FAQ
Parola chiave: bando 4
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Per partecipare ai bandi è obbligatorio possedere la partita IVA?
Sì, è obbligatorio per tutti i bandi, ad eccezione del Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”. Come previsto infatti all'art. 3 dei bandi 1, 2 e 4, la partecipazione è consentita a tutti i soggetti pubblici e privati di cui al Libro I, Titolo II, Capo I, Capo II e Capo III del Codice Civile, ivi inclusi quelli non riconosciuti, nonché alle persone fisiche, purché in possesso dei restanti requisiti di ammissibilità. Tra questi vi è il possesso di partita IVA.
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Per partecipare ai bandi è obbligatorio inviare il certificato di attribuzione della partita IVA comprensivo di codice ATECO?
Sì, è obbligatorio per tutti i bandi, ad eccezione del Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”. Come previsto infatti all'art. 7 dei bandi 1, 2 e 4, l’invio del certificato di attribuzione della partita IVA comprensivo di codice ATECO è obbligatorio per tutti i soggetti proponenti, pena l’esclusione dalla selezione.
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Qual è il termine massimo per presentare le candidature ai bandi?
Come indicato all'art. 7 di tutti i bandi, le candidature potranno essere trasmesse entro non oltre le ore 23:59 del giorno 05.04.2019.
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Quando saranno pubblicate le graduatorie dei vincitori?
Come indicato all'art. 9 di tutti i bandi “Per Chi Crea”, la pubblicazione delle graduatorie definitive dei soggetti beneficiari è prevista entro il 30.07.2019.
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Può partecipare ai bandi un soggetto che ha beneficiato di un contributo nell'ambito del programma “Sillumina - Copia privata per i giovani, per la cultura” (edizioni 2016 e/o 2017) o di altre iniziative promosse e sostenute da SIAE?
Sì, i bandi “Per Chi Crea” non prevedono alcuna limitazione in merito alla partecipazione da parte di soggetti che hanno beneficiato di contributi erogati nell'ambito del programma “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura” o di altre iniziative promosse e sostenute da SIAE.
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Può partecipare ai bandi un soggetto che è attualmente beneficiario di contributi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali (a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo o su altri fondi/canali di sostegno)?
Sì, può partecipare. La causa di esclusione indicata all'art. 2 di tutti i bandi “Per Chi Crea” è infatti riferita al progetto, non al soggetto proponente.
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È possibile partecipare ai bandi con un progetto che beneficia di contributi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali (a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo o su altri fondi/canali di sostegno)?
Come indicato all'art. 2 di tutti i bandi “Per Chi Crea”, in coerenza con quanto indicato all'art. 2 comma 5 dell’Atto di Indirizzo del Ministero per i beni e le attività culturali (REP. Decreti 19.12.2018 N. 566), a pena di esclusione non saranno ammessi a finanziamento progetti che siano beneficiari, a qualunque titolo, di contributi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali. Il progetto presentato in sede di candidatura ai bandi “Per Chi Crea” non dovrà costituire l’oggetto di tali contributi, ovvero dovrà essere “nuovo” nei propri elementi costitutivi rispetto ad altri eventuali progetti, di titolarità del soggetto proponente, già finanziati con risorse Mibac. Al tal proposito si rammenta che SIAE, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, potrà procedere alle opportune verifiche.
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È possibile partecipare ai bandi con una proposta progettuale riguardante la nuova edizione di un progetto che nelle passate edizioni è stato finanziato dal Mibac ma che non sarà beneficiario di fondi Mibac nella nuova edizione?
Sì, purché la nuova edizione del progetto, oggetto della Proposta progettuale presentata in sede di candidatura, non sia beneficiaria di contributi da parte del Mibac, in virtù di quanto previsto all'art. 2 di tutti i bandi.
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È possibile partecipare ai bandi con un progetto ex novo dedicato ad artisti under 35 e residenti in Italia presentato da un soggetto beneficiario di fondi Mibac sulla base di un progetto/programma annuale o triennale di attività?
Come indicato all'art. 2 di tutti i bandi “Per Chi Crea”, in coerenza con quanto indicato all'art. 2 comma 5 dell’Atto di Indirizzo del Ministero per i beni e le attività culturali (REP. Decreti 19.12.2018 N. 566), a pena di esclusione non saranno ammessi a finanziamento progetti che siano beneficiari, a qualunque titolo, di contributi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali. Il progetto presentato in sede di candidatura ai bandi “Per Chi Crea” non dovrà costituire l’oggetto di tali contributi, ovvero dovrà essere “nuovo” nei propri elementi costitutivi rispetto ad altri eventuali progetti, di titolarità del soggetto proponente, già finanziati con risorse Mibac. Al tal proposito si rammenta che SIAE, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, potrà procedere alle opportune verifiche.
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È possibile partecipare al Bando 2 o al Bando 4 con un progetto di residenza o rassegna ex novo dedicato ad artisti under 35 e residenti in Italia da effettuarsi nell'ambito di un festival finanziato dal Mibac?
Come indicato all'art. 2 di tutti i bandi “Per Chi Crea”, in coerenza con quanto indicato all'art. 2 comma 5 dell’Atto di Indirizzo del Ministero per i beni e le attività culturali (REP. Decreti 19.12.2018 N. 566), a pena di esclusione non saranno ammessi a finanziamento progetti che siano beneficiari, a qualunque titolo, di contributi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali. Il progetto presentato in sede di candidatura ai bandi “Per Chi Crea” non dovrà costituire l’oggetto di tali contributi, ovvero dovrà essere “nuovo” nei propri elementi costitutivi rispetto ad altri eventuali progetti, di titolarità del soggetto proponente, già finanziati con risorse Mibac. Al tal proposito si rammenta che SIAE, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, potrà procedere alle opportune verifiche.
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Cosa si intende per artista «di età non superiore ai 35 anni»?
Come indicato all'art. 2 di tutti i bandi, con il termine artista di età non superiore ai 35 anni si intendono quelle persone che non abbiano ancora compiuto 36 anni alla data di scadenza dei bandi, ovvero il 05.04.2019.
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È possibile presentare proposte progettuali che prevedano il coinvolgimento di artisti di nazionalità non italiana?
Sì, purché residenti in Italia. Come previsto all'art. 2 dei bandi, sono ammessi progetti che prevedono il coinvolgimento di artisti e/o allievi di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia, inclusi i soggetti di nazionalità non italiana, purché residenti in Italia.
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I progetti possono riguardare artisti under 35 residenti nella Repubblica di San Marino?
Sì. I bandi del programma “Per Chi Crea” finanziano progetti incentrati su artisti under 35 residenti in Italia. Particolare però è il caso di San Marino, in virtù delle relazioni con il nostro Paese, che hanno portato alla Convenzione di amicizia e buon vicinato, resa esecutiva con legge 6.6.1939, n. 1320, e tuttora valida. Tale Convenzione, all'art. 4, prevede che i cittadini di ciascuno dei due Stati saranno ammessi, nel territorio dell'altro, all'esercizio di qualsiasi industria, commercio, professione o arte. Su tali basi, quindi, i territori sono equiparati, e, pertanto, è possibile la partecipazione ai bandi di soggetti con sede in San Marino.
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Per partecipare ai bandi è necessario essere iscritti a SIAE?
No, l’iscrizione a SIAE non è necessaria. La partecipazione ai bandi è aperta a tutti i soggetti che soddisfano i requisiti di ammissibilità previsti all'art 3 di ciascun bando.
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Gli artisti under 35 e residenti in Italia che saranno coinvolti nel progetto devono essere iscritti a SIAE?
No, i bandi non prevedono tale obbligo.
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Per partecipare ai bandi le persone operanti presso le organizzazioni proponenti (o le persone fisiche proponenti) devono necessariamente avere un'età non superiore ai 35 anni?
No.
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Un artista che compirà 36 anni in data successiva alla scadenza dei bandi, ovvero dopo il 05.04.2019, è considerato under 35?
Sì.
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Un artista che compirà 36 anni il giorno stesso della data di scadenza dei bandi, ovvero il 05.04.2019, è considerato under 35?
No.
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Come deve essere applicato, ove previsto, il vincolo dell’80% relativo ai componenti del “collettivo” di artisti che devono avere età non superiore ai 35 anni ed essere residenti in Italia?
Laddove nei bandi sia presente l’obbligo per cui almeno l’80% dei componenti di un “collettivo” deve avere un’età non superiore ai 35 anni ed essere residente in Italia, e qualora l’applicazione della percentuale dell’80% dia luogo a un numero non intero, il numero di componenti che dovranno avere obbligatoriamente un’età non superiore ai 35 anni ed essere residenti in Italia viene calcolato arrotondando il risultato all'intero più vicino. Ad esempio, nel caso di un “collettivo” composto da 3 componenti, l’80% equivale a 2,4 componenti; arrotondando all'intero più vicino, il numero di under 35 residenti in Italia obbligatori è 2. Nel caso di un “collettivo” composto da 2 componenti, l’80% equivale a 1,6 componenti; in questo caso, arrotondando all'intero più vicino, il numero di under 35 residenti in Italia obbligatori è 2.
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Con riferimento al Bando 1, al Bando 2 e al Bando 4, qual è la differenza tra soggetto proponente e artista under 35 oggetto della candidatura?
Il soggetto proponente è colui che presenta la candidatura e che, in caso di assegnazione del contributo, si occupa di realizzare il progetto e di gestire i rapporti con SIAE, ivi inclusa la rendicontazione del progetto stesso. Il soggetto proponente deve essere in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti all'art. 3 di ciascun bando. L’artista (o il “collettivo”) under 35 e residente in Italia oggetto della candidatura è invece colui che sarà protagonista delle attività previste dal progetto, a seconda del bando cui si riferisce (ad es., realizzazione della nuova opera nel caso del Bando 1, partecipazione alle residenze nel caso del Bando 2, partecipazione al tour o alla rassegna nel caso del Bando 4). Soggetto proponente e artista (o “collettivo”) under 35 oggetto della candidatura possono essere costituiti dalla stessa persona, o dallo stesso soggetto, qualora tale persona/soggetto sia in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti all'art. 3 di ciascun bando per quanto riguarda il soggetto proponente e, al tempo stesso, sia un artista (o un “collettivo”) under 35 e residente in Italia.
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Con riferimento al Bando 1, al Bando 2 e al Bando 4, l’artista under 35 e residente in Italia sul quale è incentrata la proposta progettuale può essere il rappresentate legale del soggetto proponente o la persona fisica proponente?
Sì, purché tale soggetto non abbia ancora compiuto 36 anni alla data di scadenza dei bandi e sia residente in Italia.
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Può partecipare al Bando 1 o al Bando 2 o al Bando 4 una persona fisica?
Sì, come previsto all'art. 3 dei bandi 1, 2 e 4, la partecipazione è consentita a tutti i soggetti pubblici e privati di cui al Libro I, Titolo II, Capo I, Capo II e Capo III del Codice Civile, ivi inclusi quelli non riconosciuti, nonché alle persone fisiche, purché in possesso dei restanti requisiti di ammissibilità indicati all'art. 3 di ciascun bando.
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Le persone giuridiche aventi sede legale all'estero e le persone fisiche aventi residenza all'estero possono partecipare ai bandi?
No, come emerge dai requisiti di ammissibilità previsti all'art. 3 di tutti i bandi.
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Un ente pubblico avente sede legale in Italia può partecipare ai bandi?
Sì, ad eccezione del Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” al quale possono partecipare esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo. Come previsto infatti all'art. 3 dei bandi 1, 2 e 4, la partecipazione è consentita a tutti i soggetti pubblici e privati di cui al Libro I, Titolo II, Capo I, Capo II e Capo III del Codice Civile, ivi inclusi quelli non riconosciuti, nonché alle persone fisiche, purché in possesso dei restanti requisiti di ammissibilità indicati al suddetto art. 3 di ciascun bando.
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Può partecipare al Bando 1 o al Bando 2 o al Bando 4 una società a responsabilità limitata?
Sì, come previsto all'art. 3 dei bandi 1, 2 e 4, la partecipazione è consentita a tutti i soggetti pubblici e privati di cui al Libro I, Titolo II, Capo I, Capo II e Capo III del Codice Civile, ivi inclusi quelli non riconosciuti, nonché alle persone fisiche, purché in possesso dei restanti requisiti di ammissibilità indicati all'art. 3 di ciascun bando.
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Un'associazione culturale avente sede legale in Italia può partecipare ai bandi?
Sì, ad eccezione del Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” al quale possono partecipare esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo. Come previsto infatti all'art. 3 dei bandi 1, 2 e 4, la partecipazione è consentita a tutti i soggetti pubblici e privati di cui al Libro I, Titolo II, Capo I, Capo II e Capo III del Codice Civile, ivi inclusi quelli non riconosciuti, nonché alle persone fisiche, purché in possesso dei restanti requisiti di ammissibilità indicati al suddetto art. 3 di ciascun bando.
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Con riferimento al Bando 1, al Bando 2 e al Bando 4, per partecipare ai bandi il soggetto proponente può avvalersi di una partita IVA intestata a un altro soggetto?
No, la partita IVA deve essere intestata al soggetto proponente.
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È possibile coinvolgere nella realizzazione del progetto altre organizzazioni (es., sponsor, patrocinanti, fornitori) pur partecipando al bando in forma singola?
Sì, fermo restando che il beneficiario del contributo è esclusivamente il soggetto beneficiario e che tutte le spese rendicontate, come indicato all’art. 5.1 di ciascun bando, per essere ammissibili dovranno risultare, in sede di rendicontazione, sostenute da parte del soggetto beneficiario.
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È possibile coinvolgere nella realizzazione del progetto organizzazioni straniere in qualità, ad esempio, di sponsor, patrocinanti o fornitori?
Sì, fermo restando che il beneficiario del contributo è esclusivamente il soggetto beneficiario e che tutte le spese rendicontate, come indicato all'art. 5.1 di ciascun bando, per essere ammissibili dovranno risultare, in sede di rendicontazione, sostenute da parte del soggetto beneficiario.
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Nell'ambito delle attività di promozione e comunicazione del progetto è possibile dare visibilità ad eventuali sponsor privati o enti pubblici che supportano il progetto?
Sì.
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Uno stesso artista può essere inserito in più proposte progettuali?
Sì, i bandi “Per Chi Crea” non prevedono limitazioni in merito al numero di proposte progettuali in cui può essere inserito uno stesso artista under 35 e residente in Italia. Tali proposte progettuali, pur essendo incentrate sullo stesso artista, dovranno riferirsi a progetti diversi, fermo restando il rispetto del numero massimo di proposte presentabili da ciascun soggetto proponente nell'ambito dello stesso bando nei termini indicati all'art. 2, pena l’esclusione dalla selezione.
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È possibile partecipare ai bandi “Per Chi Crea” con una proposta progettuale multidisciplinare, ovvero riguardante più settori artistici?
No, a pena di esclusione ciascuna proposta progettuale potrà riguardare un unico settore artistico tra quelli di intervento di ciascun bando.
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Qual è il numero massimo di proposte progettuali presentabili dallo stesso soggetto proponente per ciascun bando?
Il numero massimo di proposte progettuali presentabili dallo stesso soggetto proponente è indicato all'art. 2 di ciascun bando. Per quanto riguarda il Bando 1 “Nuove opere” ciascun soggetto proponente (nel caso di partenariato nel solo settore Cinema, sia il soggetto capofila, sia i soggetti partner) può presentare nell'ambito del singolo bando, a pena di esclusione, al massimo 2 proposte progettuali. Per quanto riguarda il Bando 2 “Residenze artistiche”, a pena di esclusione, ciascun soggetto proponente può presentare nell'ambito del singolo bando al massimo 1 proposta progettuale (nel caso di partenariato, tale vincolo riguarda sia il soggetto capofila, sia i soggetti partner). Per quanto riguarda il Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” e il Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”, a pena di esclusione, ciascun soggetto proponente (nel caso di partenariato, sia il soggetto capofila, sia i soggetti partner) può presentare nell'ambito del singolo bando al massimo 2 proposte progettuali.
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Lo stesso soggetto proponente può ricevere più di un contributo a valere sui bandi “Per Chi Crea”?
Sì, nel caso in cui uno stesso soggetto proponente presenti più proposte progettuali su diversi bandi “Per Chi Crea”, tale soggetto può risultare vincitore, e dunque assegnatario del contributo, per più di un progetto. Resta fermo il rispetto del numero massimo di proposte progettuali presentabili da parte dello stesso soggetto, riportato all'art. 2 di ciascun bando, pena l’esclusione dalla selezione.
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Nel caso in cui un soggetto risultasse vincitore di più di un contributo, può utilizzare un unico conto corrente già esistente per tutti i progetti finanziati?
Sì, come indicato all'art. 14 di tutti i bandi.
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Nel caso di assegnazione del contributo, è necessario aprire un nuovo conto corrente dedicato al progetto?
No, non è necessario aprire un nuovo conto corrente dedicato al progetto. Come indicato all'art. 14 di tutti i bandi, è possibile utilizzare un conto corrente già esistente.
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Cosa si intende per conto corrente anticorruzione?
Il termine “anticorruzione” non fa riferimento ad una tipologia specifica di conto corrente ma si riferisce al principio di “tracciabilità” dei flussi finanziari da cui derivano le disposizioni riguardanti l’utilizzo di uno o più conti correnti dedicati al progetto da parte dei soggetti beneficiari, secondo quanto indicato all'art. 14 di ciascun bando.
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La registrazione del rappresentate legale del soggetto proponente al portale dedicato deve essere effettuata utilizzando un indirizzo PEC?
No, la registrazione deve essere effettuata utilizzando un indirizzo mail ordinario del rappresentante legale del soggetto proponente o del soggetto proponente medesimo. SIAE sconsiglia l’utilizzo di una casella PEC. Di solito, i servizi di posta elettronica certificata non sono abilitati alla ricezione di email provenienti da caselle di posta elettronica non certificata. Questo impedisce l’invio di tutte le comunicazioni inerenti la gestione del progetto.
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È necessario firmare (con firma digitale certificata o con firma autografa) la Domanda di partecipazione e la Proposta progettuale?
No, come indicato all'art. 7 di tutti i bandi la Proposta progettuale e la Domanda di partecipazione dovranno essere inviate in formato nativo pdf e non dovranno essere né scansionate né sottoscritte, al fine di permetterne la consultazione in digitale.
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Con riferimento ai Bandi 1, 2 e 4, nel caso in cui il soggetto proponente sia titolare di più codici ATECO, quale occorre indicare in sede di candidatura?
Qualora il soggetto proponente sia titolare di più codici ATECO, l'indicazione è di inserire il codice ATECO più pertinente al bando, purché questo sia verificabile dal certificato di attribuzione della partita IVA o, qualora il soggetto proponente sia iscritto al Registro delle Imprese, dalla Visura Camerale.
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In sede di candidatura ai bandi, è possibile inviare documentazione aggiuntiva rispetto a quella richiesta?
No, i soggetti proponenti potranno inviare esclusivamente la documentazione obbligatoria indicata all'art. 7 di ciascun bando. Non verrà presa in considerazione eventuale ulteriore documentazione inviata.
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Con riferimento al Bando 1, al Bando 2 e al Bando 4, è previsto un punteggio aggiuntivo se il soggetto proponente è una persona giuridica, rispetto al caso in cui sia una persona fisica?
No.
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Tra le tipologie di spesa ammissibili è possibile includere l’IVA?
Come indicato all'art. 5 di ciascun bando e al punto 5.2 delle relative guide operative, l’IVA può rientrare tra le spese ammissibili solo nel caso in cui costituisca un costo “non recuperabile” per il soggetto proponente.
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Sono ammissibili eventuali spese effettuate in paesi esteri o a favore di soggetti aventi sede legale all’estero?
Sì, purché rispettino i principi di ammissibilità della spesa e le tipologie di spese ammissibili indicati all'art. 5 di tutti i bandi, nonché le regole di rendicontazione indicate al paragrafo 5.2 della Guida Operativa in allegato a ciascun bando.
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Con riferimento al Bando 1, al Bando 2 e al Bando 4, è possibile presentare un progetto che sarà cofinanziato con risorse di soggetti terzi, pubblici o privati?
Sì, fermo restando che, come indicato all'art. 2 di tutti i bandi, in coerenza con quanto indicato all'art. 2 comma 5 dell’Atto di Indirizzo del Ministero per i beni e le attività culturali (REP. Decreti 19.12.2018 N. 566), a pena di esclusione non saranno ammessi a finanziamento progetti che siano beneficiari, a qualunque titolo, di contributi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.
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Le spese sostenute per l’ideazione e stesura della proposta progettuale presentata in sede di candidatura sono ammissibili?
No. Per quanto riguarda il Bando 2 “Residenze artistiche”, il Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” e il Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”, come indicato all'art. 5.1 di ciascun bando, saranno considerate ammissibili esclusivamente le spese sostenute nel periodo intercorrente tra il 01.08.2019 e il termine fissato entro il quale dovranno essere trasmesse le rendicontazioni finali, vale a dire il 30.09.2020. Per quanto riguarda il Bando 1 “Nuove opere”, invece, come indicato all'art. 5.1 del Bando saranno considerate ammissibili esclusivamente le spese sostenute nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del Bando (20.02.2019) e il 30.09.2020, incluse eventuali spese di pre-produzione dell’opera. In nessun caso saranno ammesse spese connesse all'ideazione e alla stesura della proposta progettuale.
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Sono ammissibili eventuali spese per la locazione di immobili o spazi?
Sì, come indicato all'art. 5.2 di tutti i bandi tra le tipologie di spese ammissibili vi sono le “spese per la locazione di immobili/spazi necessari per la realizzazione del progetto”.
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È possibile inserire nel budget un valore figurativo dell’utilizzo di spazi o attrezzature di proprietà del soggetto proponente?
Sì, come indicato all'art. 5.2 di ciascun bando e al paragrafo 5.2 delle guide operative allegate a ciascun bando, le spese connesse all'utilizzo di spazi o attrezzature del soggetto proponente possono essere inserite nella voce “Spese generali” nello schema di budget presente nella Proposta progettuale. Si ricorda che le “Spese generali” saranno riconosciute al soggetto beneficiario in misura forfettaria nella misura massima del 20% rispetto al costo totale del progetto. In riferimento a questa tipologia di spesa non sarà, pertanto, produrre documentazione contabile giustificativa.
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Quali sono le categorie di spesa che rientrano nelle “spese generali”?
Come indicato al paragrafo 5.2 della Guida Operativa in allegato a ciascun bando, rientrano nelle spese generali le seguenti tipologie di spesa: affitti, condominio, manutenzione ordinaria, riscaldamento, condizionamento e pulizia dell’immobile sede del soggetto beneficiario; energia, acqua e gas dell’immobile sede del soggetto beneficiario; cancelleria e stampati; spese assicurative; spese postali, spese telefoniche e collegamenti telematici; spese varie di gestione (altre spese non direttamente riferibili al progetto). Le spese generali saranno riconosciute al soggetto beneficiario in misura forfettaria nella misura massima del 20% rispetto al costo totale del progetto. In riferimento a questa tipologia di spesa non sarà, pertanto, necessario produrre documentazione contabile giustificativa.
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Al termine dei progetti è possibile rendicontare contributi “in natura” o sponsorizzazioni tecniche?
No, come indicato all'art. 4 di tutti i bandi, in sede di rendicontazione delle spese progettuali, non saranno rendicontabili supporti o contributi “in natura” (ad es., lavoro volontario, sponsorizzazioni tecniche, affitti gratuiti di spazi).
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Al contributo erogato da SIAE si applica l'IVA?
No, come indicato al paragrafo 3.1 della Guida Operativa in allegato a ciascun bando, il contributo erogato da SIAE è da ritenersi fuori dal campo di applicazione dell’IVA.
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Al contributo erogato da SIAE sarà applicata una ritenuta fiscale?
Al contributo erogato da SIAE verrà applicato il trattamento fiscale che sarà dichiarato dal soggetto beneficiario in occasione della sottoscrizione della Convenzione. In particolare, ove previsto, verrà applicata la ritenuta d’acconto del 4% di cui all'art. 28 del D.P.R. 600/1973.
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Con riferimento al Bando 1, al Bando 2 e al Bando 4, è obbligatorio prevedere un costo complessivo del progetto superiore al contributo richiesto a SIAE?
No, come indicato all'art. 4 dei bandi 1, 2 e 4 il contributo assegnato da SIAE potrà coprire fino al 100% del costo totale del progetto. L’eventuale cofinanziamento del progetto da parte del soggetto proponente, con risorse proprie o di soggetti terzi, non è dunque obbligatorio ma costituirà elemento di premialità nell'ambito della valutazione di merito che sarà effettuata dalla Commissione, come specificato all'art. 9 di ciascun bando. Resta inteso che, in tutti i casi, al termine del progetto, i soggetti beneficiari saranno chiamati a rendicontare le spese effettuate con riferimento all'intero costo del progetto, comprensivo dell’eventuale quota di cofinanziamento prevista in sede di proposta progettuale. Non saranno rendicontabili, ovvero non saranno riconosciuti come forme di cofinanziamento, supporti o contributi “in natura” (ad es., lavoro volontario, sponsorizzazioni tecniche, affitti gratuiti di spazi).
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Con riferimento al Bando 1, al Bando 2 e al Bando 4, è previsto un limite massimo da rispettare in sede di definizione del costo complessivo del progetto?
No, i bandi 1, 2 e 4 non prevedono un limite massimo relativamente al costo complessivo del progetto. Viceversa, tutti i bandi prevedono un limite massimo del contributo richiedibile per ciascuna proposta progettuale. Tale limite è indicato all'art. 4 di ciascun bando. Si ricorda, inoltre, che al termine dei progetti, come indicato all'art. 4 di ciascun bando, i soggetti beneficiari saranno chiamati a rendicontare le spese effettuate con riferimento all'intero costo del progetto, comprensivo dell’eventuale quota di cofinanziamento prevista in sede di proposta progettuale. Non saranno rendicontabili, ovvero non saranno riconosciuti come forme di cofinanziamento, supporti o contributi “in natura” (ad es., lavoro volontario, sponsorizzazioni tecniche, affitti gratuiti di spazi).
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Nel caso di assegnazione di un contributo, per ricevere l’erogazione è necessario rendicontare spese pari al costo totale del progetto o esclusivamente spese pari al contributo accordato da SIAE?
In relazione al Bando 1 “Nuove opere”, al Bando 2 “Residenze artistiche” e al Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”, come previsto all'art. 10 di ciascuno dei suddetti bandi, ai fini dell’erogazione del contributo i soggetti beneficiari dovranno rendicontare un ammontare di spese pari al costo totale del progetto, comprendente l’eventuale quota di cofinanziamento prevista in sede di presentazione della Proposta progettuale. In relazione al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, come previsto all'art. 10 del Bando, ai fini dell’erogazione del contributo l’istituzione scolastica beneficiaria dovrà rendicontare un ammontare di spese pari all'importo del contributo assegnato da SIAE. In ogni caso, le spese dovranno essere rendicontate secondo l’articolazione per macro-voci di spesa prevista nel budget previsionale riportato all'interno della Proposta progettuale presentata in sede di candidatura o successivamente modificato secondo le regole previste nelle guide operative allegate a ciascun bando.
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Nel caso di assegnazione di un contributo, per ricevere l’erogazione del saldo finale, le spese rendicontate dovranno risultare effettivamente pagate (quietanzate)?
Sì, all'art. 5.1 di tutti i bandi e al punto 5.1 delle relative guide operative sono elencati i principi di ammissibilità della spesa. Tra questi vi è il principio per cui una spesa, per essere considerata ammissibile, in sede di richiesta di erogazione del saldo finale del contributo dovrà risultare effettivamente quietanzata dal soggetto beneficiario dando luogo alle relative registrazioni contabili nel rispetto della normativa fiscale.
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Un rappresentante legale del soggetto proponente (o la persona fisica proponente) può ricevere un compenso per la realizzazione del progetto?
Sì, a condizione di aver formalizzato la posizione lavorativa per mezzo di una qualche forma di contrattualizzazione. In tal modo, in fase di rendicontazione, il Revisore sarà in grado di imputare al progetto il relativo costo sulla base della tipologia contrattuale e delle attività effettivamente svolte. Più nello specifico, a seconda della forma di contrattualizzazione scelta, sarà possibile imputare le relative spese al progetto sulla base delle indicazioni presenti all'interno del paragrafo 5 della Guida Operativa in allegato a ciascun bando.
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Con riferimento a tutti i bandi, qual è la corretta modalità per rendicontare il lavoro svolto dai rappresentanti legali del soggetto proponente?
Occorre necessariamente aver formalizzato la posizione lavorativa per mezzo di una qualche forma di contrattualizzazione. In tal modo, in fase di rendicontazione, il Revisore sarà in grado di imputare al progetto il relativo costo sulla base della tipologia contrattuale e delle attività effettivamente svolte. Più nello specifico, a seconda della forma di contrattualizzazione scelta, sarà possibile imputare le relative spese al progetto sulla base delle indicazioni presenti all'interno del paragrafo 5 della Guida Operativa in allegato a ciascun bando.
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Cosa si intende per soggetto “terzo indipendente” con riferimento al soggetto iscritto all'Albo dei revisori legali dei conti che dovrà occuparsi di certificare i rendiconti delle spese del progetto?
Per soggetto “terzo indipendente” si intende un professionista che non ha legami diretti con il soggetto beneficiario (ad es., rapporto di lavoro subordinato con il soggetto beneficiario, cariche sociali ricoperte nell'ambito del soggetto beneficiario, rapporti di parentela con il legale rappresentante/soci/amministratori del soggetto beneficiario, ecc.).
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Il commercialista del soggetto beneficiario può svolgere la funzione di “revisore” ai fini della certificazione dei rendiconti delle spese del progetto?
Come indicato all'art. 11 e all'art. 13 di tutti i bandi del programma “Per Chi Crea”, i rendiconti (finale o in itinere) delle spese del progetto dovranno essere certificati da un soggetto terzo indipendente iscritto all'Albo dei revisori legali dei conti. Per soggetto “terzo indipendente” si intende un professionista che non ha legami diretti con il soggetto beneficiario. Pertanto, il commercialista del soggetto beneficiario potrà svolgere tale funzione se privo di legami diretti con il soggetto beneficiario (ad es., rapporto di lavoro subordinato con il soggetto beneficiario, cariche sociali ricoperte nell'ambito del soggetto beneficiario, rapporti di parentela con il legale rappresentante/soci/amministratori del soggetto beneficiario, ecc.).
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Con riferimento al Bando 1 e al Bando 4, è possibile in fase di realizzazione del progetto sostituire gli artisti under 35 e residenti in Italia previsti in Proposta progettuale con altri artisti under 35 e residenti in Italia?
No, come indicato al paragrafo 2.3 delle guide operative allegate al Bando 1 “Nuove opere” e al Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale” in fase di realizzazione del progetto non saranno ammesse proposte di variazione degli artisti, interpreti, autori ed esecutori oggetto della proposta progettuale, pena la revoca del contributo. In fase di realizzazione del progetto potranno essere proposte variazioni alle caratteristiche dei progetti finanziati solo se rientranti nelle fattispecie indicate al paragrafo 2 delle guide operative sopra citate. Le eventuali variazioni non contemplate nelle guide operative dovranno essere in ogni caso tempestivamente comunicate a SIAE che ne valuterà autonomamente l’accettazione.
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Con riferimento al Bando 1, al Bando 2 e al Bando 4, nel caso di acquisto di strumenti o attrezzature, il limite dei 1.000 euro oltre il quale è ammissibile solo l’ammortamento si applica al singolo acquisto o alla somma di tutti gli acquisti effettuati?
Tale limite si applica al valore di spesa relativo al singolo strumento o alla singola attrezzatura acquistati.
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È possibile partecipare al Bando 1 “Nuove opere” o al Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale” (settori Cinema e Libro e lettura) pur non essendo in possesso del requisito di ammissibilità relativo al numero minimo di produzioni realizzate?
No.
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Con riferimento al Bando 1 e al Bando 4 (settori Cinema e Libro), il requisito della titolarità delle produzioni viene riconosciuto qualora il soggetto proponente si sia successivamente costituito con una nuova forma giuridica e una nuova partita IVA?
Con riferimento al Bando 1 “Nuove Opere” e al Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”, per i settori Cinema e Libro e lettura, il requisito della titolarità della produzione delle opere realizzate in passato, indicato per ciascun settore all'art. 3 di ciascun bando, viene riconosciuto previa la verifica della corrispondenza tra il soggetto proponente e la documentazione comprovante la titolarità della produzione inviata dal medesimo, secondo quanto indicato per ciascun settore all'art. 7 di ciascun bando. Tale verifica sarà effettuata dalla Commissione di valutazione.
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Con riferimento al Bando 1 e al Bando 4 (settori Cinema e Libro), qualora il soggetto proponente abbia acquisito un’altra società, il requisito della titolarità delle produzioni viene riconosciuto anche sulla base delle produzioni della società acquisita?
Con riferimento al Bando 1 “Nuove Opere” e al Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale per i settori Cinema e Libro e lettura, il requisito della titolarità della produzione delle opere realizzate in passato, indicato per ciascun settore all'art. 3 di ciascun bando, viene riconosciuto previa la verifica della corrispondenza tra il soggetto proponente e la documentazione comprovante la titolarità della produzione inviata dal medesimo, secondo quanto indicato per ciascun settore all'art. 7 del Bando. Tale verifica sarà effettuata dalla Commissione di valutazione.
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Con riferimento ai bandi 1 e 4, settore Cinema, in riferimento al requisito della titolarità delle 3 produzioni pubblicate nel periodo 2013-2018, le puntate di una stessa serie vengono trattate come produzioni distinte?
No, il requisito della titolarità di almeno 3 produzioni pubblicate nel periodo 2013-2018 si riferisce a produzioni cinematografiche o assimilate differenti.
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Con riferimento al Bando 1 o al Bando 4, settore Danza, quali sono le figure coinvolte nel “cast artistico” che rientrano nel conteggio del requisito minimo dell’80% di soggetti under 35 e residenti in Italia?
Come previsto all'art. 2.3 del Bando 1 “Nuove opere” e all'art. 2.2 del Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale” per il settore Danza, per “cast artistico” si intende esclusivamente l’insieme del/dei coreografo/i e dei danzatori coinvolti nel progetto.
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Con riferimento ai bandi 1 e 4, settore Libro, in riferimento al requisito della titolarità delle 20 pubblicazioni del triennio 2016-2018, le pubblicazioni in formato cartaceo e digitale di una stessa opera, vengono trattate come pubblicazioni distinte?
No. In tal caso nella sezione A2) della Proposta progettuale è possibile inserire entrambi i codici ISBN.
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Con riferimento al Bando 1, al Bando 2 e al Bando 4, settore Musica, cosa si intende per “artista di età non superiore ai 35 anni e residente in Italia” nel caso di gruppi musicali (band, orchestre, ensemble)?
Come indicato all'art. 2.5 del Bando 1 “Nuove opere”, all'art. 2 del Bando 2 “Residenze artistiche” e all'art. 2.4 del Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”, per quanto riguarda il settore Musica, nel caso in cui l’artista coinvolto nel progetto sia un “collettivo” stabile (ad es., band, ensemble od orchestre), almeno l’80% dei componenti delle singole band, ensemble od orchestre dovrà avere un’età non superiore ai 35 anni ed essere residente in Italia.
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Con riferimento ai bandi 1, 2 e 4, settore Musica, nel caso in cui il progetto riguardi un artista singolo under 35 residente in Italia, è possibile che tale artista sia affiancato da turnisti/musicisti professionisti over 35 e/o non residenti in Italia?
Sì, il vincolo che prevede che almeno l’80% dei soggetti sia under 35 e residente in Italia si applica infatti esclusivamente ai “collettivi” stabili quali band, ensemble od orchestre.
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Con riferimento al Bando 1 e al Bando 4, per il settore Musica, è possibile inviare dei “provini” dei brani degli artisti proposti, anziché produzioni discografiche già pubblicate?
Sì, come indicato al punto 7 dell’art. 7.2 del Bando 1 “Nuove opere” e al punto 3 dell’art. 7.4 del Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”, nel caso in cui l’artista/gli artisti o il gruppo musicale/gruppi musicali proposto/i non abbiano mai pubblicato una produzione discografica è possibile inviare brani anche sotto forma di “provini”.
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Con riferimento al Bando 1 o al Bando 4, settore Teatro, quali sono le figure coinvolte nel “cast artistico” che rientrano nel conteggio del requisito minimo dell’80% di soggetti under 35 e residenti in Italia?
Come previsto all'art. 2.6 del Bando 1 “Nuove opere” e all'art. 2.5 del Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale” per il settore Teatro, per “cast artistico” si intende esclusivamente l’insieme del/dei regista/i e degli attori coinvolti nel progetto.
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Con riferimento al Bando 1 o al Bando 4, settore Teatro, qualora il regista dell’opera sia anche uno degli attori, lo stesso va contato due volte nel conteggio dell’80% di under 35?
Sì.
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Per partecipare al Bando 2 o al Bando 4 (settori Danza, Musica o Teatro) è necessario aver aperto la partita IVA in data anteriore di almeno 3 anni dalla data di pubblicazione dei bandi?
Come indicato all'art. 3 del Bando 2 “Residenze artistiche” e agli art. 3.2, 3.4 e 3.5 del Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”, il requisito dell’anteriorità di almeno tre anni dalla data di pubblicazione dei bandi si riferisce alla data di costituzione del soggetto proponente. Tale requisito si riferisce alla data di apertura della partita IVA, assimilabile alla data di costituzione del soggetto proponente, esclusivamente nel caso in cui il soggetto proponente sia una persona fisica.
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Con riferimento al Bando 2 e al Bando 4 (settori Musica, Teatro e Danza), le attività/produzioni pregresse vengono riconosciute qualora il soggetto proponente si sia successivamente costituito con una nuova forma giuridica e una nuova partita IVA?
Con riferimento al Bando 2 “Residenze artistiche” e al Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale” (settori Musica, Teatro e Danza), le esperienze pregresse dichiarate dal soggetto proponente nell'ambito della Proposta progettuale saranno riconosciute e dunque valutate secondo quanto previsto all'art. 9 del Bando 2 e del Bando 4, fermo restando la corrispondenza tra il soggetto proponente e le esperienze dichiarate. Ogni valutazione sarà effettuata dalla Commissione di valutazione.
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Con riferimento al Bando 2, al Bando 3 e al Bando 4, è possibile avviare le attività progettuali prima della pubblicazione delle graduatorie dei soggetti beneficiari?
Come indicato all'art. 6 dei bandi 2, 3 e 4, tutte le attività previste dai progetti finanziati potranno realizzarsi a partire dal 01.08.2019 e dovranno concludersi entro e non oltre il 31.07.2020 e, in ogni caso, secondo le tempistiche che saranno concordate con SIAE. Qualora la pubblicazione delle graduatorie definitive dei vincitori dovesse effettuarsi in data successiva al 01.08.2019, saranno comunque riconosciute ai soggetti beneficiari risultati vincitori le spese e le attività effettuate a partire dal 01.08.2019, fermo restando l’aderenza delle attività realizzate con quanto previsto nella Proposta progettuale, nonché il rispetto dei principi di ammissibilità della spesa e delle categorie di spesa ammissibili secondo quanto indicato all'art. 5 di ciascun bando.
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Con riferimento al Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale” è possibile presentare due proposte progettuali afferenti allo stesso settore artistico?
Sì.
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Con riferimento al Bando 4, nella sezione della Proposta progettuale dedicata all’elenco degli “eventuali accordi con soggetti terzi (italiani o stranieri) per la realizzazione del progetto” vanno inseriti tutti i fornitori che si prevede di coinvolgere?
Non necessariamente. Nella sezione “eventuali accordi con soggetti terzi (italiani o stranieri) per la realizzazione del progetto” vanno inseriti gli accordi e i soggetti terzi che il soggetto proponente reputa più rilevanti ai fini della realizzazione del progetto.
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Con riferimento al Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale” al termine del progetto le spese rendicontate, per essere ammissibili, dovranno risultare tutte sostenute da parte del soggetto beneficiario?
Sì, come indicato all'art. 5.1 del Bando, le spese rendicontate, per essere considerate ammissibili, dovranno risultare «effettivamente sostenute e contabilizzate, ovvero effettivamente quietanzate dal soggetto beneficiario», oltre a rispettare le restanti disposizioni previste all'art. 5.
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Con riferimento al Bando 4, per i settori Cinema e Libro e lettura, è possibile presentare un progetto di doppiaggio/sotto-titolatura/traduzione di un'opera realizzata con il contributo del Bando 2 “Nuove opere” del programma Sillumina?
Sì, fermo restando il rispetto dei restanti requisiti di ammissibilità delle proposte progettuali indicati, per i settori Cinema e Libro e lettura, rispettivamente agli artt. 2.1 e 2.3 del Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”.
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Con riferimento al Bando 4, settore Libro e lettura, è possibile presentare un progetto di traduzione di un'opera pubblicata da una casa editrice diversa dal soggetto proponente?
Sì, fermo restando che, in caso di assegnazione del contributo, in sede di firma della Convenzione con SIAE il soggetto beneficiario dovrà dichiarare e garantire di avere presentato un progetto per il quale è titolare di tutti i diritti necessari per la realizzazione dello stesso, fra i quali i diritti di proprietà intellettuale nonché di utilizzazione e sfruttamento economico di cui all'art. 2577 c.c. ed alla legge 633/41.
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Con riferimento al Bando 4, per i settori Cinema e Libro e lettura, è possibile presentare un progetto di doppiaggio/sotto-titolatura/traduzione relativo a più opere?
No, come indicato all'art. 2.1 per il settore Cinema e all'art. 2.3 per il settore Libro e lettura, ciascuna proposta progettuale potrà riguardare il doppiaggio/sotto-titolatura/traduzione e distribuzione all'estero di un’unica opera.
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È possibile partecipare al Bando 4 con un progetto riguardante un festival o una rassegna che prevede che gli artisti under 35 vengano selezionati solo successivamente alla presentazione della proposta progettuale?
No, il Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”, per i settori Musica, Teatro e Danza, prevede il finanziamento di progetti aventi ad oggetto la realizzazione di tour o festival/rassegne in ambito nazionale o internazionale in cui gli artisti under 35 e residenti in Italia da coinvolgere siano già individuati in sede di Proposta progettuale. Peraltro, come indicato all'art. 9 del Bando, in sede di valutazione delle Proposte progettuali, un apposito criterio di valutazione è costituito dalla “Qualità ed esperienza dell’artista/degli artisti proposto/i”.
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Con riferimento al Bando 4, nel caso di progetti riguardanti festival o rassegne, è possibile in fase di realizzazione del progetto modificare gli artisti under 35 partecipanti o ridurne il numero rispetto a quanto previsto in Proposta progettuale?
No, come indicato al paragrafo 2 della Guida Operativa allegata al Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale” in fase di realizzazione del progetto, con riferimento ai progetti riguardanti “festival/rassegne”, non saranno ammesse proposte di riduzione del numero degli artisti/“collettivi” coinvolti rispetto a quanto previsto nella Proposta progettuale, né saranno ammesse proposte di variazione, ovvero di sostituzione, degli artisti/“collettivi” oggetto della Proposta progettuale, pena la revoca del contributo.
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Con riferimento al Bando 4, nel caso di progetti riguardanti festival o rassegne, è possibile in fase di realizzazione del progetto incrementare il numero degli artisti under 35 partecipanti?
In fase di realizzazione del progetto potranno essere proposte variazioni alle caratteristiche dei progetti finanziati solo se rientranti nelle fattispecie indicate al paragrafo 2 della Guida Operativa allegata al Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”. Le eventuali variazioni non contemplate nella Guida Operativa dovranno essere in ogni caso tempestivamente comunicate a SIAE che ne valuterà autonomamente l’accettazione.
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Con riferimento al Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale” è possibile presentare un progetto riguardante un tour o una rassegna che si svolgerà sia in Italia che all'estero?
No.
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Con riferimento al Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale” è possibile presentare un progetto riguardante un festival o una rassegna che si svolgerà in più location nell'ambito di una stessa città o in più città diverse?
Sì.
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Con riferimento al Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”, è richiesta una determinata estensione territoriale ed abitativa delle “città” nelle quali deve avvenire la realizzazione del tour?
Nel bando non è prevista una determinata estensione territoriale ed abitativa. La specifica valutazione sarà effettuata dalla Commissione.
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Con riferimento al Bando 4, settori Musica, Teatro e Danza (tipologie A e B), nell'elenco delle rappresentazioni previste dal tour è possibile inserire il periodo previsto anziché la data esatta?
No, fermo restando che, come previsto al paragrafo 2.2 della Guida Operativa in allegato al Bando, in fase di realizzazione del progetto i soggetti beneficiari potranno effettuare variazioni riguardanti le date degli eventi previsti dal progetto, previa preventiva comunicazione e approvazione da parte di SIAE.
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Con riferimento al Bando 4, settori Musica, Teatro e Danza (tipologie A e B), nell'elenco delle rappresentazioni previste dal tour è possibile indicare più opzioni di location per ciascuna rappresentazione?
No, fermo restando che, come previsto al paragrafo 2.3 della Guida Operativa in allegato al Bando, in fase di realizzazione del progetto i soggetti beneficiari potranno effettuare proposte di variazione riguardanti le location e i “contesti” degli eventi previsti dal progetto, previa preventiva comunicazione e approvazione da parte di SIAE.
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Con riferimento al Bando 4, settori Musica, Teatro e Danza (tipologie A e B), in fase di realizzazione del progetto è possibile modificare location, data prevista, promoter locale, ecc. relativi alle date previste dal tour?
In fase di realizzazione del progetto potranno essere proposte variazioni alle caratteristiche dei progetti finanziati solo se rientranti nelle fattispecie indicate al paragrafo 2 della Guida Operativa allegata al Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”. Le eventuali variazioni non contemplate nella Guida Operativa dovranno essere in ogni caso tempestivamente comunicate a SIAE che ne valuterà autonomamente l’accettazione.
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Con riferimento al Bando 4, settori Musica, Teatro e Danza, è possibile prevedere un titolo di ingresso a pagamento per la partecipazione del pubblico agli eventi previsti dal progetto?
Sì, senza limitazioni.
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Con riferimento al Bando 4, settori Musica, Teatro e Danza (tipologie A e B), il soggetto proponente può ricevere compensi dai promoter locali delle date previste dal tour?
Sì, senza limitazioni.
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Con riferimento al Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale” è possibile presentare un progetto riguardante un festival o una rassegna dedicata ad artisti under 35 da realizzarsi in un arco temporale di uno o più mesi?
Sì.
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Con riferimento al Bando 4 è possibile presentare un progetto riguardante un festival o una rassegna dedicata ad artisti under 35 da realizzarsi nell'ambito di un festival/rassegna più ampio e/o già esistente o nell'ambito di una programmazione più ampia?
Sì, come indicato agli artt. 2.2, 2.4 e 2.5 del Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”, per quanto riguarda le tipologie progettuali C. e D., sono ammesse proposte progettuali riguardanti rassegne da realizzarsi all'interno di festival o rassegne più ampie e/o già esistenti, fermo restando che la proposta progettuale presentata in sede di candidatura al Bando (ivi incluso il budget del progetto) dovrà riferirsi esclusivamente alla rassegna che prevede il coinvolgimento di artisti di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia. Si segnala che, in questi casi, la rassegna finanziata dal Bando, ovvero quella dedicata agli artisti di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia, dovrà essere autonomamente e chiaramente identificabile nell'ambito del festival o della rassegna più ampia in cui sarà inserita.
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È possibile partecipare al Bando 4 con una proposta progettuale riguardante una rassegna dedicata ad artisti under 35 nell'ambito della quale saranno rappresentati spettacoli di soggetti finanziati dal Mibac?
Sì, purché la rassegna oggetto della Proposta progettuale presentata in sede di candidatura non sia beneficiaria di contributi da parte del Mibac, in virtù di quanto previsto all'art. 2 di tutti i bandi.
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Con riferimento al Bando 4, cosa si intende laddove è scritto che il festival o la rassegna dovrà essere «autonomamente e chiaramente identificabile nell'ambito del festival o della rassegna più ampio/a in cui sarà inserito/a»?
Con la frase indicata si intende che, in sede di Proposta progettuale e in sede di realizzazione del progetto, al festival o alla rassegna dedicata agli artisti under 35 e residenti in Italia dovrà essere conferita chiara identificabilità e visibilità rispetto all'eventuale festival o rassegna più ampi in cui sarà inserito/a, sia sotto il profilo della comunicazione (ad es., assegnazione di un titolo o di una veste grafica specifica nell'ambito dei materiali promozionali o dei canali di comunicazione del festival ) sia sotto il profilo della programmazione (ad es., orario di esibizione/location/palco omogenei per tutti gli artisti under 35 coinvolti).
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Con riferimento al Bando 4, il budget riportato al punto E) della Proposta progettuale deve riferirsi esclusivamente alla rassegna dedicata ad artisti under 35 e residenti in Italia o all'eventuale festival/rassegna nel suo complesso?
Come indicato all'art. 2 del Bando 4 (per i settori Danza, Musica o Teatro), nel caso di proposte progettuali riguardanti festival o rassegne dedicate ad artisti under 35 e residenti in Italia da realizzarsi all'interno di festival o rassegne più ampie e/o già esistenti, la Proposta progettuale presentata in sede di candidatura al Band, ivi incluso il budget del progetto al punto E) della Proposta progettuale, dovrà riferirsi esclusivamente al festival o alla rassegna che prevede il coinvolgimento di artisti di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia.
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Con riferimento al Bando 4, settori Teatro e Danza, è possibile presentare un progetto di tour che prevede la rappresentazione di più opere diverse da parte dello stesso cast artistico under 35?
No, il tour potrà riguardare la rappresentazione di un’unica opera.
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Con riferimento al Bando 4, settori Teatro o Danza, gli artisti under 35 che saranno coinvolti nel tour o nella rassegna previsto/a dal progetto dovranno obbligatoriamente rappresentare opere inedite?
No.
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Con riferimento al Bando 4, per i settori Teatro o Danza, è possibile presentare un progetto di tour incentrato su un’opera realizzata con il contributo del Bando 2 “Nuove opere” del programma Sillumina?
Sì, fermo restando il rispetto dei restanti requisiti di ammissibilità delle proposte progettuali indicati, per i settori Teatro e Danza, rispettivamente agli artt. 2.2 e 2.5 del Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”.
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Con riferimento al Bando 4, settore Musica, gli artisti under 35 sui quali è incentrata la proposta progettuale devono già avere in sede di candidatura un management o un’agenzia di booking?
No, la presenza di tali soggetti non costituisce un requisito obbligatorio.
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Con riferimento al Bando 4, settore Musica, gli artisti under 35 che saranno coinvolti nel tour o nel festival/rassegna previsto/a dal progetto dovranno obbligatoriamente eseguire un repertorio inedito e/o di cui sono autori?
No.
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Con riferimento al Bando 4, settore Musica, è possibile presentare una proposta progettuale che includa la prima esecuzione di un’opera finanziata dal Bando “SIAE - Classici di Oggi” (Bando per la commissione di musica colta contemporanea)?
Sì.
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Con riferimento al Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”, in quale settore artistico può essere candidato un progetto di tour o rassegna incentrato/a su un’opera lirica/operetta/musical/opera di teatro musicale?
Un progetto riguardante un tour o una rassegna incentrato/a su un’opera lirica/operetta/musical/opera di teatro musicale deve essere inquadrato nel settore Teatro del Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”.
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Con riferimento al Bando 4 è possibile presentare un progetto riguardante una rassegna teatrale dedicata ad artisti under 35 da realizzarsi nell’ambito di un festival letterario?
Sì, fermo restando che i contenuti artistici delle proposte progettuali, ivi inclusa la loro coerenza con il settore artistico di riferimento, saranno valutati dalla Commissione di valutazione.
INFORMATIVA
In attuazione dell'art. 71–octies, comma 3-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 1, comma 335, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, ai sensi del quale “al fine di favorire la creatività dei giovani autori, il 10 per cento di tutti i compensi incassati ai sensi dell'articolo 71-septies, calcolato prima delle ripartizioni effettuate dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, è destinato dalla Società, sulla base di apposito atto di indirizzo annuale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale” e sulla base di quanto stabilito nell'Atto di indirizzo del Ministero per i beni e le attività culturali (REP. Decreti 19.12.2018 N. 566), la SIAE presenta il programma “Per Chi Crea” il quale prevede n. 4 azioni per la promozione della creatività dei giovani autori, finanziate mediante l'utilizzo delle risorse derivanti da copia privata, nei settori: Arti visive, performative e multimediali - Cinema - Danza - Libro e Lettura - Musica – Teatro