FAQ
Parola chiave: bando 3
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Per partecipare ai bandi è obbligatorio possedere la partita IVA?
Sì, è obbligatorio per tutti i bandi, ad eccezione del Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”. Come previsto infatti all'art. 3 dei bandi 1, 2 e 4, la partecipazione è consentita a tutti i soggetti pubblici e privati di cui al Libro I, Titolo II, Capo I, Capo II e Capo III del Codice Civile, ivi inclusi quelli non riconosciuti, nonché alle persone fisiche, purché in possesso dei restanti requisiti di ammissibilità. Tra questi vi è il possesso di partita IVA.
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Per partecipare ai bandi è obbligatorio inviare il certificato di attribuzione della partita IVA comprensivo di codice ATECO?
Sì, è obbligatorio per tutti i bandi, ad eccezione del Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”. Come previsto infatti all'art. 7 dei bandi 1, 2 e 4, l’invio del certificato di attribuzione della partita IVA comprensivo di codice ATECO è obbligatorio per tutti i soggetti proponenti, pena l’esclusione dalla selezione.
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Qual è il termine massimo per presentare le candidature ai bandi?
Come indicato all'art. 7 di tutti i bandi, le candidature potranno essere trasmesse entro non oltre le ore 23:59 del giorno 05.04.2019.
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Quando saranno pubblicate le graduatorie dei vincitori?
Come indicato all'art. 9 di tutti i bandi “Per Chi Crea”, la pubblicazione delle graduatorie definitive dei soggetti beneficiari è prevista entro il 30.07.2019.
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Può partecipare ai bandi un soggetto che ha beneficiato di un contributo nell'ambito del programma “Sillumina - Copia privata per i giovani, per la cultura” (edizioni 2016 e/o 2017) o di altre iniziative promosse e sostenute da SIAE?
Sì, i bandi “Per Chi Crea” non prevedono alcuna limitazione in merito alla partecipazione da parte di soggetti che hanno beneficiato di contributi erogati nell'ambito del programma “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura” o di altre iniziative promosse e sostenute da SIAE.
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Può partecipare ai bandi un soggetto che è attualmente beneficiario di contributi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali (a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo o su altri fondi/canali di sostegno)?
Sì, può partecipare. La causa di esclusione indicata all'art. 2 di tutti i bandi “Per Chi Crea” è infatti riferita al progetto, non al soggetto proponente.
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È possibile partecipare ai bandi con un progetto che beneficia di contributi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali (a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo o su altri fondi/canali di sostegno)?
Come indicato all'art. 2 di tutti i bandi “Per Chi Crea”, in coerenza con quanto indicato all'art. 2 comma 5 dell’Atto di Indirizzo del Ministero per i beni e le attività culturali (REP. Decreti 19.12.2018 N. 566), a pena di esclusione non saranno ammessi a finanziamento progetti che siano beneficiari, a qualunque titolo, di contributi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali. Il progetto presentato in sede di candidatura ai bandi “Per Chi Crea” non dovrà costituire l’oggetto di tali contributi, ovvero dovrà essere “nuovo” nei propri elementi costitutivi rispetto ad altri eventuali progetti, di titolarità del soggetto proponente, già finanziati con risorse Mibac. Al tal proposito si rammenta che SIAE, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, potrà procedere alle opportune verifiche.
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È possibile partecipare ai bandi con una proposta progettuale riguardante la nuova edizione di un progetto che nelle passate edizioni è stato finanziato dal Mibac ma che non sarà beneficiario di fondi Mibac nella nuova edizione?
Sì, purché la nuova edizione del progetto, oggetto della Proposta progettuale presentata in sede di candidatura, non sia beneficiaria di contributi da parte del Mibac, in virtù di quanto previsto all'art. 2 di tutti i bandi.
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È possibile partecipare ai bandi con un progetto ex novo dedicato ad artisti under 35 e residenti in Italia presentato da un soggetto beneficiario di fondi Mibac sulla base di un progetto/programma annuale o triennale di attività?
Come indicato all'art. 2 di tutti i bandi “Per Chi Crea”, in coerenza con quanto indicato all'art. 2 comma 5 dell’Atto di Indirizzo del Ministero per i beni e le attività culturali (REP. Decreti 19.12.2018 N. 566), a pena di esclusione non saranno ammessi a finanziamento progetti che siano beneficiari, a qualunque titolo, di contributi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali. Il progetto presentato in sede di candidatura ai bandi “Per Chi Crea” non dovrà costituire l’oggetto di tali contributi, ovvero dovrà essere “nuovo” nei propri elementi costitutivi rispetto ad altri eventuali progetti, di titolarità del soggetto proponente, già finanziati con risorse Mibac. Al tal proposito si rammenta che SIAE, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, potrà procedere alle opportune verifiche.
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Cosa si intende per artista «di età non superiore ai 35 anni»?
Come indicato all'art. 2 di tutti i bandi, con il termine artista di età non superiore ai 35 anni si intendono quelle persone che non abbiano ancora compiuto 36 anni alla data di scadenza dei bandi, ovvero il 05.04.2019.
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È possibile presentare proposte progettuali che prevedano il coinvolgimento di artisti di nazionalità non italiana?
Sì, purché residenti in Italia. Come previsto all'art. 2 dei bandi, sono ammessi progetti che prevedono il coinvolgimento di artisti e/o allievi di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia, inclusi i soggetti di nazionalità non italiana, purché residenti in Italia.
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I progetti possono riguardare artisti under 35 residenti nella Repubblica di San Marino?
Sì. I bandi del programma “Per Chi Crea” finanziano progetti incentrati su artisti under 35 residenti in Italia. Particolare però è il caso di San Marino, in virtù delle relazioni con il nostro Paese, che hanno portato alla Convenzione di amicizia e buon vicinato, resa esecutiva con legge 6.6.1939, n. 1320, e tuttora valida. Tale Convenzione, all'art. 4, prevede che i cittadini di ciascuno dei due Stati saranno ammessi, nel territorio dell'altro, all'esercizio di qualsiasi industria, commercio, professione o arte. Su tali basi, quindi, i territori sono equiparati, e, pertanto, è possibile la partecipazione ai bandi di soggetti con sede in San Marino.
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Per partecipare ai bandi è necessario essere iscritti a SIAE?
No, l’iscrizione a SIAE non è necessaria. La partecipazione ai bandi è aperta a tutti i soggetti che soddisfano i requisiti di ammissibilità previsti all'art 3 di ciascun bando.
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Gli artisti under 35 e residenti in Italia che saranno coinvolti nel progetto devono essere iscritti a SIAE?
No, i bandi non prevedono tale obbligo.
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Per partecipare ai bandi le persone operanti presso le organizzazioni proponenti (o le persone fisiche proponenti) devono necessariamente avere un'età non superiore ai 35 anni?
No.
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Un artista che compirà 36 anni in data successiva alla scadenza dei bandi, ovvero dopo il 05.04.2019, è considerato under 35?
Sì.
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Un artista che compirà 36 anni il giorno stesso della data di scadenza dei bandi, ovvero il 05.04.2019, è considerato under 35?
No.
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Come deve essere applicato, ove previsto, il vincolo dell’80% relativo ai componenti del “collettivo” di artisti che devono avere età non superiore ai 35 anni ed essere residenti in Italia?
Laddove nei bandi sia presente l’obbligo per cui almeno l’80% dei componenti di un “collettivo” deve avere un’età non superiore ai 35 anni ed essere residente in Italia, e qualora l’applicazione della percentuale dell’80% dia luogo a un numero non intero, il numero di componenti che dovranno avere obbligatoriamente un’età non superiore ai 35 anni ed essere residenti in Italia viene calcolato arrotondando il risultato all'intero più vicino. Ad esempio, nel caso di un “collettivo” composto da 3 componenti, l’80% equivale a 2,4 componenti; arrotondando all'intero più vicino, il numero di under 35 residenti in Italia obbligatori è 2. Nel caso di un “collettivo” composto da 2 componenti, l’80% equivale a 1,6 componenti; in questo caso, arrotondando all'intero più vicino, il numero di under 35 residenti in Italia obbligatori è 2.
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Le persone giuridiche aventi sede legale all'estero e le persone fisiche aventi residenza all'estero possono partecipare ai bandi?
No, come emerge dai requisiti di ammissibilità previsti all'art. 3 di tutti i bandi.
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Un ente pubblico avente sede legale in Italia può partecipare ai bandi?
Sì, ad eccezione del Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” al quale possono partecipare esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo. Come previsto infatti all'art. 3 dei bandi 1, 2 e 4, la partecipazione è consentita a tutti i soggetti pubblici e privati di cui al Libro I, Titolo II, Capo I, Capo II e Capo III del Codice Civile, ivi inclusi quelli non riconosciuti, nonché alle persone fisiche, purché in possesso dei restanti requisiti di ammissibilità indicati al suddetto art. 3 di ciascun bando.
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Un'associazione culturale avente sede legale in Italia può partecipare ai bandi?
Sì, ad eccezione del Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” al quale possono partecipare esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo. Come previsto infatti all'art. 3 dei bandi 1, 2 e 4, la partecipazione è consentita a tutti i soggetti pubblici e privati di cui al Libro I, Titolo II, Capo I, Capo II e Capo III del Codice Civile, ivi inclusi quelli non riconosciuti, nonché alle persone fisiche, purché in possesso dei restanti requisiti di ammissibilità indicati al suddetto art. 3 di ciascun bando.
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È possibile coinvolgere nella realizzazione del progetto altre organizzazioni (es., sponsor, patrocinanti, fornitori) pur partecipando al bando in forma singola?
Sì, fermo restando che il beneficiario del contributo è esclusivamente il soggetto beneficiario e che tutte le spese rendicontate, come indicato all’art. 5.1 di ciascun bando, per essere ammissibili dovranno risultare, in sede di rendicontazione, sostenute da parte del soggetto beneficiario.
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È possibile coinvolgere nella realizzazione del progetto organizzazioni straniere in qualità, ad esempio, di sponsor, patrocinanti o fornitori?
Sì, fermo restando che il beneficiario del contributo è esclusivamente il soggetto beneficiario e che tutte le spese rendicontate, come indicato all'art. 5.1 di ciascun bando, per essere ammissibili dovranno risultare, in sede di rendicontazione, sostenute da parte del soggetto beneficiario.
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Nell'ambito delle attività di promozione e comunicazione del progetto è possibile dare visibilità ad eventuali sponsor privati o enti pubblici che supportano il progetto?
Sì.
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Uno stesso artista può essere inserito in più proposte progettuali?
Sì, i bandi “Per Chi Crea” non prevedono limitazioni in merito al numero di proposte progettuali in cui può essere inserito uno stesso artista under 35 e residente in Italia. Tali proposte progettuali, pur essendo incentrate sullo stesso artista, dovranno riferirsi a progetti diversi, fermo restando il rispetto del numero massimo di proposte presentabili da ciascun soggetto proponente nell'ambito dello stesso bando nei termini indicati all'art. 2, pena l’esclusione dalla selezione.
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È possibile partecipare ai bandi “Per Chi Crea” con una proposta progettuale multidisciplinare, ovvero riguardante più settori artistici?
No, a pena di esclusione ciascuna proposta progettuale potrà riguardare un unico settore artistico tra quelli di intervento di ciascun bando.
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Qual è il numero massimo di proposte progettuali presentabili dallo stesso soggetto proponente per ciascun bando?
Il numero massimo di proposte progettuali presentabili dallo stesso soggetto proponente è indicato all'art. 2 di ciascun bando. Per quanto riguarda il Bando 1 “Nuove opere” ciascun soggetto proponente (nel caso di partenariato nel solo settore Cinema, sia il soggetto capofila, sia i soggetti partner) può presentare nell'ambito del singolo bando, a pena di esclusione, al massimo 2 proposte progettuali. Per quanto riguarda il Bando 2 “Residenze artistiche”, a pena di esclusione, ciascun soggetto proponente può presentare nell'ambito del singolo bando al massimo 1 proposta progettuale (nel caso di partenariato, tale vincolo riguarda sia il soggetto capofila, sia i soggetti partner). Per quanto riguarda il Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” e il Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”, a pena di esclusione, ciascun soggetto proponente (nel caso di partenariato, sia il soggetto capofila, sia i soggetti partner) può presentare nell'ambito del singolo bando al massimo 2 proposte progettuali.
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Lo stesso soggetto proponente può ricevere più di un contributo a valere sui bandi “Per Chi Crea”?
Sì, nel caso in cui uno stesso soggetto proponente presenti più proposte progettuali su diversi bandi “Per Chi Crea”, tale soggetto può risultare vincitore, e dunque assegnatario del contributo, per più di un progetto. Resta fermo il rispetto del numero massimo di proposte progettuali presentabili da parte dello stesso soggetto, riportato all'art. 2 di ciascun bando, pena l’esclusione dalla selezione.
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Nel caso in cui un soggetto risultasse vincitore di più di un contributo, può utilizzare un unico conto corrente già esistente per tutti i progetti finanziati?
Sì, come indicato all'art. 14 di tutti i bandi.
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Nel caso di assegnazione del contributo, è necessario aprire un nuovo conto corrente dedicato al progetto?
No, non è necessario aprire un nuovo conto corrente dedicato al progetto. Come indicato all'art. 14 di tutti i bandi, è possibile utilizzare un conto corrente già esistente.
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Cosa si intende per conto corrente anticorruzione?
Il termine “anticorruzione” non fa riferimento ad una tipologia specifica di conto corrente ma si riferisce al principio di “tracciabilità” dei flussi finanziari da cui derivano le disposizioni riguardanti l’utilizzo di uno o più conti correnti dedicati al progetto da parte dei soggetti beneficiari, secondo quanto indicato all'art. 14 di ciascun bando.
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La registrazione del rappresentate legale del soggetto proponente al portale dedicato deve essere effettuata utilizzando un indirizzo PEC?
No, la registrazione deve essere effettuata utilizzando un indirizzo mail ordinario del rappresentante legale del soggetto proponente o del soggetto proponente medesimo. SIAE sconsiglia l’utilizzo di una casella PEC. Di solito, i servizi di posta elettronica certificata non sono abilitati alla ricezione di email provenienti da caselle di posta elettronica non certificata. Questo impedisce l’invio di tutte le comunicazioni inerenti la gestione del progetto.
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È necessario firmare (con firma digitale certificata o con firma autografa) la Domanda di partecipazione e la Proposta progettuale?
No, come indicato all'art. 7 di tutti i bandi la Proposta progettuale e la Domanda di partecipazione dovranno essere inviate in formato nativo pdf e non dovranno essere né scansionate né sottoscritte, al fine di permetterne la consultazione in digitale.
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In sede di candidatura ai bandi, è possibile inviare documentazione aggiuntiva rispetto a quella richiesta?
No, i soggetti proponenti potranno inviare esclusivamente la documentazione obbligatoria indicata all'art. 7 di ciascun bando. Non verrà presa in considerazione eventuale ulteriore documentazione inviata.
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Tra le tipologie di spesa ammissibili è possibile includere l’IVA?
Come indicato all'art. 5 di ciascun bando e al punto 5.2 delle relative guide operative, l’IVA può rientrare tra le spese ammissibili solo nel caso in cui costituisca un costo “non recuperabile” per il soggetto proponente.
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Sono ammissibili eventuali spese effettuate in paesi esteri o a favore di soggetti aventi sede legale all’estero?
Sì, purché rispettino i principi di ammissibilità della spesa e le tipologie di spese ammissibili indicati all'art. 5 di tutti i bandi, nonché le regole di rendicontazione indicate al paragrafo 5.2 della Guida Operativa in allegato a ciascun bando.
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Le spese sostenute per l’ideazione e stesura della proposta progettuale presentata in sede di candidatura sono ammissibili?
No. Per quanto riguarda il Bando 2 “Residenze artistiche”, il Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” e il Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”, come indicato all'art. 5.1 di ciascun bando, saranno considerate ammissibili esclusivamente le spese sostenute nel periodo intercorrente tra il 01.08.2019 e il termine fissato entro il quale dovranno essere trasmesse le rendicontazioni finali, vale a dire il 30.09.2020. Per quanto riguarda il Bando 1 “Nuove opere”, invece, come indicato all'art. 5.1 del Bando saranno considerate ammissibili esclusivamente le spese sostenute nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del Bando (20.02.2019) e il 30.09.2020, incluse eventuali spese di pre-produzione dell’opera. In nessun caso saranno ammesse spese connesse all'ideazione e alla stesura della proposta progettuale.
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Sono ammissibili eventuali spese per la locazione di immobili o spazi?
Sì, come indicato all'art. 5.2 di tutti i bandi tra le tipologie di spese ammissibili vi sono le “spese per la locazione di immobili/spazi necessari per la realizzazione del progetto”.
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È possibile inserire nel budget un valore figurativo dell’utilizzo di spazi o attrezzature di proprietà del soggetto proponente?
Sì, come indicato all'art. 5.2 di ciascun bando e al paragrafo 5.2 delle guide operative allegate a ciascun bando, le spese connesse all'utilizzo di spazi o attrezzature del soggetto proponente possono essere inserite nella voce “Spese generali” nello schema di budget presente nella Proposta progettuale. Si ricorda che le “Spese generali” saranno riconosciute al soggetto beneficiario in misura forfettaria nella misura massima del 20% rispetto al costo totale del progetto. In riferimento a questa tipologia di spesa non sarà, pertanto, produrre documentazione contabile giustificativa.
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Quali sono le categorie di spesa che rientrano nelle “spese generali”?
Come indicato al paragrafo 5.2 della Guida Operativa in allegato a ciascun bando, rientrano nelle spese generali le seguenti tipologie di spesa: affitti, condominio, manutenzione ordinaria, riscaldamento, condizionamento e pulizia dell’immobile sede del soggetto beneficiario; energia, acqua e gas dell’immobile sede del soggetto beneficiario; cancelleria e stampati; spese assicurative; spese postali, spese telefoniche e collegamenti telematici; spese varie di gestione (altre spese non direttamente riferibili al progetto). Le spese generali saranno riconosciute al soggetto beneficiario in misura forfettaria nella misura massima del 20% rispetto al costo totale del progetto. In riferimento a questa tipologia di spesa non sarà, pertanto, necessario produrre documentazione contabile giustificativa.
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Al termine dei progetti è possibile rendicontare contributi “in natura” o sponsorizzazioni tecniche?
No, come indicato all'art. 4 di tutti i bandi, in sede di rendicontazione delle spese progettuali, non saranno rendicontabili supporti o contributi “in natura” (ad es., lavoro volontario, sponsorizzazioni tecniche, affitti gratuiti di spazi).
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Al contributo erogato da SIAE si applica l'IVA?
No, come indicato al paragrafo 3.1 della Guida Operativa in allegato a ciascun bando, il contributo erogato da SIAE è da ritenersi fuori dal campo di applicazione dell’IVA.
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Al contributo erogato da SIAE sarà applicata una ritenuta fiscale?
Al contributo erogato da SIAE verrà applicato il trattamento fiscale che sarà dichiarato dal soggetto beneficiario in occasione della sottoscrizione della Convenzione. In particolare, ove previsto, verrà applicata la ritenuta d’acconto del 4% di cui all'art. 28 del D.P.R. 600/1973.
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Nel caso di assegnazione di un contributo, per ricevere l’erogazione è necessario rendicontare spese pari al costo totale del progetto o esclusivamente spese pari al contributo accordato da SIAE?
In relazione al Bando 1 “Nuove opere”, al Bando 2 “Residenze artistiche” e al Bando 4 “Live e promozione nazionale e internazionale”, come previsto all'art. 10 di ciascuno dei suddetti bandi, ai fini dell’erogazione del contributo i soggetti beneficiari dovranno rendicontare un ammontare di spese pari al costo totale del progetto, comprendente l’eventuale quota di cofinanziamento prevista in sede di presentazione della Proposta progettuale. In relazione al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, come previsto all'art. 10 del Bando, ai fini dell’erogazione del contributo l’istituzione scolastica beneficiaria dovrà rendicontare un ammontare di spese pari all'importo del contributo assegnato da SIAE. In ogni caso, le spese dovranno essere rendicontate secondo l’articolazione per macro-voci di spesa prevista nel budget previsionale riportato all'interno della Proposta progettuale presentata in sede di candidatura o successivamente modificato secondo le regole previste nelle guide operative allegate a ciascun bando.
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Nel caso di assegnazione di un contributo, per ricevere l’erogazione del saldo finale, le spese rendicontate dovranno risultare effettivamente pagate (quietanzate)?
Sì, all'art. 5.1 di tutti i bandi e al punto 5.1 delle relative guide operative sono elencati i principi di ammissibilità della spesa. Tra questi vi è il principio per cui una spesa, per essere considerata ammissibile, in sede di richiesta di erogazione del saldo finale del contributo dovrà risultare effettivamente quietanzata dal soggetto beneficiario dando luogo alle relative registrazioni contabili nel rispetto della normativa fiscale.
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Un rappresentante legale del soggetto proponente (o la persona fisica proponente) può ricevere un compenso per la realizzazione del progetto?
Sì, a condizione di aver formalizzato la posizione lavorativa per mezzo di una qualche forma di contrattualizzazione. In tal modo, in fase di rendicontazione, il Revisore sarà in grado di imputare al progetto il relativo costo sulla base della tipologia contrattuale e delle attività effettivamente svolte. Più nello specifico, a seconda della forma di contrattualizzazione scelta, sarà possibile imputare le relative spese al progetto sulla base delle indicazioni presenti all'interno del paragrafo 5 della Guida Operativa in allegato a ciascun bando.
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Con riferimento a tutti i bandi, qual è la corretta modalità per rendicontare il lavoro svolto dai rappresentanti legali del soggetto proponente?
Occorre necessariamente aver formalizzato la posizione lavorativa per mezzo di una qualche forma di contrattualizzazione. In tal modo, in fase di rendicontazione, il Revisore sarà in grado di imputare al progetto il relativo costo sulla base della tipologia contrattuale e delle attività effettivamente svolte. Più nello specifico, a seconda della forma di contrattualizzazione scelta, sarà possibile imputare le relative spese al progetto sulla base delle indicazioni presenti all'interno del paragrafo 5 della Guida Operativa in allegato a ciascun bando.
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Cosa si intende per soggetto “terzo indipendente” con riferimento al soggetto iscritto all'Albo dei revisori legali dei conti che dovrà occuparsi di certificare i rendiconti delle spese del progetto?
Per soggetto “terzo indipendente” si intende un professionista che non ha legami diretti con il soggetto beneficiario (ad es., rapporto di lavoro subordinato con il soggetto beneficiario, cariche sociali ricoperte nell'ambito del soggetto beneficiario, rapporti di parentela con il legale rappresentante/soci/amministratori del soggetto beneficiario, ecc.).
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Il commercialista del soggetto beneficiario può svolgere la funzione di “revisore” ai fini della certificazione dei rendiconti delle spese del progetto?
Come indicato all'art. 11 e all'art. 13 di tutti i bandi del programma “Per Chi Crea”, i rendiconti (finale o in itinere) delle spese del progetto dovranno essere certificati da un soggetto terzo indipendente iscritto all'Albo dei revisori legali dei conti. Per soggetto “terzo indipendente” si intende un professionista che non ha legami diretti con il soggetto beneficiario. Pertanto, il commercialista del soggetto beneficiario potrà svolgere tale funzione se privo di legami diretti con il soggetto beneficiario (ad es., rapporto di lavoro subordinato con il soggetto beneficiario, cariche sociali ricoperte nell'ambito del soggetto beneficiario, rapporti di parentela con il legale rappresentante/soci/amministratori del soggetto beneficiario, ecc.).
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Nel settore Arti visive, performative e multimediali è compresa la fotografia?
Sì, fermo restando che i contenuti artistici delle proposte progettuali, ivi inclusa la loro coerenza con il settore artistico di riferimento, saranno valutati dalla Commissione di valutazione.
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Nel settore Arti visive, performative e multimediali è compresa la scultura?
Sì, fermo restando che i contenuti artistici delle proposte progettuali, ivi inclusa la loro coerenza con il settore artistico di riferimento, saranno valutati dalla Commissione di valutazione.
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Nel settore Arti visive, performative e multimediali è compresa l’arte tessile?
Sì, fermo restando che i contenuti artistici delle proposte progettuali, ivi inclusa la loro coerenza con il settore artistico di riferimento, saranno valutati dalla Commissione di valutazione.
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Con riferimento al Bando 2, al Bando 3 e al Bando 4, è possibile avviare le attività progettuali prima della pubblicazione delle graduatorie dei soggetti beneficiari?
Come indicato all'art. 6 dei bandi 2, 3 e 4, tutte le attività previste dai progetti finanziati potranno realizzarsi a partire dal 01.08.2019 e dovranno concludersi entro e non oltre il 31.07.2020 e, in ogni caso, secondo le tempistiche che saranno concordate con SIAE. Qualora la pubblicazione delle graduatorie definitive dei vincitori dovesse effettuarsi in data successiva al 01.08.2019, saranno comunque riconosciute ai soggetti beneficiari risultati vincitori le spese e le attività effettuate a partire dal 01.08.2019, fermo restando l’aderenza delle attività realizzate con quanto previsto nella Proposta progettuale, nonché il rispetto dei principi di ammissibilità della spesa e delle categorie di spesa ammissibili secondo quanto indicato all'art. 5 di ciascun bando.
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Con riferimento al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, è possibile partecipare al Bando anche se il conto consuntivo relativo al 2018 non è stato ancora approvato dai revisori contabili?
Sì. Con riferimento al requisito di ammissibilità indicato all'art. 3 del Bando 3 che prevede che possano partecipare al Bando le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane il cui conto consuntivo relativo all'ultima annualità sia stato approvato dai revisori contabili, sarà ammessa la partecipazione anche delle istituzioni scolastiche ed educative il cui conto consuntivo relativo all'annualità 2017, oppure il cui conto preventivo relativo all'annualità 2018, sia stato approvato dai revisori contabili.
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Cosa si intende per “istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo”?
La definizione comprende le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo ciclo di istruzione (scuole primarie e scuole secondarie di primo grado) e del secondo ciclo di istruzione (scuole secondarie di secondo grado e percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale).
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Può partecipare al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” un CPIA – Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti?
Sì, fermo restando che, come indicato all'art. 2 del Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, sono ammessi esclusivamente progetti i cui destinatari siano studenti di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia.
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Può partecipare al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” una scuola paritaria?
No, come indicato all'art. 3 del Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, possono partecipare al Bando esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3. La partecipazione al Bando, inoltre, è ammessa esclusivamente “in forma singola” (non sono ammessi partenariati). Il Bando prevede, tuttavia, che le istituzioni scolastiche proponenti devono presentare proposte progettuali che prevedano il «coinvolgimento di altre istituzioni pubbliche e/o enti e organizzazioni private operanti nel settore artistico di riferimento della singola proposta progettuale» (art. 2). Tale coinvolgimento potrà realizzarsi mediante accordi, contratti, protocolli o altro, a seconda della natura del soggetto coinvolto dall'istituzione scolastica proponente.
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Può partecipare al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” una scuola privata?
No, come indicato all'art. 3 del Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, possono partecipare al Bando esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3. La partecipazione al Bando, inoltre, è ammessa esclusivamente “in forma singola” (non sono ammessi partenariati). Il Bando prevede, tuttavia, che le istituzioni scolastiche proponenti devono presentare proposte progettuali che prevedano il «coinvolgimento di altre istituzioni pubbliche e/o enti e organizzazioni private operanti nel settore artistico di riferimento della singola proposta progettuale» (art. 2). Tale coinvolgimento potrà realizzarsi mediante accordi, contratti, protocolli o altro, a seconda della natura del soggetto coinvolto dall'istituzione scolastica proponente.
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Può partecipare al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” un Centro di Formazione Professionale?
No, come indicato all'art. 3 del Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, possono partecipare al Bando esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3. La partecipazione al Bando, inoltre, è ammessa esclusivamente “in forma singola” (non sono ammessi partenariati). Il Bando prevede, tuttavia, che le istituzioni scolastiche proponenti devono presentare proposte progettuali che prevedano il «coinvolgimento di altre istituzioni pubbliche e/o enti e organizzazioni private operanti nel settore artistico di riferimento della singola proposta progettuale» (art. 2). Tale coinvolgimento potrà realizzarsi mediante accordi, contratti, protocolli o altro, a seconda della natura del soggetto coinvolto dall'istituzione scolastica proponente.
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Può partecipare al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” un’università?
No, come indicato all'art. 3 del Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, possono partecipare al Bando esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3. La partecipazione al Bando, inoltre, è ammessa esclusivamente “in forma singola” (non sono ammessi partenariati). Il Bando prevede, tuttavia, che le istituzioni scolastiche proponenti devono presentare proposte progettuali che prevedano il «coinvolgimento di altre istituzioni pubbliche e/o enti e organizzazioni private operanti nel settore artistico di riferimento della singola proposta progettuale» (art. 2). Tale coinvolgimento potrà realizzarsi mediante accordi, contratti, protocolli o altro, a seconda della natura del soggetto coinvolto dall'istituzione scolastica proponente.
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Può partecipare al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” un conservatorio o una scuola di musica?
No, come indicato all'art. 3 del Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, possono partecipare al Bando esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3. La partecipazione al Bando, inoltre, è ammessa esclusivamente “in forma singola” (non sono ammessi partenariati). Il Bando prevede, tuttavia, che le istituzioni scolastiche proponenti devono presentare proposte progettuali che prevedano il «coinvolgimento di altre istituzioni pubbliche e/o enti e organizzazioni private operanti nel settore artistico di riferimento della singola proposta progettuale» (art. 2). Tale coinvolgimento potrà realizzarsi mediante accordi, contratti, protocolli o altro, a seconda della natura del soggetto coinvolto dall'istituzione scolastica proponente.
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Può partecipare al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” un’associazione culturale?
No, come indicato all'art. 3 del Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, possono partecipare al Bando esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3. La partecipazione al Bando, inoltre, è ammessa esclusivamente “in forma singola” (non sono ammessi partenariati). Il Bando prevede, tuttavia, che le istituzioni scolastiche proponenti devono presentare proposte progettuali che prevedano il «coinvolgimento di altre istituzioni pubbliche e/o enti e organizzazioni private operanti nel settore artistico di riferimento della singola proposta progettuale» (art. 2). Tale coinvolgimento potrà realizzarsi mediante accordi, contratti, protocolli o altro, a seconda della natura del soggetto coinvolto dall'istituzione scolastica proponente.
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Può partecipare al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” una persona fisica?
No, come indicato all'art. 3 del Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, possono partecipare al Bando esclusivamente le istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo, purché in possesso dei restanti requisiti indicati al suddetto art. 3. La partecipazione al Bando, inoltre, è ammessa esclusivamente “in forma singola” (non sono ammessi partenariati). Il Bando prevede, tuttavia, che le istituzioni scolastiche proponenti devono presentare proposte progettuali che prevedano il «coinvolgimento di altre istituzioni pubbliche e/o enti e organizzazioni private operanti nel settore artistico di riferimento della singola proposta progettuale» (art. 2). Tale coinvolgimento potrà realizzarsi mediante accordi, contratti, protocolli o altro, a seconda della natura del soggetto coinvolto dall'istituzione scolastica proponente.
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È possibile partecipare al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” con un partenariato?
No, come indicato all'art. 3 del Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, la partecipazione al Bando è ammessa esclusivamente “in forma singola” (non sono ammessi partenariati). Il Bando prevede, tuttavia, che le istituzioni scolastiche proponenti devono presentare proposte progettuali che prevedano il «coinvolgimento di altre istituzioni pubbliche e/o enti e organizzazioni private operanti nel settore artistico di riferimento della singola proposta progettuale» (art. 2). Tale coinvolgimento potrà realizzarsi mediante accordi, contratti, protocolli o altro, a seconda della natura del soggetto coinvolto dell’istituzione scolastica proponente.
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È possibile partecipare al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” con un partenariato tra una o più istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo?
No, come indicato all'art. 3 del Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, la partecipazione al Bando è ammessa esclusivamente “in forma singola” (non sono ammessi partenariati). Tuttavia, come indicato all'art. 2 del Bando, i progetti possono prevedere la partecipazione, in qualità di destinatari, anche di studenti non necessariamente iscritti all'istituzione scolastica proponente ma aventi le medesime caratteristiche degli studenti dell’istituzione scolastica proponente.
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Con riferimento al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, è possibile presentare un progetto che coinvolga gli alunni della scuola di infanzia?
No, come indicato all'art. 2 del Bando, sono ammessi esclusivamente proposte progettuali che coinvolgano, in qualità di destinatari finali, gli studenti delle istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo.
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Con riferimento al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, le attività formative e di promozione culturale previste dal progetto possono coinvolgere, in qualità di destinatari finali, studenti di età diverse?
Sì, fermo restando che, come indicato all'art. 2 del Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, sono ammessi esclusivamente progetti i cui destinatari siano studenti di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia.
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Con riferimento al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, i minimo 45 studenti destinatari delle attività formative devono partecipare a tutti i moduli formativi previsti dal progetto?
No, come indicato all'art. 2 del Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, i moduli formativi previsti dal progetto devono prevedere, complessivamente, la partecipazione di almeno 45 studenti.
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Con riferimento al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, è previsto un tasso minimo di presenza che deve essere rispettato dagli studenti che parteciperanno alle attività di formazione previste dal progetto?
No.
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Con riferimento al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, è previsto un numero minimo di ore che deve essere rispettato in relazione ai minimo 3 moduli formativi che devono essere previsti dal progetto?
Sì, come indicato all'art. 2 del Bando, ciascun modulo formativo dovrà avere una durata minima di 20 ore.
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Con riferimento al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, è possibile prevedere un numero di moduli formativi superiore a 3 e/o moduli formativi di durata superiore a 20 ore?
Sì.
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Con riferimento al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, la realizzazione delle opere da parte degli studenti può essere effettuata durante le ore dedicate alle attività di formazione?
Sì. Viceversa, l’esposizione e/o pubblicazione e/o presentazione e/o esecuzione in pubblico delle opere realizzate dagli studenti nell'ambito delle attività di formazione previste dal progetto dovrà essere effettuata nell'ambito di una o più iniziative a ciò appositamente dedicate.
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Con riferimento al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, i moduli formativi previsti dal progetto devono necessariamente svolgersi all'interno dell’orario scolastico?
No, non necessariamente.
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Con riferimento al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, è previsto un numero minimo di ore con riferimento alle “iniziative e attività di promozione culturale”?
No.
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Con riferimento al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, le “iniziative e attività di promozione culturale” possono essere svolte durante i moduli formativi?
No, le iniziative e attività di promozione culturale devono essere aggiuntive rispetto ai moduli formativi previsti dal progetto.
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Con riferimento al Bando 3, i docenti e/o le altre figure professionali che saranno impiegati nella realizzazione delle attività previste dal progetto devono essere già individuati in sede di candidatura?
Non necessariamente. In sede di candidatura al Bando le istituzioni scolastiche proponenti, nelle sezioni B6) e C4) della Proposta progettuale, dovranno fornire il nominativo dei docenti e/o delle altre figure professionali (ad es., formatori, tutor, ecc.) che saranno impiegati nella realizzazione delle attività previste dal progetto solo se già individuati (ad es., personale docente interno). Nel caso contrario, le istituzioni scolastiche proponenti dovranno indicare esclusivamente le competenze professionali e/o artistiche ricercate e le attività progettuali specifiche per le quali se ne prevede l’impiego.
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Con riferimento al Bando 3, in fase di realizzazione del progetto è possibile modificare i docenti e/o le altre figure professionali rispetto a quanto previsto nella Proposta progettuale?
In fase di realizzazione del progetto potranno essere proposte variazioni alle caratteristiche dei progetti finanziati solo se rientranti nelle fattispecie indicate al paragrafo 2 della Guida Operativa allegata al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”. Per quanto riguarda i contenuti del progetto, come indicato al paragrafo 2.3 della Guida Operativa, saranno ammesse proposte di variazione esclusivamente di carattere “non strutturale”, le quali devono essere preventivamente comunicate e approvate da SIAE.
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Con riferimento al Bando 3, gli accordi di collaborazione con altre istituzioni pubbliche e/o enti e organizzazioni private devono essere stipulati già in sede di candidatura?
Non necessariamente. In sede di candidatura al Bando le istituzioni scolastiche proponenti, nella sezione E) della Proposta progettuale, dovranno fornire la denominazione delle singole istituzioni pubbliche e/o enti e organizzazioni private coinvolte solo se già individuate. Nel caso contrario, le istituzioni scolastiche proponenti dovranno indicare esclusivamente le competenze professionali e/o artistiche ricercate e le attività progettuali (moduli formativi e/o iniziative di presentazione al pubblico e/o attività di promozione culturale) per le quali si prevede il coinvolgimento di altre istituzioni pubbliche e/o enti e organizzazioni private aventi le suddette competenze. Come indicato all'art. 7 del Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, nel caso di accordi con altre istituzioni pubbliche e/o enti e organizzazioni private già stipulati, l’istituzione scolastica proponente dovrà trasmettere apposita documentazione attestante l’avvenuta stipula di tali accordi.
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Con riferimento a Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, quale documentazione deve essere inviata per attestare la stipula di accordi con altre istituzioni pubbliche e/o enti e organizzazioni private?
Come previsto all'art. 7 del Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, nel caso di accordi già stipulati con altre istituzioni pubbliche e/o enti e organizzazioni private operanti nel settore artistico di riferimento della singola proposta progettuale, l’istituzione scolastica proponente dovrà trasmettere, in sede di candidatura, idonea documentazione attestante l’avvenuta stipula di tali accordi. Tale documentazione potrà comprendere accordi, contratti, protocolli o altro, a seconda della natura del soggetto coinvolto dall'istituzione scolastica proponente e dovrà essere sottoscritta sia dall'istituzione scolastica proponente sia dal soggetto terzo coinvolto.
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Con riferimento al Bando 3, è consentito che più istituzioni scolastiche ed educative statali italiane del primo e secondo ciclo presentino singolarmente un progetto strettamente connesso al progetto presentato dalle altre?
Sì, fermo restando che la valutazione circa i contenuti delle proposte progettuali spetta, in ogni caso, alla Commissione.
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Con riferimento al Bando 3, i professionisti esterni e/o le altre organizzazioni pubbliche o private coinvolte nella realizzazione del progetto possono collaborare anche con altre eventuali scuole beneficiarie del Bando 3?
Sì.
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Con riferimento al Bando 3, il contributo richiesto a SIAE può coprire fino al 100% del costo totale del progetto o è necessario prevedere una quota di cofinanziamento?
Il contributo richiesto a SIAE può coprire fino al 100% delle spese complessive del progetto. Non è previsto l’obbligo di cofinanziamento del progetto da parte del soggetto proponente. Per tale motivo, nello schema di budget al punto F2) della Proposta progettuale, i soggetti proponenti dovranno inserire le voci di spesa che determinano il costo complessivo del progetto con riferimento all'importo del contributo richiesto a SIAE.
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Con riferimento al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole” al termine del progetto le spese rendicontate, per essere ammissibili, dovranno risultare tutte sostenute da parte dell’istituzione scolastica beneficiaria?
Sì, come indicato all'art. 5.1 del Bando, le spese rendicontate, per essere considerate ammissibili, dovranno risultare «effettivamente sostenute e contabilizzate, ovvero effettivamente quietanzate da parte dell’istituzione scolastica beneficiaria», oltre a rispettare le restanti disposizioni previste all'art. 5.
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Con riferimento al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, gli accordi di collaborazione con altre istituzioni pubbliche e/o enti e organizzazioni private che parteciperanno al progetto possono essere a titolo oneroso?
Sì, tali accordi possono prevedere un corrispettivo a carico dell’istituzione scolastica proponente e a favore dell’istituzione pubblica o dell’organizzazione privata coinvolta nel progetto.
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Con riferimento al Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, per la realizzazione del progetto la scuola può erogare compensi a professionisti esterni e/o ad altre organizzazioni pubbliche o private?
Sì.
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Con riferimento al Bando 3, quale documentazione è richiesta per la rendicontazione dei compensi a professionisti esterni e/o ad altre organizzazioni pubbliche o private coinvolte/i nella realizzazione del progetto?
Come indicato al paragrafo 5.2 della Guida Operativa allegata al Bando 3, per la rendicontazione delle “Spese per la retribuzione del personale non dipendente incaricato per la realizzazione del progetto” e delle “Spese per compensi per servizi e prestazioni professionali di terzi finalizzati alla realizzazione del progetto” le istituzioni scolastiche beneficiarie dovranno produrre la seguente documentazione contabile giustificativa: 1) lettere d’incarico/contratti sottoscritti dalle parti interessate; 2) fatture o documentazione equivalente indicanti nell'oggetto della prestazione la pertinenza al progetto; 3) documentazione probante il pagamento dell’importo dovuto indicato in fattura o nella documentazione contabile equivalente (es., ricevute bonifici, estratto conto); 4) F24 regolarmente quietanzati e prospetto di riconciliazione tra la fattura/documentazione contabile e gli F24 attestanti il versamento.
INFORMATIVA
In attuazione dell'art. 71–octies, comma 3-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 1, comma 335, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, ai sensi del quale “al fine di favorire la creatività dei giovani autori, il 10 per cento di tutti i compensi incassati ai sensi dell'articolo 71-septies, calcolato prima delle ripartizioni effettuate dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, è destinato dalla Società, sulla base di apposito atto di indirizzo annuale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale” e sulla base di quanto stabilito nell'Atto di indirizzo del Ministero per i beni e le attività culturali (REP. Decreti 19.12.2018 N. 566), la SIAE presenta il programma “Per Chi Crea” il quale prevede n. 4 azioni per la promozione della creatività dei giovani autori, finanziate mediante l'utilizzo delle risorse derivanti da copia privata, nei settori: Arti visive, performative e multimediali - Cinema - Danza - Libro e Lettura - Musica – Teatro