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Hai delle domande? Ecco qualche risposta.
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Per partecipare ai bandi è obbligatorio possedere la partita IVA?
Sì, è obbligatorio, per tutti i bandi, tranne che per i soggetti cui è consentito di partecipare al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”. Per il Bando 1 “Nuove opere”, si vedano gli artt. da 3.1 a 3.6. Per il Bando 3 “Professionalizzazione degli artisti”, si veda l’art. 3. Per il Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”, si vedano gli artt. da 3.1 a 3.6. L’obbligo si riferisce al soggetto proponente e non agli artisti oggetto della proposta progettuale.
Con riferimento al Bando 1, al Bando 3 e al Bando 4, qual è la differenza tra soggetto proponente e artista under 35 oggetto della candidatura?
Il soggetto proponente è colui che presenta la candidatura e che, in caso di assegnazione del contributo, si occupa di realizzare il progetto e di gestire i rapporti con SIAE, ivi inclusa la rendicontazione del progetto stesso. Il soggetto proponente deve essere in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti all’art. 3 di ciascun bando. L’artista (o il “collettivo”) under 35 residente in Italia o residente all’estero ma con cittadinanza italiana oggetto della candidatura è invece colui che sarà protagonista delle attività previste dal progetto, a seconda del bando cui si riferisce (ad es., realizzazione della nuova opera nel caso del Bando 1, partecipazione al progetto di professionalizzazione artistica nel caso del Bando 3, partecipazione al tour o alla rassegna nel caso del Bando 4, secondo quanto indicato all’art. 2 di ciascun Bando).
È possibile partecipare ai bandi con un progetto che beneficia di contributi da parte del Ministero della Cultura non ancora erogati?
No, a meno che il soggetto proponente non fornisca apposita documentazione comprovante l’avvenuta comunicazione al Ministero della Cultura di rinuncia a tali contributi. Come indicato all’art. 2 di tutti i bandi “Per Chi Crea”, in coerenza con quanto indicato all’art. 2 comma 4 dell’Atto di Indirizzo del Ministero della Cultura (Decreto Rep. 222 del 20.05.2026), a pena di esclusione non saranno infatti ammessi a finanziamento progetti che siano già beneficiari, a qualunque titolo, di contributi da parte del Ministero della Cultura.
In quale settore artistico può essere candidato un progetto riguardante l’opera lirica/operetta/musical/opera di teatro musicale?
Un progetto riguardante l’opera lirica/operetta/musical/opera di teatro musicale può essere candidato nel settore Teatro, fermo restando che i contenuti artistici delle proposte progettuali, ivi inclusa la loro coerenza con il settore artistico di riferimento, saranno valutati dalla Commissione di valutazione.
È possibile partecipare ai bandi 1 e 4 con un progetto che prevede che l’artista/gli artisti under 35 e residenti in Italia (o residenti all’estero ma con cittadinanza italiana) vengano individuati solo successivamente alla presentazione della proposta progettuale?
No, il Bando 1 “Nuove opere” e il Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale” prevedono che l’artista/gli artisti under 35 e residenti in Italia o residenti all’estero ma con cittadinanza italiana siano già individuati in sede di presentazione della proposta progettuale. Il Bando 1 e il Bando 4, all’art. 2, prevedono infatti che per tutti gli artisti oggetto della proposta progettuale dovranno essere specificati in fase di candidatura i nominativi e i relativi dati anagrafici (età, residenza, cittadinanza), pena la decadenza della domanda. Peraltro, come indicato all’art. 9 del Bando 1 e del Bando 4, in sede di valutazione delle Proposte progettuali, un apposito criterio di valutazione è costituito dalla qualità ed esperienza dell’artista/degli artisti proposto/i.
Con riferimento ai bandi 1 e 4, settori Danza o Teatro, qualora il coreografo (per Danza) o regista (per Teatro) dell’opera sia anche uno dei danzatori (per Danza) o attori (per Teatro) previsti nel cast, lo stesso va contato due volte nel computo dell’80% di under 35?
Si.
Con riferimento ai bandi 1 e 4, settore Musica, l'artista under35 sul quale è incentrata la proposta progettuale può essere, come esclusivo “artista singolo”, il direttore di orchestra, anziché l'orchestra che eseguirà i brani?
No, poiché, come indicato all’art. 2.5 del Bando 1 “Nuove opere” e all’art. 2.5 del Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”, nei progetti che prevedono il coinvolgimento di artisti singoli, questi ultimi possono essere esclusivamente interpreti/esecutori.
Per i Bandi 1, 3 e 4, nel caso di assegnazione di un contributo, le spese rendicontate dovranno risultare effettivamente pagate (quietanzate) per ricevere l’erogazione del saldo finale?
Sì, all’art. 5.1 dei Regolamenti di attuazione in allegato al Bando 1 “Nuove opere”, al Bando 3 “Professionalizzazione degli artisti” e al Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale” sono elencati i principi di ammissibilità della spesa. Tra questi vi è il principio per cui una spesa, per essere considerata ammissibile, in sede di richiesta di erogazione del saldo finale del contributo dovrà risultare effettivamente quietanzata dal soggetto beneficiario dando luogo alle relative registrazioni contabili nel rispetto della normativa fiscale. Come anche indicato all’art. 3.2 del Regolamento di attuazione in allegato ai bandi 1, 3 e 4, SIAE erogherà il contributo, a titolo di rimborso spese, in seguito all’effettiva liquidazione della documentazione contabile relativa alle spese previste dal budget complessivo del progetto.
Nel caso di assegnazione di un contributo, per ricevere l’erogazione è necessario rendicontare spese pari al costo totale del progetto o esclusivamente spese pari al contributo accordato da SIAE?
In relazione al Bando 1 “Nuove opere”, al Bando 3 “Professionalizzazione degli artisti” e al Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”, come previsto all’art. 3.2 del Regolamento di attuazione in allegato a ciascun Bando, ai fini dell’erogazione del contributo i soggetti beneficiari dovranno rendicontare un ammontare di spese pari al costo totale del progetto, comprendente l’eventuale quota di cofinanziamento prevista in sede di presentazione della Proposta progettuale. In relazione al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, come previsto all’art. 3.2 del relativo Regolamento di attuazione, ai fini dell’erogazione del contributo l’istituzione scolastica beneficiaria dovrà rendicontare un ammontare di spese pari all’importo del contributo assegnato da SIAE. In ogni caso, le spese dovranno essere rendicontate secondo l’articolazione per macro-voci di spesa riportata in sede di candidatura nello schema presente allo step 6 del form online riservato alla trasmissione della Proposta progettuale presente nel portale www.bandiperchicrea.it o secondo l’articolazione per macro-voci di spesa successivamente modificata in base alle regole previste all’art. 2.1 del Regolamento di attuazione in allegato a ciascun Bando.
Con riferimento al Bando 1, settore Musica, è possibile pubblicare prima del 01.03.2027 dei brani singoli che saranno parte della nuova produzione discografica?
No. Come indicato all’art. 2, in coerenza con quanto previsto all’art. 6 del Bando 1 “Nuove opere”, la pubblicazione o presentazione al pubblico dei brani che saranno contenuti nella nuova opera discografica, anche in forma di “singoli”, dovrà avvenire non prima del 01.03.2027, termine ultimo previsto per la pubblicazione delle graduatorie dei soggetti vincitori del Bando medesimo, ed entro e non oltre il 29.02.2028, termine stabilito per la conclusione dei progetti, pena l’esclusione dalla selezione o la revoca del contributo.
Con riferimento al Bando 1, è possibile realizzare la nuova opera in co-produzione con altri soggetti?
La partecipazione al Bando 1 “Nuove opere”, per tutti i settori, è ammessa esclusivamente in forma singola. Tuttavia, questo non esclude che alla produzione della nuova opera partecipino anche altri soggetti, oltre a quello beneficiario del contributo SIAE. Resta inteso che in sede di rendicontazione finale, le spese effettuate, con riferimento al costo totale del progetto (inclusa l’eventuale quota di co-finanziamento) presentato in sede di candidatura, per essere ammissibili dovranno risultare intestate esclusivamente al soggetto beneficiario del contributo.
Con riferimento al Bando 1, è possibile presentare un progetto di produzione di una nuova opera per la quale è stata effettuata istanza di tax credit al MiC, ottenendo esito positivo?
No, a meno che il soggetto proponente non fornisca apposita documentazione comprovante l’avvenuta comunicazione al Ministero della Cultura di rinuncia al diritto di presentare l’istanza finale relativa al tax credit in oggetto. In coerenza con quanto indicato all’art. 2 comma 4 dell’Atto di Indirizzo del Ministero della Cultura (Decreto Rep. 222 del 20.05.2026), a pena di esclusione non saranno infatti ammessi a finanziamento progetti che siano già beneficiari, a qualunque titolo, di contributi da parte del Ministero della Cultura.
Con riferimento al Bando 1, settore Teatro, è ammissibile un progetto che prevede la realizzazione di un’opera teatrale basata su un testo che in passato è già stato rappresentato, ancorché in forma parziale o in presenza di un numero esiguo di persone?
No, come indicato all'art. 2.6 del Bando 1 “Nuove opere”, settore Teatro, il Bando finanzia proposte progettuali che prevedono la realizzazione (scrittura, allestimento, messa in scena) di una nuova opera teatrale che, tra le altre caratteristiche obbligatorie, al momento della presentazione della proposta progettuale dovrà avere «carattere inedito», ovvero dovrà riferirsi a un testo (sceneggiatura/copione) che non sia mai stato rappresentato in contesti con presenza di pubblico, o in ogni caso fruibili dal pubblico, né in Italia né all’estero, né mediante canali digitali. La prima rappresentazione in pubblico dell’opera dovrà avvenire, pena l’esclusione dalla selezione o la revoca del contributo, non prima del 01.03.2027, termine ultimo previsto per la pubblicazione delle graduatorie dei soggetti vincitori del Bando medesimo, ed entro e non oltre il 29.02.2028, termine stabilito per la conclusione dei progetti.
Può partecipare al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” un asilo nido o una scuola di infanzia?
No, come indicato all’art. 3 del Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, possono partecipare al Bando esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative italiane, statali o paritarie (quest’ultime riconosciute ai sensi della legge n. 62 del 10 marzo 2000), del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3.
Sono ammissibili al Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” i percorsi triennali o quadriennali di istruzione e formazione professionale (IeFP)?
Come indicato all’art. 3 del Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” possono partecipare al Bando le istituzioni scolastiche ed educative italiane, statali o paritarie (quest’ultime riconosciute ai sensi della legge n. 62 del 10 marzo 2000), del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3. Le istituzioni scolastiche ed educative italiane, statali o paritarie, del primo e secondo ciclo sono costituite dalle scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (primo ciclo) e dalle scuole secondarie di secondo grado e percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale (secondo ciclo). È pertanto consentita la partecipazione al Bando 2 da parte di percorsi triennali o quadriennali di istruzione e formazione professionale, purché statali o paritari e purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3.
Con riferimento al Bando 2, gli accordi di collaborazione con altre organizzazioni pubbliche e/o private di settore devono essere stipulati già in sede di candidatura?
Sì. Come indicato all’art. 2 del Bando 2 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, i progetti potranno eventualmente prevedere il coinvolgimento di massimo n. 3 organizzazioni pubbliche e/o private di settore, ovvero di organizzazioni pubbliche e/o private operanti nel settore artistico sul quale sarà incentrata la proposta progettuale (ad es., fondazioni o associazioni culturali, conservatori, teatri, scuole di musica, danza, arte, ecc.), le quali potranno partecipare alla realizzazione del progetto in qualità di sostenitrici oppure in qualità di prestatrici di servizi. Il coinvolgimento di tali organizzazioni non è obbligatorio. Qualora previsto, e solo in tale caso, il coinvolgimento di organizzazioni pubbliche e/o private di settore sarà oggetto di specifica attribuzione di punteggio da parte della Commissione di valutazione nell’ambito della valutazione di merito, secondo quanto indicato all’art. 9 del Bando. A tal fine, in sede di candidatura al Bando, il coinvolgimento delle organizzazioni pubbliche e/o private di settore, se previsto, dovrà essere obbligatoriamente documentato dall’istituzione scolastica proponente mediante l’invio di lettere di intenti, manifestazioni di interesse, accordi, contratti, protocolli o altro appositamente sottoscritti dalle organizzazioni indicate dall’istituzione scolastica proponente recanti esplicito riferimento al progetto presentato in sede di candidatura al Bando. In mancanza di tale documentazione, il coinvolgimento di tali organizzazioni non sarà preso in considerazione ai fini della valutazione di merito che sarà effettuata dalla Commissione di valutazione.
Per il Bando 2, nel caso di assegnazione di un contributo, per ricevere l’erogazione del saldo finale, le spese rendicontate dovranno risultare effettivamente pagate (quietanzate)?
Come indicato all’art. 5.1 del Regolamento di attuazione allegato al Bando, per le istituzioni scolastiche con forma giuridica pubblica (es.: statali, paritarie comunali) le spese, per essere considerate ammissibili, in sede di richiesta di erogazione del saldo finale del contributo dovranno risultare effettivamente quietanzate dall’istituzione scolastica beneficiaria, dando luogo alle relative registrazioni contabili nel rispetto della normativa fiscale, o, in alternativa, formalizzate in termini di impegni di spesa; una quota pari ad almeno il 30% delle spese ricomprese nel budget del progetto (escluse le spese generali e le spese per la retribuzione del personale dipendente nei casi di competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze) dovrà risultare effettivamente quietanzata dall’istituzione scolastica beneficiaria dando luogo alle relative registrazioni contabili nel rispetto della normativa fiscale. Per le istituzioni scolastiche con forma giuridica privata (es.: paritarie private), le spese, per essere considerate ammissibili, in sede di richiesta di erogazione del saldo finale del contributo dovranno risultare effettivamente quietanzate dall’istituzione scolastica beneficiaria dando luogo alle relative registrazioni contabili nel rispetto della normativa fiscale e non sarà pertanto ammessa la rendicontazione di impegni di spesa o di spese la cui documentazione contabile non risulta liquidata.
Con riferimento al Bando 3 “Professionalizzazione degli artisti”, le minimo 60 ore di attività di professionalizzazione previste dal progetto potranno svolgersi in remoto?
Le minimo 60 ore di attività di professionalizzazione previste dal progetto potranno svolgersi solo parzialmente in remoto. Come indicato all’art. 2 del Bando, le attività di professionalizzazione previste dal progetto dovranno svolgersi in Italia e le eventuali attività svolte in via telematica non dovranno superare il 15% della durata, in termini di ore, previste nella Proposta progettuale.
Con riferimento al Bando 3 “Professionalizzazione degli artisti”, è possibile presentare un progetto che preveda che le attività di professionalizzazione si svolgano parzialmente o totalmente all’estero?
No. Come indicato all’art. 2 del Bando, le attività di professionalizzazione previste dal progetto dovranno svolgersi in Italia.
Con riferimento al Bando 3 “Professionalizzazione degli artisti”, le attività di professionalizzazione previste dal progetto dovranno svolgersi necessariamente in maniera continuativa?
No. Come indicato all’art. 2 del Bando, le attività di professionalizzazione previste dal progetto potranno svolgersi anche in maniera non continuativa, ossia distribuendo le ore di formazione anche in periodi di tempo non sequenziali.
Con riferimento al Bando 3 “Professionalizzazione degli artisti”, gli artisti under 35 coinvolti possono svolgere le attività di professionalizzazione previste dal progetto in momenti diversi o necessariamente in contemporanea?
Come indicato all’art. 2 del Bando, le attività di professionalizzazione potranno svolgersi sia in contemporanea (tutti gli artisti nello stesso periodo) sia in periodi diversi, purché ciascun artista/”collettivo” partecipi al numero di ore previste dalla Proposta progettuale. Resta fermo che le attività di professionalizzazione dovranno avere una durata minima di n. 60 ore fino a un massimo di n. 120 ore.
Con riferimento al Bando 4, è possibile presentare un progetto riguardante la partecipazione a un festival o a una rassegna organizzato/a da un soggetto terzo?
Sì. Tuttavia, nel caso di progetti riguardanti la partecipazione a iniziative (festival/rassegne) più ampie organizzate da soggetti terzi, l’iniziativa organizzata dal soggetto proponente dovrà essere autonomamente e chiaramente identificabile nell’ambito del contesto più ampio in cui sarà inserita. Inoltre, in sede di richiesta di erogazione del saldo finale del contributo saranno rendicontabili esclusivamente le spese effettuate dal soggetto proponente in riferimento all’iniziativa da quest’ultimo organizzata (pertanto, il budget del progetto che sarà presentato in sede di candidatura dovrà riferirsi esclusivamente a tali spese).
Con riferimento al Bando 4, è possibile presentare un progetto riguardante un festival/una rassegna dedicato/a ad artisti under 35 da realizzarsi nell'ambito di un festival/rassegna più ampio/a che prevede anche l’esibizione di artisti over 35?
Sì. Tuttavia, nel caso di progetti riguardanti la partecipazione a iniziative (festival/rassegne) più ampie in cui si esibiscono anche artisti over 35, l’iniziativa organizzata dal soggetto proponente, e relativa alla partecipazione di artisti under 35, dovrà essere autonomamente e chiaramente identificabile nell’ambito del contesto più ampio in cui sarà inserita. Inoltre, in sede di richiesta di erogazione del saldo finale del contributo saranno rendicontabili esclusivamente le spese effettuate dal soggetto proponente e relative agli artisti under 35 cui si riferisce il progetto candidato (pertanto, il budget del progetto che sarà presentato in sede di candidatura dovrà riferirsi esclusivamente a tali spese).
Con riferimento al Bando 4, le opere degli artisti under 35 che saranno eseguite/presentate al pubblico nell’ambito dei tour/circuitazioni o dei festival/rassegne previsti dal progetto devono essere obbligatoriamente opere inedite e/o opere prime?
No, il Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale” non prevede limitazioni a riguardo. Le opere che saranno eseguite/presentate al pubblico nell’ambito dei tour/circuitazioni o dei festival/rassegne previsti dal progetto possono essere sia opere prime, sia opere non prime, sia opere inedite, sia opere che sono state già presentate al pubblico in passato.
Con riferimento al Bando 4, è possibile presentare un progetto riguardante un tour/circuitazione o un festival/rassegna che si svolgerà sia in Italia che all’estero?
No. Ciascun progetto potrà riguardare esclusivamente un tour/circuitazione o un festival/rassegna che si svolgerà interamente in Italia o, in alternativa, interamente all’estero.