dimostrare la titolarità delle 6 produzioni realizzate nel triennio 2016-2018?
Come indicato all'art. 7.1 del Bando 1 “Nuove opere”, settore Arti visive, performative e multimediali, in sede di candidatura i soggetti proponenti dovranno inviare la “documentazione attestante la titolarità della produzione da parte del soggetto proponente di ciascuna delle 6 produzioni realizzate nel triennio 2016-2018”. eventuali contratti/accordi formali tra il soggetto titolare della produzione e l’artista/gli artisti titolari delle opere connessi alla realizzazione di eventi espositivi riguardanti le opere dell’artista in oggetto (ad es., mostra personale, proiezioni, ecc.); oppure eventuali contratti tra il soggetto titolare della produzione e soggetti terzi (ad es., musei, gallerie) presso cui si è svolta la presentazione al pubblico dell’opera (ad es., mostre, proiezioni); oppure eventuali permessi SIAE connessi all'utilizzo dell’opera da parte del soggetto proponente; oppure eventuale documentazione attestante l’avvenuto contributo finanziario del soggetto proponente alla produzione o rappresentazione o esposizione dell’opera. Oltre a tale documentazione, e soltanto in aggiunta, è possibile inviare materiali promozionali e stampa (ad es., rassegna stampa, comunicati stampa) o prodotti editoriali (ad es., catalogo di mostre/altro). Indipendentemente dalla tipologia di documentazione trasmessa, la stessa dovrà contenere esplicito riferimento alla titolarità della produzione dell’opera da parte del soggetto proponente e al relativo anno di realizzazione. Si ricorda, comunque, che ogni valutazione spetta alla Commissione.
INFORMATIVA
In attuazione dell'art. 71–octies, comma 3-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 1, comma 335, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, ai sensi del quale “al fine di favorire la creatività dei giovani autori, il 10 per cento di tutti i compensi incassati ai sensi dell'articolo 71-septies, calcolato prima delle ripartizioni effettuate dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, è destinato dalla Società, sulla base di apposito atto di indirizzo annuale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale” e sulla base di quanto stabilito nell'Atto di indirizzo del Ministero per i beni e le attività culturali (REP. Decreti 19.12.2018 N. 566), la SIAE presenta il programma “Per Chi Crea” il quale prevede n. 4 azioni per la promozione della creatività dei giovani autori, finanziate mediante l'utilizzo delle risorse derivanti da copia privata, nei settori: Arti visive, performative e multimediali - Cinema - Danza - Libro e Lettura - Musica – Teatro