FAQ
Parola chiave: ammissibilità
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Per partecipare ai bandi è obbligatorio possedere la partita IVA?
Sì, è obbligatorio per tutti i bandi, ad eccezione del Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”. Come previsto infatti all'art. 3 dei bandi 1, 2 e 4, la partecipazione è consentita a tutti i soggetti pubblici e privati di cui al Libro I, Titolo II, Capo I, Capo II e Capo III del Codice Civile, ivi inclusi quelli non riconosciuti, nonché alle persone fisiche, purché in possesso dei restanti requisiti di ammissibilità. Tra questi vi è il possesso di partita IVA.
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Per partecipare ai bandi è obbligatorio inviare il certificato di attribuzione della partita IVA comprensivo di codice ATECO?
Sì, è obbligatorio per tutti i bandi, ad eccezione del Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”. Come previsto infatti all'art. 7 dei bandi 1, 2 e 4, l’invio del certificato di attribuzione della partita IVA comprensivo di codice ATECO è obbligatorio per tutti i soggetti proponenti, pena l’esclusione dalla selezione.
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Qual è il termine massimo per presentare le candidature ai bandi?
Come indicato all'art. 7 di tutti i bandi, le candidature potranno essere trasmesse entro non oltre le ore 23:59 del giorno 05.04.2019.
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Può partecipare ai bandi un soggetto che ha beneficiato di un contributo nell'ambito del programma “Sillumina - Copia privata per i giovani, per la cultura” (edizioni 2016 e/o 2017) o di altre iniziative promosse e sostenute da SIAE?
Sì, i bandi “Per Chi Crea” non prevedono alcuna limitazione in merito alla partecipazione da parte di soggetti che hanno beneficiato di contributi erogati nell'ambito del programma “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura” o di altre iniziative promosse e sostenute da SIAE.
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Può partecipare ai bandi un soggetto che è attualmente beneficiario di contributi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali (a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo o su altri fondi/canali di sostegno)?
Sì, può partecipare. La causa di esclusione indicata all'art. 2 di tutti i bandi “Per Chi Crea” è infatti riferita al progetto, non al soggetto proponente.
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È possibile partecipare ai bandi con un progetto che beneficia di contributi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali (a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo o su altri fondi/canali di sostegno)?
Come indicato all'art. 2 di tutti i bandi “Per Chi Crea”, in coerenza con quanto indicato all'art. 2 comma 5 dell’Atto di Indirizzo del Ministero per i beni e le attività culturali (REP. Decreti 19.12.2018 N. 566), a pena di esclusione non saranno ammessi a finanziamento progetti che siano beneficiari, a qualunque titolo, di contributi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali. Il progetto presentato in sede di candidatura ai bandi “Per Chi Crea” non dovrà costituire l’oggetto di tali contributi, ovvero dovrà essere “nuovo” nei propri elementi costitutivi rispetto ad altri eventuali progetti, di titolarità del soggetto proponente, già finanziati con risorse Mibac. Al tal proposito si rammenta che SIAE, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, potrà procedere alle opportune verifiche.
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È possibile partecipare ai bandi con una proposta progettuale riguardante la nuova edizione di un progetto che nelle passate edizioni è stato finanziato dal Mibac ma che non sarà beneficiario di fondi Mibac nella nuova edizione?
Sì, purché la nuova edizione del progetto, oggetto della Proposta progettuale presentata in sede di candidatura, non sia beneficiaria di contributi da parte del Mibac, in virtù di quanto previsto all'art. 2 di tutti i bandi.
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È possibile partecipare ai bandi con un progetto ex novo dedicato ad artisti under 35 e residenti in Italia presentato da un soggetto beneficiario di fondi Mibac sulla base di un progetto/programma annuale o triennale di attività?
Come indicato all'art. 2 di tutti i bandi “Per Chi Crea”, in coerenza con quanto indicato all'art. 2 comma 5 dell’Atto di Indirizzo del Ministero per i beni e le attività culturali (REP. Decreti 19.12.2018 N. 566), a pena di esclusione non saranno ammessi a finanziamento progetti che siano beneficiari, a qualunque titolo, di contributi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali. Il progetto presentato in sede di candidatura ai bandi “Per Chi Crea” non dovrà costituire l’oggetto di tali contributi, ovvero dovrà essere “nuovo” nei propri elementi costitutivi rispetto ad altri eventuali progetti, di titolarità del soggetto proponente, già finanziati con risorse Mibac. Al tal proposito si rammenta che SIAE, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, potrà procedere alle opportune verifiche.
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Con riferimento al Bando 1, settore Cinema, è possibile presentare un progetto di produzione di una nuova opera per la quale è stata effettuata la prima istanza della domanda di tax credit al Mibac, ottenendo esito positivo?
No, a meno che il soggetto proponente non fornisca apposita documentazione comprovante l’avvenuta comunicazione al Mibac di rinuncia al diritto di presentare l’istanza finale relativa al tax credit in oggetto.
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Con riferimento al Bando 1, settore Cinema, è possibile presentare un progetto di produzione di una nuova opera per la quale sono già stati assegnati contributi da parte del Mibac eventualmente anche sotto forma di tax credit?
No, in virtù di quanto previsto all'art. 2 del Bando 1 “Nuove opere".
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È possibile partecipare al Bando 2 o al Bando 4 con un progetto di residenza o rassegna ex novo dedicato ad artisti under 35 e residenti in Italia da effettuarsi nell'ambito di un festival finanziato dal Mibac?
Come indicato all'art. 2 di tutti i bandi “Per Chi Crea”, in coerenza con quanto indicato all'art. 2 comma 5 dell’Atto di Indirizzo del Ministero per i beni e le attività culturali (REP. Decreti 19.12.2018 N. 566), a pena di esclusione non saranno ammessi a finanziamento progetti che siano beneficiari, a qualunque titolo, di contributi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali. Il progetto presentato in sede di candidatura ai bandi “Per Chi Crea” non dovrà costituire l’oggetto di tali contributi, ovvero dovrà essere “nuovo” nei propri elementi costitutivi rispetto ad altri eventuali progetti, di titolarità del soggetto proponente, già finanziati con risorse Mibac. Al tal proposito si rammenta che SIAE, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, potrà procedere alle opportune verifiche.
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Per partecipare ai bandi è necessario essere iscritti a SIAE?
No, l’iscrizione a SIAE non è necessaria. La partecipazione ai bandi è aperta a tutti i soggetti che soddisfano i requisiti di ammissibilità previsti all'art 3 di ciascun bando.
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Per partecipare ai bandi le persone operanti presso le organizzazioni proponenti (o le persone fisiche proponenti) devono necessariamente avere un'età non superiore ai 35 anni?
No.
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Con riferimento al Bando 1, al Bando 2 e al Bando 4, qual è la differenza tra soggetto proponente e artista under 35 oggetto della candidatura?
Il soggetto proponente è colui che presenta la candidatura e che, in caso di assegnazione del contributo, si occupa di realizzare il progetto e di gestire i rapporti con SIAE, ivi inclusa la rendicontazione del progetto stesso. Il soggetto proponente deve essere in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti all'art. 3 di ciascun bando. L’artista (o il “collettivo”) under 35 e residente in Italia oggetto della candidatura è invece colui che sarà protagonista delle attività previste dal progetto, a seconda del bando cui si riferisce (ad es., realizzazione della nuova opera nel caso del Bando 1, partecipazione alle residenze nel caso del Bando 2, partecipazione al tour o alla rassegna nel caso del Bando 4). Soggetto proponente e artista (o “collettivo”) under 35 oggetto della candidatura possono essere costituiti dalla stessa persona, o dallo stesso soggetto, qualora tale persona/soggetto sia in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti all'art. 3 di ciascun bando per quanto riguarda il soggetto proponente e, al tempo stesso, sia un artista (o un “collettivo”) under 35 e residente in Italia.
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Può partecipare al Bando 1 o al Bando 2 o al Bando 4 una persona fisica?
Sì, come previsto all'art. 3 dei bandi 1, 2 e 4, la partecipazione è consentita a tutti i soggetti pubblici e privati di cui al Libro I, Titolo II, Capo I, Capo II e Capo III del Codice Civile, ivi inclusi quelli non riconosciuti, nonché alle persone fisiche, purché in possesso dei restanti requisiti di ammissibilità indicati all'art. 3 di ciascun bando.
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Le persone giuridiche aventi sede legale all'estero e le persone fisiche aventi residenza all'estero possono partecipare ai bandi?
No, come emerge dai requisiti di ammissibilità previsti all'art. 3 di tutti i bandi.
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Un ente pubblico avente sede legale in Italia può partecipare ai bandi?
Sì, ad eccezione del Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” al quale possono partecipare esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo. Come previsto infatti all'art. 3 dei bandi 1, 2 e 4, la partecipazione è consentita a tutti i soggetti pubblici e privati di cui al Libro I, Titolo II, Capo I, Capo II e Capo III del Codice Civile, ivi inclusi quelli non riconosciuti, nonché alle persone fisiche, purché in possesso dei restanti requisiti di ammissibilità indicati al suddetto art. 3 di ciascun bando.
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Può partecipare al Bando 1 o al Bando 2 o al Bando 4 una società a responsabilità limitata?
Sì, come previsto all'art. 3 dei bandi 1, 2 e 4, la partecipazione è consentita a tutti i soggetti pubblici e privati di cui al Libro I, Titolo II, Capo I, Capo II e Capo III del Codice Civile, ivi inclusi quelli non riconosciuti, nonché alle persone fisiche, purché in possesso dei restanti requisiti di ammissibilità indicati all'art. 3 di ciascun bando.
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Un'associazione culturale avente sede legale in Italia può partecipare ai bandi?
Sì, ad eccezione del Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” al quale possono partecipare esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo. Come previsto infatti all'art. 3 dei bandi 1, 2 e 4, la partecipazione è consentita a tutti i soggetti pubblici e privati di cui al Libro I, Titolo II, Capo I, Capo II e Capo III del Codice Civile, ivi inclusi quelli non riconosciuti, nonché alle persone fisiche, purché in possesso dei restanti requisiti di ammissibilità indicati al suddetto art. 3 di ciascun bando.
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Con riferimento al Bando 1, al Bando 2 e al Bando 4, per partecipare ai bandi il soggetto proponente può avvalersi di una partita IVA intestata a un altro soggetto?
No, la partita IVA deve essere intestata al soggetto proponente.
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È possibile partecipare ai bandi “Per Chi Crea” con una proposta progettuale multidisciplinare, ovvero riguardante più settori artistici?
No, a pena di esclusione ciascuna proposta progettuale potrà riguardare un unico settore artistico tra quelli di intervento di ciascun bando.
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Qual è il numero massimo di proposte progettuali presentabili dallo stesso soggetto proponente per ciascun bando?
Il numero massimo di proposte progettuali presentabili dallo stesso soggetto proponente è indicato all'art. 2 di ciascun bando. Per quanto riguarda il Bando 1 “Nuove opere” ciascun soggetto proponente (nel caso di partenariato nel solo settore Cinema, sia il soggetto capofila, sia i soggetti partner) può presentare nell'ambito del singolo bando, a pena di esclusione, al massimo 2 proposte progettuali. Per quanto riguarda il Bando 2 “Residenze artistiche”, a pena di esclusione, ciascun soggetto proponente può presentare nell'ambito del singolo bando al massimo 1 proposta progettuale (nel caso di partenariato, tale vincolo riguarda sia il soggetto capofila, sia i soggetti partner). Per quanto riguarda il Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” e il Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”, a pena di esclusione, ciascun soggetto proponente (nel caso di partenariato, sia il soggetto capofila, sia i soggetti partner) può presentare nell'ambito del singolo bando al massimo 2 proposte progettuali.
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Lo stesso soggetto proponente può ricevere più di un contributo a valere sui bandi “Per Chi Crea”?
Sì, nel caso in cui uno stesso soggetto proponente presenti più proposte progettuali su diversi bandi “Per Chi Crea”, tale soggetto può risultare vincitore, e dunque assegnatario del contributo, per più di un progetto. Resta fermo il rispetto del numero massimo di proposte progettuali presentabili da parte dello stesso soggetto, riportato all'art. 2 di ciascun bando, pena l’esclusione dalla selezione.
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Con riferimento ai Bandi 1, 2 e 4, nel caso in cui il soggetto proponente sia titolare di più codici ATECO, quale occorre indicare in sede di candidatura?
Qualora il soggetto proponente sia titolare di più codici ATECO, l'indicazione è di inserire il codice ATECO più pertinente al bando, purché questo sia verificabile dal certificato di attribuzione della partita IVA o, qualora il soggetto proponente sia iscritto al Registro delle Imprese, dalla Visura Camerale.
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Con riferimento al Bando 1, al Bando 2 e al Bando 4, è possibile presentare un progetto che sarà cofinanziato con risorse di soggetti terzi, pubblici o privati?
Sì, fermo restando che, come indicato all'art. 2 di tutti i bandi, in coerenza con quanto indicato all'art. 2 comma 5 dell’Atto di Indirizzo del Ministero per i beni e le attività culturali (REP. Decreti 19.12.2018 N. 566), a pena di esclusione non saranno ammessi a finanziamento progetti che siano beneficiari, a qualunque titolo, di contributi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.
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È possibile partecipare al Bando 1 “Nuove opere” con un partenariato?
Come indicato all'art. 3 del Bando 1 “Nuove opere”, la partecipazione in forma di partenariato è ammessa esclusivamente per il settore Cinema. Per tutti gli altri settori di intervento del Bando, è ammessa esclusivamente la partecipazione in forma singola (un unico soggetto proponente).
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Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere” (settore Cinema) e al Bando 2 “Residenze artistiche”, può far parte del partenariato un soggetto avente sede legale all'estero?
No, come indicato all'art. 3.2 del Bando 1 (settore Cinema) e all'art. 3 del Bando 2, tutti i soggetti membri del partenariato (soggetto capofila e soggetti partner) devono avere sede legale in Italia o essere residenti in Italia (se persone fisiche).
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Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere” (settore Cinema) e al Bando 2 “Residenze artistiche”, può far parte del partenariato uno sponsor “tecnico”?
Sì, purché in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti all'art. 3.2 del Bando 1 (settore Cinema) e all'art. 3 del Bando 2. Si ricorda, tuttavia, che come indicato all'art. 4 di tutti i bandi, in sede di rendicontazione delle spese progettuali, non saranno rendicontabili supporti o contributi “in natura” (ad es., lavoro volontario, sponsorizzazioni tecniche, affitti gratuiti di spazi).
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Con riferimento al Bando 1, settore Cinema, in riferimento alle 3 produzioni pubblicate nel periodo 2013-2018 cosa si intende con il termine “pubblicate”?
Come indicato all'art. 3.2 del Bando 1 “Nuove opere”, con il termine “pubblicate” si intende che l’opera deve essere stata resa disponibile al pubblico in qualsiasi forma (ad es., distribuzione nelle sale cinematografiche o altre modalità di proiezione in pubblico, pubblicazione sul web, trasmissione televisiva, ecc.) ma non necessariamente iscritta al Pubblico Registro Cinematografico.
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È possibile partecipare al Bando 1 “Nuove opere” o al Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale” (settori Cinema e Libro e lettura) pur non essendo in possesso del requisito di ammissibilità relativo al numero minimo di produzioni realizzate?
No.
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Con riferimento al Bando 1 e al Bando 4 (settori Cinema e Libro), il requisito della titolarità delle produzioni viene riconosciuto qualora il soggetto proponente si sia successivamente costituito con una nuova forma giuridica e una nuova partita IVA?
Con riferimento al Bando 1 “Nuove Opere” e al Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”, per i settori Cinema e Libro e lettura, il requisito della titolarità della produzione delle opere realizzate in passato, indicato per ciascun settore all'art. 3 di ciascun bando, viene riconosciuto previa la verifica della corrispondenza tra il soggetto proponente e la documentazione comprovante la titolarità della produzione inviata dal medesimo, secondo quanto indicato per ciascun settore all'art. 7 di ciascun bando. Tale verifica sarà effettuata dalla Commissione di valutazione.
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Con riferimento al Bando 1 e al Bando 4 (settori Cinema e Libro), qualora il soggetto proponente abbia acquisito un’altra società, il requisito della titolarità delle produzioni viene riconosciuto anche sulla base delle produzioni della società acquisita?
Con riferimento al Bando 1 “Nuove Opere” e al Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale per i settori Cinema e Libro e lettura, il requisito della titolarità della produzione delle opere realizzate in passato, indicato per ciascun settore all'art. 3 di ciascun bando, viene riconosciuto previa la verifica della corrispondenza tra il soggetto proponente e la documentazione comprovante la titolarità della produzione inviata dal medesimo, secondo quanto indicato per ciascun settore all'art. 7 del Bando. Tale verifica sarà effettuata dalla Commissione di valutazione.
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Con riferimento al Bando 1 (settore Cinema) e al Bando 2, nel caso di partenariato il mancato possesso dei requisiti di ammissibilità da parte di un soggetto partner comporta l’inammissibilità della candidatura?
Sì, come indicato all'art. 3.2 del Bando 1 “Nuove opere” e all'art. 3 del Bando 2 “Residenze artistiche”, in caso di partenariato i requisiti di ammissibilità elencati ai suddetti articoli dovranno essere posseduti da tutti i membri del partenariato singolarmente intesi, pena l’esclusione dalla selezione.
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Con riferimento al Bando 1, settore Cinema, oltre al regista/ai registi della nuova opera vi sono altre figure coinvolte nel progetto che devono essere di età inferiore ai 35 anni e residenti in Italia?
No.
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È possibile presentare al Bando 1 “Nuove opere”, settore Cinema, un progetto riguardante la realizzazione di una nuova opera diversa da un lungometraggio (ad es., serie tv, cortometraggio)?
Sì. Come indicato all'art. 2.2 del Bando 1 “Nuove opere”, per quanto riguarda il settore Cinema il bando finanzia proposte progettuali riguardanti la realizzazione di una nuova opera cinematografica o assimilata. Per “opere cinematografiche o assimilate” si intendono le seguenti tipologie: film, film per la tv, telefilm seriali, serie e miniserie televisive, web series, telenovela, soap opera, sit-com, documentari, cortometraggi, film di animazione.
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È possibile presentare al Bando 1 “Nuove opere”, settore Cinema, un progetto riguardante la realizzazione di una nuova opera di animazione?
Sì. Come indicato all'art. 2.2 del Bando 1 “Nuove opere”, per quanto riguarda il settore Cinema il bando finanzia proposte progettuali riguardanti la realizzazione di una nuova opera cinematografica o assimilata. Per “opere cinematografiche o assimilate” si intendono le seguenti tipologie: film, film per la tv, telefilm seriali, serie e miniserie televisive, web series, telenovela, soap opera, sit-com, documentari, cortometraggi, film di animazione.
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Con riferimento al Bando 1, per i settori Teatro e Danza, le produzioni realizzate nel triennio 2016-2018 devono essere obbligatoriamente nuove produzioni o possono essere “riprese” di produzioni passate?
Con riferimento al Bando 1, per i settori Teatro e Danza, tra le produzioni realizzate dai soggetti proponenti nel triennio 2016-2018, richieste come requisito di ammissibilità secondo quanto indicato all'art. 3.3 e all'art. 3.6 del Bando, possono rientrare anche “riprese” di produzioni che hanno debuttato precedentemente al triennio considerato.
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Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, settori Teatro o Danza, tra le 4 produzioni realizzate nel triennio 2016-2018, previste come requisito di ammissibilità, possono essere incluse coproduzioni realizzate con altri soggetti?
Sì.
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È possibile partecipare al Bando 1 “Nuove opere” nel settore Libro e lettura con una proposta progettuale riguardante la realizzazione di un’opera a fumetti?
Sì.
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È possibile partecipare al Bando 1 “Nuove opere” nel settore Libro e lettura con una proposta progettuale riguardante la realizzazione di libri illustrati, narrativa illustrata o albi illustrati per ragazzi?
Sì.
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Il Bando 1 “Nuove opere”, settore Musica, è riservato esclusivamente alle case discografiche?
No, non solo. Come indicato all'art. 3.5 del Bando 1 “Nuove opere”, nel settore Musica possono partecipare tutti i soggetti pubblici e privati di cui al Libro I, Titolo II; Capo I, Capo II e Capo III del Codice Civile, ivi inclusi quelli non riconosciuti, nonché le persone fisiche, purché in possesso dei restanti requisiti di ammissibilità elencati allo stesso art. 3.5. Tra questi vi è lo svolgimento di attività professionale di produzione e/o edizione e/o distribuzione discografica e la titolarità di almeno n. 6 produzioni discografiche pubblicate nel triennio 2016-2018.
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Con riferimento al Bando 1, settore Musica, tra le 6 produzioni discografiche pubblicate nel triennio 2016-2018, possono essere incluse produzioni discografiche di titolarità di altre organizzazioni controllate dal soggetto proponente?
Con riferimento al Bando 1 “Nuove Opere”, settore Musica, il requisito della titolarità delle produzioni discografiche pubblicate nel triennio 2016-2018, indicato all'art. 3.5 del Bando, viene riconosciuto previa la verifica della corrispondenza tra il soggetto proponente e la documentazione comprovante la titolarità della produzione inviata dal medesimo, secondo quanto indicato all'art. 7.5 del Bando. Tale verifica sarà effettuata dalla Commissione di valutazione.
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Con riferimento al Bando 1 “Nuove opere”, settore Teatro, cosa si intende con il termine “titolari” in riferimento al requisito della titolarità di almeno 4 produzioni teatrali realizzate nel triennio 2016-2018?
Con il termine “titolari” si intende che i soggetti proponenti dovranno risultare intestatari della realizzazione delle 4 produzioni teatrali, sotto il profilo organizzativo e finanziario, per quanto riguarda l’allestimento, messa in scena ed eventuale circuitazione delle produzioni. Tale titolarità può essere dimostrata mediante l’invio della documentazione indicata all'art. 7.6 del Bando.
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Con riferimento al Bando 1, settore Teatro, è ammissibile un progetto che prevede la realizzazione di un’opera teatrale basata su un testo che in passato è già stato rappresentato?
No, come indicato all'art. 2.6 del Bando 1 “Nuove opere”, settore Teatro, il Bando finanzia proposte progettuali che prevedono la realizzazione (scrittura, allestimento, messa in scena) di una nuova opera teatrale che, tra le altre caratteristiche obbligatorie, al momento della presentazione della proposta progettuale dovrà avere «carattere inedito», ovvero dovrà riferirsi a un testo (sceneggiatura/copione) che non sia mai stato rappresentato in contesti con presenza di pubblico, o in ogni caso fruibili dal pubblico, né in Italia né all'estero, né mediante canali digitali.
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Con riferimento al Bando 1, settore Teatro, è ammissibile un progetto di realizzazione di una nuova opera teatrale che preveda l’utilizzo di musiche non inedite?
Sì, purché il testo sul quale è basata l’opera sia inedito. Infatti, come indicato all'art. 2.6 del Bando 1 “Nuove opere”, per il settore Teatro, il Bando finanzia proposte progettuali che prevedono la realizzazione (scrittura, allestimento, messa in scena) di una nuova opera teatrale che, tra le altre caratteristiche obbligatorie, al momento della presentazione della proposta progettuale dovrà avere «carattere inedito», ovvero dovrà riferirsi a un testo (sceneggiatura/copione) che non sia mai stato rappresentato in contesti con presenza di pubblico, o in ogni caso fruibili dal pubblico, né in Italia né all'estero, né mediante canali digitali.
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Può partecipare al Bando 2 “Residenze artistiche” un soggetto proponente che non abbia mai organizzato residenze artistiche in precedenza?
Sì, purché in possesso dei requisiti di ammissibilità indicati all'art. 3 del Bando.
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Per partecipare al Bando 2 o al Bando 4 (settori Danza, Musica o Teatro) è necessario aver aperto la partita IVA in data anteriore di almeno 3 anni dalla data di pubblicazione dei bandi?
Come indicato all'art. 3 del Bando 2 “Residenze artistiche” e agli art. 3.2, 3.4 e 3.5 del Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”, il requisito dell’anteriorità di almeno tre anni dalla data di pubblicazione dei bandi si riferisce alla data di costituzione del soggetto proponente. Tale requisito si riferisce alla data di apertura della partita IVA, assimilabile alla data di costituzione del soggetto proponente, esclusivamente nel caso in cui il soggetto proponente sia una persona fisica.
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Con riferimento al Bando 2 “Residenze artistiche”, è possibile presentare un progetto che preveda che le residenze si svolgano parzialmente o totalmente all'estero?
Sì.
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Con riferimento al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, è possibile partecipare al Bando anche se il conto consuntivo relativo al 2018 non è stato ancora approvato dai revisori contabili?
Sì. Con riferimento al requisito di ammissibilità indicato all'art. 3 del Bando 3 che prevede che possano partecipare al Bando le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane il cui conto consuntivo relativo all'ultima annualità sia stato approvato dai revisori contabili, sarà ammessa la partecipazione anche delle istituzioni scolastiche ed educative il cui conto consuntivo relativo all'annualità 2017, oppure il cui conto preventivo relativo all'annualità 2018, sia stato approvato dai revisori contabili.
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Cosa si intende per “istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo”?
La definizione comprende le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo ciclo di istruzione (scuole primarie e scuole secondarie di primo grado) e del secondo ciclo di istruzione (scuole secondarie di secondo grado e percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale).
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Può partecipare al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” un CPIA – Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti?
Sì, fermo restando che, come indicato all'art. 2 del Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, sono ammessi esclusivamente progetti i cui destinatari siano studenti di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia.
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Può partecipare al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” una scuola paritaria?
No, come indicato all'art. 3 del Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, possono partecipare al Bando esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3. La partecipazione al Bando, inoltre, è ammessa esclusivamente “in forma singola” (non sono ammessi partenariati). Il Bando prevede, tuttavia, che le istituzioni scolastiche proponenti devono presentare proposte progettuali che prevedano il «coinvolgimento di altre istituzioni pubbliche e/o enti e organizzazioni private operanti nel settore artistico di riferimento della singola proposta progettuale» (art. 2). Tale coinvolgimento potrà realizzarsi mediante accordi, contratti, protocolli o altro, a seconda della natura del soggetto coinvolto dall'istituzione scolastica proponente.
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Può partecipare al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” una scuola privata?
No, come indicato all'art. 3 del Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, possono partecipare al Bando esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3. La partecipazione al Bando, inoltre, è ammessa esclusivamente “in forma singola” (non sono ammessi partenariati). Il Bando prevede, tuttavia, che le istituzioni scolastiche proponenti devono presentare proposte progettuali che prevedano il «coinvolgimento di altre istituzioni pubbliche e/o enti e organizzazioni private operanti nel settore artistico di riferimento della singola proposta progettuale» (art. 2). Tale coinvolgimento potrà realizzarsi mediante accordi, contratti, protocolli o altro, a seconda della natura del soggetto coinvolto dall'istituzione scolastica proponente.
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Può partecipare al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” un Centro di Formazione Professionale?
No, come indicato all'art. 3 del Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, possono partecipare al Bando esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3. La partecipazione al Bando, inoltre, è ammessa esclusivamente “in forma singola” (non sono ammessi partenariati). Il Bando prevede, tuttavia, che le istituzioni scolastiche proponenti devono presentare proposte progettuali che prevedano il «coinvolgimento di altre istituzioni pubbliche e/o enti e organizzazioni private operanti nel settore artistico di riferimento della singola proposta progettuale» (art. 2). Tale coinvolgimento potrà realizzarsi mediante accordi, contratti, protocolli o altro, a seconda della natura del soggetto coinvolto dall'istituzione scolastica proponente.
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Può partecipare al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” un’università?
No, come indicato all'art. 3 del Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, possono partecipare al Bando esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3. La partecipazione al Bando, inoltre, è ammessa esclusivamente “in forma singola” (non sono ammessi partenariati). Il Bando prevede, tuttavia, che le istituzioni scolastiche proponenti devono presentare proposte progettuali che prevedano il «coinvolgimento di altre istituzioni pubbliche e/o enti e organizzazioni private operanti nel settore artistico di riferimento della singola proposta progettuale» (art. 2). Tale coinvolgimento potrà realizzarsi mediante accordi, contratti, protocolli o altro, a seconda della natura del soggetto coinvolto dall'istituzione scolastica proponente.
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Può partecipare al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” un conservatorio o una scuola di musica?
No, come indicato all'art. 3 del Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, possono partecipare al Bando esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3. La partecipazione al Bando, inoltre, è ammessa esclusivamente “in forma singola” (non sono ammessi partenariati). Il Bando prevede, tuttavia, che le istituzioni scolastiche proponenti devono presentare proposte progettuali che prevedano il «coinvolgimento di altre istituzioni pubbliche e/o enti e organizzazioni private operanti nel settore artistico di riferimento della singola proposta progettuale» (art. 2). Tale coinvolgimento potrà realizzarsi mediante accordi, contratti, protocolli o altro, a seconda della natura del soggetto coinvolto dall'istituzione scolastica proponente.
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Può partecipare al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” un’associazione culturale?
No, come indicato all'art. 3 del Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, possono partecipare al Bando esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3. La partecipazione al Bando, inoltre, è ammessa esclusivamente “in forma singola” (non sono ammessi partenariati). Il Bando prevede, tuttavia, che le istituzioni scolastiche proponenti devono presentare proposte progettuali che prevedano il «coinvolgimento di altre istituzioni pubbliche e/o enti e organizzazioni private operanti nel settore artistico di riferimento della singola proposta progettuale» (art. 2). Tale coinvolgimento potrà realizzarsi mediante accordi, contratti, protocolli o altro, a seconda della natura del soggetto coinvolto dall'istituzione scolastica proponente.
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Può partecipare al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” una persona fisica?
No, come indicato all'art. 3 del Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, possono partecipare al Bando esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3. La partecipazione al Bando, inoltre, è ammessa esclusivamente “in forma singola” (non sono ammessi partenariati). Il Bando prevede, tuttavia, che le istituzioni scolastiche proponenti devono presentare proposte progettuali che prevedano il «coinvolgimento di altre istituzioni pubbliche e/o enti e organizzazioni private operanti nel settore artistico di riferimento della singola proposta progettuale» (art. 2). Tale coinvolgimento potrà realizzarsi mediante accordi, contratti, protocolli o altro, a seconda della natura del soggetto coinvolto dall'istituzione scolastica proponente.
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È possibile partecipare al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” con un partenariato?
No, come indicato all'art. 3 del Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, la partecipazione al Bando è ammessa esclusivamente “in forma singola” (non sono ammessi partenariati). Il Bando prevede, tuttavia, che le istituzioni scolastiche proponenti devono presentare proposte progettuali che prevedano il «coinvolgimento di altre istituzioni pubbliche e/o enti e organizzazioni private operanti nel settore artistico di riferimento della singola proposta progettuale» (art. 2). Tale coinvolgimento potrà realizzarsi mediante accordi, contratti, protocolli o altro, a seconda della natura del soggetto coinvolto dell’istituzione scolastica proponente.
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È possibile partecipare al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” con un partenariato tra una o più istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo?
No, come indicato all'art. 3 del Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, la partecipazione al Bando è ammessa esclusivamente “in forma singola” (non sono ammessi partenariati). Tuttavia, come indicato all'art. 2 del Bando, i progetti possono prevedere la partecipazione, in qualità di destinatari, anche di studenti non necessariamente iscritti all'istituzione scolastica proponente ma aventi le medesime caratteristiche degli studenti dell’istituzione scolastica proponente.
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Con riferimento al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, è possibile presentare un progetto che coinvolga gli alunni della scuola di infanzia?
No, come indicato all'art. 2 del Bando, sono ammessi esclusivamente proposte progettuali che coinvolgano, in qualità di destinatari finali, gli studenti delle istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo.
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Con riferimento a Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, quale documentazione deve essere inviata per attestare la stipula di accordi con altre istituzioni pubbliche e/o enti e organizzazioni private?
Come previsto all'art. 7 del Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, nel caso di accordi già stipulati con altre istituzioni pubbliche e/o enti e organizzazioni private operanti nel settore artistico di riferimento della singola proposta progettuale, l’istituzione scolastica proponente dovrà trasmettere, in sede di candidatura, idonea documentazione attestante l’avvenuta stipula di tali accordi. Tale documentazione potrà comprendere accordi, contratti, protocolli o altro, a seconda della natura del soggetto coinvolto dall'istituzione scolastica proponente e dovrà essere sottoscritta sia dall'istituzione scolastica proponente sia dal soggetto terzo coinvolto.
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Con riferimento al Bando 3, è consentito che più istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo presentino singolarmente un progetto strettamente connesso al progetto presentato dalle altre?
Sì, fermo restando che la valutazione circa i contenuti delle proposte progettuali spetta, in ogni caso, alla Commissione.
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Con riferimento al Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale” è possibile presentare due proposte progettuali afferenti allo stesso settore artistico?
Sì.
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Con riferimento al Bando 4, per i settori Cinema e Libro e lettura, è possibile presentare un progetto di doppiaggio/sotto-titolatura/traduzione di un'opera realizzata con il contributo del Bando 2 “Nuove opere” del programma Sillumina?
Sì, fermo restando il rispetto dei restanti requisiti di ammissibilità delle proposte progettuali indicati, per i settori Cinema e Libro e lettura, rispettivamente agli artt. 2.1 e 2.3 del Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”.
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Con riferimento al Bando 4, per i settori Cinema e Libro e lettura, è possibile presentare un progetto di doppiaggio/sotto-titolatura/traduzione relativo a più opere?
No, come indicato all'art. 2.1 per il settore Cinema e all'art. 2.3 per il settore Libro e lettura, ciascuna proposta progettuale potrà riguardare il doppiaggio/sotto-titolatura/traduzione e distribuzione all'estero di un’unica opera.
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È possibile partecipare al Bando 4 con una proposta progettuale riguardante una rassegna dedicata ad artisti under 35 nell'ambito della quale saranno rappresentati spettacoli di soggetti finanziati dal Mibac?
Sì, purché la rassegna oggetto della Proposta progettuale presentata in sede di candidatura non sia beneficiaria di contributi da parte del Mibac, in virtù di quanto previsto all'art. 2 di tutti i bandi.
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Con riferimento al Bando 4, settori Teatro o Danza, gli artisti under 35 che saranno coinvolti nel tour o nella rassegna previsto/a dal progetto dovranno obbligatoriamente rappresentare opere inedite?
No.
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Con riferimento al Bando 4, per i settori Teatro o Danza, è possibile presentare un progetto di tour incentrato su un’opera realizzata con il contributo del Bando 2 “Nuove opere” del programma Sillumina?
Sì, fermo restando il rispetto dei restanti requisiti di ammissibilità delle proposte progettuali indicati, per i settori Teatro e Danza, rispettivamente agli artt. 2.2 e 2.5 del Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”.
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Con riferimento al Bando 4, settore Musica, gli artisti under 35 che saranno coinvolti nel tour o nel festival/rassegna previsto/a dal progetto dovranno obbligatoriamente eseguire un repertorio inedito e/o di cui sono autori?
No.
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Con riferimento al Bando 4, settore Musica, è possibile presentare una proposta progettuale che includa la prima esecuzione di un’opera finanziata dal Bando “SIAE - Classici di Oggi” (Bando per la commissione di musica colta contemporanea)?
Sì.
INFORMATIVA
In attuazione dell'art. 71–octies, comma 3-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 1, comma 335, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, ai sensi del quale “al fine di favorire la creatività dei giovani autori, il 10 per cento di tutti i compensi incassati ai sensi dell'articolo 71-septies, calcolato prima delle ripartizioni effettuate dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, è destinato dalla Società, sulla base di apposito atto di indirizzo annuale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale” e sulla base di quanto stabilito nell'Atto di indirizzo del Ministero per i beni e le attività culturali (REP. Decreti 19.12.2018 N. 566), la SIAE presenta il programma “Per Chi Crea” il quale prevede n. 4 azioni per la promozione della creatività dei giovani autori, finanziate mediante l'utilizzo delle risorse derivanti da copia privata, nei settori: Arti visive, performative e multimediali - Cinema - Danza - Libro e Lettura - Musica – Teatro