Faq

Hai delle domande? Ecco qualche risposta

Sì, è obbligatorio, per tutti i bandi, tranne che per i soggetti cui è consentito di partecipare al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”. Per il Bando 1 “Nuove opere”, si vedano gli artt. da 3.1 a 3.6. Per il Bando 3 “Professionalizzazione degli artisti”, si veda l’art. 3. Per il Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”, si vedano gli artt. da 3.1 a 3.6.
Sì, la partecipazione delle persone fisiche o delle ditte/imprese individuali è ammessa per tutti i bandi, ad eccezione del Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, purché in possesso dei restanti requisiti di ammissibilità previsti da ciascun bando. Per il Bando 1 “Nuove opere”, si vedano gli artt. da 3.1 a 3.6. Per il Bando 3 “Professionalizzazione degli artisti”, si veda l’art. 3. Per il Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”, si vedano gli artt. da 3.1 a 3.6.
No, come indicato all’art. 2 di tutti i bandi, con riferimento all’intero programma “Per Chi Crea” (Edizione 2025) il numero massimo di proposte progettuali presentabili da ciascun soggetto proponente è pari a n. 2. Inoltre, al medesimo art. 2 di ciascun bando è indicato che, qualora un soggetto proponente risulti essere, rispetto ad un altro soggetto partecipante ai bandi del programma “Per Chi Crea” (Edizione 2025), in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, diretta ed indiretta, tale che le proposte progettuali presentate dai due soggetti siano imputabili ad un unico centro decisionale, il rispetto del limite massimo di proposte progettuali presentabili è da intendersi riferito a quelle presentate complessivamente da entrambi i soggetti proponenti.
Il soggetto proponente è colui che presenta la candidatura e che, in caso di assegnazione del contributo, si occupa di realizzare il progetto e di gestire i rapporti con SIAE, ivi inclusa la rendicontazione del progetto stesso. Il soggetto proponente deve essere in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti all’art. 3 di ciascun bando. L’artista (o il “collettivo”) under 35 residente in Italia o residente all’estero ma con cittadinanza italiana oggetto della candidatura è invece colui che sarà protagonista delle attività previste dal progetto, a seconda del bando cui si riferisce (ad es., realizzazione della nuova opera nel caso del Bando 1, partecipazione al progetto di professionalizzazione artistica nel caso del Bando 3, partecipazione al tour o alla rassegna nel caso del Bando 4, secondo quanto indicato all’art. 2 di ciascun Bando).
Sì, può partecipare. La causa di esclusione indicata all’art. 2 di tutti i bandi “Per Chi Crea”, conformemente all’art. 2 comma 5 dell’Atto di Indirizzo del Ministero della Cultura (Decreto Rep. 191 del 10.06.2025), è infatti riferita al progetto, non al soggetto proponente.
No. Come indicato all’art. 2 di ciascun bando del programma “Per Chi Crea”, non sono ammessi progetti riguardanti la produzione di podcast, video podcast o web radio.
Sì, purché tali artisti (o studenti nel caso del Bando 2) siano residenti in Italia (inclusi i soggetti con cittadinanza non italiana) oppure residenti all’estero ma con cittadinanza italiana, come indicato all’art. 2 dei bandi del programma “Per Chi Crea”.
No, i bandi non prevedono tale obbligo.
No, il Bando 1 “Nuove opere” e il Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale” prevedono che l’artista/gli artisti under 35 e residenti in Italia o residenti all’estero ma con cittadinanza italiana siano già individuati in sede di presentazione della proposta progettuale. Il Bando 1 e il Bando 4, all’art. 2, prevedono infatti che per tutti gli artisti oggetto della proposta progettuale dovranno essere specificati in fase di candidatura i nominativi e i relativi dati anagrafici (età, residenza, cittadinanza), pena la decadenza della domanda. Peraltro, come indicato all’art. 9 del Bando 1 e del Bando 4, in sede di valutazione delle Proposte progettuali, un apposito criterio di valutazione è costituito dalla qualità ed esperienza dell’artista/degli artisti proposto/i.
Si.
Sì, all’art. 5.1 del Bando 1 “Nuove opere”, del Bando 3 “Professionalizzazione degli artisti” e del Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”, nonché al punto 5.1 delle relative Guide Operative, sono elencati i principi di ammissibilità della spesa. Tra questi vi è il principio per cui una spesa, per essere considerata ammissibile, in sede di richiesta di erogazione del saldo finale del contributo dovrà risultare effettivamente quietanzata dal soggetto beneficiario dando luogo alle relative registrazioni contabili nel rispetto della normativa fiscale.
Come indicato all’art. 5.2 di ciascun bando e al punto 5.2 delle relative Guide Operative, l’IVA può rientrare tra le spese ammissibili solo nel caso in cui costituisca un costo “non recuperabile” per il soggetto proponente.
In relazione al Bando 1 “Nuove opere”, al Bando 3 “Professionalizzazione degli artisti” e al Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”, come previsto all’art. 10 dei suddetti bandi, ai fini dell’erogazione del contributo i soggetti beneficiari dovranno rendicontare un ammontare di spese pari al costo totale del progetto, comprendente l’eventuale quota di cofinanziamento prevista in sede di presentazione della Proposta progettuale. In relazione al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, come previsto all’art. 10 del Bando, ai fini dell’erogazione del contributo l’istituzione scolastica beneficiaria dovrà rendicontare un ammontare di spese pari all’importo del contributo assegnato da SIAE. In ogni caso, le spese dovranno essere rendicontate secondo l’articolazione per macro-voci di spesa riportata in sede di candidatura nello schema presente allo step 6 del form online riservato alla trasmissione della Proposta progettuale presente nel portale www.bandiperchicrea.it o secondo l’articolazione per macro-voci di spesa successivamente modificata in base alle regole previste nelle Guide Operative allegate a ciascun bando.
No, il Bando 1 “Nuove opere” prevede esclusivamente che l’opera oggetto della proposta progettuale abbia “carattere inedito”, ovvero, come indicato all’art. 2 del Bando, la cui pubblicazione o diffusione al pubblico dovrà avvenire, pena l’esclusione dalla selezione, non prima del 02.03.2026, termine ultimo previsto per la pubblicazione delle graduatorie dei soggetti vincitori del Bando medesimo, ed entro il termine stabilito per la conclusione dei progetti, ovvero entro e non oltre il 28.02.2027.
Sì, purché l’opera abbia carattere inedito secondo quanto indicato all’art. 2.2 del Bando e purché le attività (e le relative spese) di produzione previste dal progetto presentato in sede di candidatura al Bando 1 “Nuove opere” non costituiscano l’oggetto dei contributi assegnati dal Ministero della Cultura.
No. Come indicato all’art. 2.5, in coerenza con quanto previsto all’art. 6 del Bando 1 “Nuove opere”, la pubblicazione o presentazione al pubblico dei brani che saranno contenuti nella nuova opera discografica, anche in forma di “singoli”, dovrà avvenire non prima del 02.03.2026, termine ultimo previsto per la pubblicazione delle graduatorie dei soggetti vincitori del Bando medesimo, ed entro e non oltre il 28.02.2027, termine stabilito per la conclusione dei progetti, pena l’esclusione dalla selezione o la revoca del contributo.
Si.
Come indicato all’art. 2.6 del Bando 1 “Nuove opere”, settore Teatro, il Bando finanzia proposte progettuali che prevedono la realizzazione (scrittura, allestimento, messa in scena) di una nuova opera teatrale che, tra le altre caratteristiche obbligatorie, al momento della presentazione della proposta progettuale dovrà avere «carattere inedito», ovvero dovrà riferirsi a un testo (sceneggiatura/copione) che non sia mai stato rappresentato in contesti con presenza di pubblico, o in ogni caso fruibili dal pubblico, né in Italia né all’estero, né mediante canali digitali. Sono pertanto considerate “inedite” le opere il cui testo è stato già pubblicato ma mai rappresentato nei termini appena descritti. La prima rappresentazione in pubblico dell’opera dovrà avvenire, pena l’esclusione dalla selezione o la revoca del contributo, non prima del 02.03.2026, termine ultimo previsto per la pubblicazione delle graduatorie dei soggetti vincitori del Bando medesimo, ed entro e non oltre il 28.02.2027, termine stabilito per la conclusione dei progetti.
La definizione comprende le scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (primo ciclo) e le scuole secondarie di secondo grado e i percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale (secondo ciclo), statali o paritarie, quest’ultime riconosciute ai sensi della legge n. 62 del 10 marzo 2000.
Sì, come indicato all’art. 3 del Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, possono partecipare al Bando le istituzioni scolastiche ed educative italiane, statali o paritarie (quest’ultime riconosciute ai sensi della legge n. 62 del 10 marzo 2000), del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3.
Sì. Come indicato all’art. 2 del Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, i progetti potranno eventualmente prevedere il coinvolgimento di massimo n. 3 organizzazioni pubbliche e/o private di settore, ovvero di organizzazioni pubbliche e/o private operanti nel settore artistico sul quale sarà incentrata la proposta progettuale (ad es., fondazioni o associazioni culturali, conservatori, teatri, scuole di musica, danza, arte, ecc.), le quali potranno partecipare alla realizzazione del progetto in qualità di sostenitrici oppure in qualità di prestatrici di servizi. Il coinvolgimento di tali organizzazioni non è obbligatorio. Qualora previsto, e solo in tale caso, il coinvolgimento di organizzazioni pubbliche e/o private di settore sarà oggetto di specifica attribuzione di punteggio da parte della Commissione di valutazione nell’ambito della valutazione di merito, secondo quanto indicato all’art. 9 del Bando. A tal fine, in sede di candidatura al Bando, il coinvolgimento delle organizzazioni pubbliche e/o private di settore, se previsto, dovrà essere obbligatoriamente documentato dall’istituzione scolastica proponente mediante l’invio di lettere di intenti, manifestazioni di interesse, accordi, contratti, protocolli o altro appositamente sottoscritti dalle organizzazioni indicate dall’istituzione scolastica proponente recanti esplicito riferimento al progetto presentato in sede di candidatura al Bando. In mancanza di tale documentazione, il coinvolgimento di tali organizzazioni non sarà preso in considerazione ai fini della valutazione di merito che sarà effettuata dalla Commissione di valutazione.
Sì, le eventuali organizzazioni pubbliche e/o private di settore coinvolte nel progetto (massimo n. 3) in qualità di sostenitrici oppure in qualità di prestatrici di servizi, potranno ricevere un corrispettivo a carico dell’istituzione scolastica proponente, fermo restando che tutte le spese relative al budget del progetto dovranno essere sostenute esclusivamente dall’istituzione scolastica proponente, secondo quanto indicato all’art. 5 del Bando. Il costo sostenuto dall’istituzione scolastica proponente relativamente al coinvolgimento di tali organizzazioni potrà essere rendicontato secondo quanto previsto al paragrafo 5.2, punto C, della Guida operativa allegata al Bando.
No, come indicato all’art. 5.1 del Bando e al punto 5.1 della relativa Guida Operativa, una spesa, per essere considerata ammissibile, in sede di richiesta di erogazione del saldo finale del contributo dovrà risultare effettivamente quietanzata dall’istituzione scolastica beneficiaria, dando luogo alle relative registrazioni contabili nel rispetto della normativa fiscale, o, in alternativa, formalizzata in termini di impegno di spesa.
Non necessariamente. In sede di presentazione della proposta progettuale, i soggetti proponenti dovranno specificare le modalità con cui intenderanno selezionare gli artisti di età non superiore ai 35 anni residenti in Italia (inclusi quelli con cittadinanza non italiana) o residenti all’estero ma con cittadinanza italiana che prenderanno parte ai progetti di professionalizzazione artistica in qualità di destinatari finali. Tali artisti potranno pertanto essere selezionati dal soggetto proponente anche successivamente alla presentazione della candidatura.
No. Come indicato all’art. 2 del Bando, le attività di professionalizzazione previste dal progetto dovranno svolgersi in Italia.
No. Come indicato all’art. 2 del Bando, le attività di professionalizzazione previste dal progetto potranno svolgersi anche in maniera non continuativa, ossia distribuendo le ore di formazione anche in periodi di tempo non sequenziali.
Come indicato all’art. 2 del Bando, le attività di professionalizzazione potranno svolgersi sia in contemporanea (tutti gli artisti nello stesso periodo) sia in periodi diversi, purché ciascun artista/”collettivo” partecipi ad almeno 60 ore di attività.
Sì, purché come indicato all’art. 2 del Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”, le attività di presentazione al pubblico, promozione o distribuzione previste dal progetto di tour/circuitazione o festival/rassegna presentato in sede di candidatura al Bando 4 non costituiscano l’oggetto di tali contributi.
Sì. Come indicato all’art. 2 del Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”, per quanto riguarda le tipologie progettuali C. Festival/rassegne nazionali e D. Festival/rassegne internazionali, sono ammesse proposte progettuali riguardanti: 1) l’organizzazione o partecipazione a festival/rassegne interamente dedicate ad artisti di età non superiore ai 35 anni residenti in Italia (inclusi i soggetti con cittadinanza non italiana) o residenti all’estero ma con cittadinanza italiana; 2) l’organizzazione o partecipazione a festival/rassegne dedicate ad artisti di età non superiore ai 35 anni residenti in Italia o residenti all’estero ma con cittadinanza italiana realizzate nell’ambito di festival o rassegne più ampie e/o già esistenti; in questo secondo caso la proposta progettuale presentata in sede di candidatura al Bando (ivi incluso il budget del progetto) dovrà riferirsi esclusivamente al festival/rassegna che prevede il coinvolgimento di artisti di età non superiore ai 35 anni residenti in Italia (inclusi i soggetti con cittadinanza non italiana) o residenti all’estero ma con cittadinanza italiana, e tale festival/rassegna dovrà essere autonomamente e chiaramente identificabile nell’ambito del festival o della rassegna più ampia in cui sarà inserito/a. Nel caso di progetti riguardanti la partecipazione a festival/rassegne organizzati da soggetti terzi saranno ammissibili esclusivamente le spese effettuate dal soggetto proponente. Pertanto, il budget del progetto che sarà presentato in sede di candidatura dovrà riferirsi esclusivamente a tali spese.
Sì. Tuttavia, nel caso di progetti riguardanti la partecipazione a iniziative (festival/rassegne) più ampie in cui si esibiscono anche artisti over 35, l’iniziativa organizzata dal soggetto proponente, e relativa alla partecipazione di artisti under 35, dovrà essere autonomamente e chiaramente identificabile nell’ambito del contesto più ampio in cui sarà inserita. Inoltre, in sede di richiesta di erogazione del saldo finale del contributo saranno rendicontabili esclusivamente le spese effettuate dal soggetto proponente e relative agli artisti under 35 cui si riferisce il progetto candidato (pertanto, il budget del progetto che sarà presentato in sede di candidatura dovrà riferirsi esclusivamente a tali spese).
Con la frase indicata si intende che, in sede di proposta progettuale e in sede di realizzazione del progetto, al festival o alla rassegna dedicata agli artisti under 35 e residenti in Italia (anche con cittadinanza non italiana) o residenti all’estero ma con cittadinanza italiana, dovrà essere conferita chiara identificabilità e visibilità rispetto all’eventuale festival o rassegna più ampio/a in cui sarà inserito/a, sia sotto il profilo della comunicazione (ad es., assegnazione di un titolo o di una veste grafica specifica nell’ambito dei materiali promozionali o dei canali di comunicazione del festival), sia sotto il profilo della programmazione (ad es., orario di esibizione/location/palco omogenei per tutti gli artisti under 35 coinvolti).
No, il Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale” non prevede limitazioni a riguardo. Le opere che saranno eseguite/presentate al pubblico nell’ambito dei tour/circuitazioni o dei festival/rassegne previsti dal progetto possono essere sia opere prime, sia opere non prime, sia opere inedite, sia opere che sono state già presentate al pubblico in passato.
No. Ciascun progetto potrà riguardare esclusivamente un tour/circuitazione o un festival/rassegna che si svolgerà interamente in Italia o, in alternativa, interamente all’estero.
Sì, tali spese sono ammissibili per tutte le tipologie progettuali previste dal Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”.

Nuove opere

Formazione e promozione culturale nelle scuole

Professionalizzazione degli artisti

Live e promozione nazionale e internazionale